Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 12707 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 12707 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 13/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 17048/2023 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore generale pro tempore, domiciliata ex lege in ROMA INDIRIZZO presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (NUMERO_DOCUMENTO) che la rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliato in RAGUSA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende
-controricorrente-
avverso SENTENZA di COMM. TRIBUTARIA II GRADO SICILIA n. 4699/2023 depositata il 31/05/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/04/2025 dal Co: COGNOME NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
La contribuente RAGIONE_SOCIALE era interessata dagli eventi tellurici che hanno scosso la Sicilia orientale nel dicembre 1990.
Presentava istanza di rimborso sul 90% di tutte le imposte versate, per una cifra attorno al mezzo milione di euro, sulla quale -nel silenzio dell’Ufficio – il giudice di prossimità ne riconosceva circa ventimila, escludendo l’Iva e l’Irpef. Quest’ultima veniva invece riconosciuta dal giudice di secondo grado, attestando il diritto al rimborso su €.120.000,00 circa. Ricorrevano per cassazione l’Agenzia delle entrate e la società RAGIONE_SOCIALE, con diverse argomentazioni.
Con ordinanza n. 21949/2022 questa Corte accoglieva il ricorso dell’Agenzia e rigettava l’incidentale della contribuente, cassando la sentenza impugnata, escludendo comunque il rimborso dell’Iva e demandando al giudice di merito di verificare se la domanda di rimborso per Irpef, Irpeg ed Ilor della parte contribuente non costituisse indebito aiuto di Stato in violazione del regime eurounitario del de minimis e, altresì, che con il rimborso non si verifichino ipotesi di sovracompensazione, assegnando alla società più vantaggi rispetto al danno subito per effetto della calamità naturale (§ 6.4., incipit p. 10 Cass. V, n. 21949/2022 cit.).
Il giudizio veniva riassunto dalla parte contribuente esitando nella statuizione di conformità del rimborso delle imposte dirette entro la misura di €.120.000,00 circa.
Avverso questa sentenza propone ricorso l’Agenzia delle entrate, affidandosi a tre mezzi, cui replica la parte contribuente spiegando tempestivo controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memorie ad illustrazione delle rispettive posizioni.
CONSIDERATO
Vengono proposti tre motivi di ricorso.
1.1. Con il primo motivo si prospetta censura per nullità della sentenza o del procedimento ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4 cpc per violazione dell’art. 384 cpc nonché contestuale violazione e falsa applicazione dell’art. della L. n. 289 del 2002, art. 9, comma 17, della L. n. 190 del 2014, art. 1, comma 665, nonché degli artt. 107 e 108 TFUE, e della Decisione della Commissione Europea C/2015, 5549 Final, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 cpc.
Nella sostanza si afferma che questa Suprema Corte abbia prescritto al giudice del rinvio non soltanto di verificare che la contribuente non abbia ricevuto aiuti di Stato superiori ad un dato importo nel triennio di riferimento, ma anche ‘che sia evitata una sovracompensazione rispetto ai danni subiti dalla impresa, scorporando dal danno accertato l’importo compensato da altre fonti (assicurative o altre misure di aiuto: cfr. par. 148 della decisione della Commissione)’.
1.2. Con il secondo motivo si lamenta omesso esame di un fatto decisivo del giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5 cpc.
Nel concreto l’Ufficio ritiene che in base allo ius superveniens debba essere consentita in sede di rinvio l’esibizione di quei documenti e l’accertamento di quei fatti che -in base alla precedente disciplinanon erano indispensabili, ma che successivamente, in virtù del principio statuito dalla Suprema Corte, sulla possibilità di dimostrare che non si tratta di aiuti di Stato in contrasto con l’ordinamento comunitario, risultano necessari onde escludere nel merito la spettanza del rimborso.
Per contro, si lamenta che il giudice del rinvio ha deciso la controversia, accontentandosi dell’autocertificazione della contribuente.
Nell’assumere la suddetta decisione la Corte di giustizia tributaria non avrebbe evidentemente preso in considerazione le
circostanze di fatto allegate dall’Agenzia dell’atto di costituzione nel giudizio di rinvio, con cui, in estrema sintesi, l’Agenzia ha opposto il fatto che la contribuente avesse beneficiato di un ulteriore aiuto nel periodo in oggetto.
1.3. Con il terzo motivo si profila nullità della sentenza o del procedimento ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4 cpc per violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia, poiché la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado, infatti, non avrebbe tenuto conto di quanto dedotto dall’Ufficio in ordine all’adesione da parte della società al condono con il pagamento del 10% delle imposte dovute.
Il primo motivo è fondato ed assorbente.
2.1. Nell’ incipit di pag. 10 dell’ordinanza n. 21949/2022, questa Corte ha assegnato al giudice di rinvio la valutazione che l’applicazione del regime de minimis e l’eventuale rimborso non costituiscano una sovracompensazione rispetto al danno causato dal sisma. Tale ipotesi si verifica se la società abbia fruito dell’agevolazione di cui alla l. n. 289/2002, versando solo il 10% del dovuto, di cui -oggi- non può pretendere la restituzione del 90%. Tale valutazione è mancata totalmente, venendo meno al compito assegnato al giudice del rinvio, in tutela del sistema eurounitario che prevale altresì sull’eventuale (ma non è questo il caso) giudicato nazionale.
2.2. Ed infatti trattandosi di istanza di rimborso spetta alla parte contribuente dimostrare di essere nelle condizioni per ottenere quanto richiede, anche provando l’insussistenza di fatti negativi, mentre ben può l’Ufficio sollevare eccezione circa l’incompletezza del ricorso introduttivo, anche in secondo grado (cfr. Cass. V, n. 2027/2021). Peraltro, trattandosi di limite eurounitario, precede ogni diversa disposizione (cfr. Cass. VI-1 n. 2468/2016; V, n. 16001/2019; n. 25979/19).
3. Altresì, è stato statuito che in considerazione dell’incompatibilità col mercato interno delle misure di aiuto di Stato, l’art. 9, comma 17, della l. n. 289 del 2002, recante benefici fiscali in favore delle vittime del sisma del 13 e 16 dicembre 1990 in Sicilia, secondo l’interpretazione offerta dalla Commissione UE con la decisione del 14 agosto 2015, C 2015/5549, non spetta a chi svolge attività di impresa, nell’accezione eurounitaria di entità che, indipendentemente dal suo ” status ” giuridico e dalle modalità di finanziamento, esercita attività economica -consistente nell’offrire sul mercato beni e servizi -, e dunque neppure ai contribuenti libero professionisti, anche se svolgenti attività “protette” (nella specie, è stata esaminata la professione notarile), salvo che si tratti di benefici individuali conformi al regolamento ” de minimis ” applicabile o concessi in base ad un regime di aiuti destinati a compensare i danni causati da una calamità naturale, purché il beneficiario abbia sede operativa nell’area colpita al momento dell’evento e sia evitata la sovracompensazione rispetto ai danni subiti, spettando al contribuente l’onere della relativa prova (cfr. Cass V, n. 30373/2019), seppure il principio è stato temperato affermando che in tema di istanza di rimborso dei soggetti colpiti dal sisma in Sicilia del 1990, l’Amministrazione, che contesta il diritto del contribuente al rimborso delle somme indebitamente pagate, ai sensi dell’art. 1, comma 665, della l. n. 190 del 2014, per come integrato dall’art. 16-octies del d.l. n. 91 del 2017, conv. con modif. dalla l. n. 123 del 2017, è tenuta ad allegare, in relazione alle informazioni in suo possesso derivanti dalla presentazione o meno della dichiarazione dei redditi e dei successivi pagamenti, gli specifici fatti impeditivi, modificativi ed estintivi dello stesso e non può limitarsi ad opporre che l’onere della prova grava sul richiedente, rientrando tra gli obblighi di collaborazione e buona fede che devono orientare i rapporti della
stessa Amministrazione tributaria con i contribuenti (Cfr. Cass. T., n. 2196/2025).
L’accoglimento del primo motivo comporta l’assorbimento dei successivi, il ricorso è quindi fondato per le ragioni attinte dal primo motivo, la sentenza dev’essere cassata con rinvio al giudice di merito perché verifichi, nello specifico, se il rimborso richiesto concreti una sovracompensazione rispetto al danno patito, trasformandosi in una corresponsione di imposte inferiore al 10% del dovuto.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione; dichiara assorbiti il secondo e quarto motivo di ricorso; cassa la sentenza in relazione al motivo accolto; rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 14/04/2025.