SENTENZA CORTE DI APPELLO DI ROMA N. 4867 2025 – N. R.G. 00000187 2021 DEPOSITO MINUTA 27 08 2025 PUBBLICAZIONE 27 08 2025
Repubblica Italiana in nome del Popolo Italiano Corte di Appello di Roma
Il TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE
Cosi composto
NOME COGNOME
Presidente
NOME COGNOME
Consigliere rel.
Ing. COGNOME NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. RG 187 dell’anno 20 21, assunta in decisione all’udienza collegiale del 17/09/2024 e vertente
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME (C.F. ), Avv. NOME COGNOME (C.F. ) ed Avv. NOME COGNOME (C.F. ) ed elettivamente domiciliat a presso lo studio dell’Avv. NOME COGNOME in Roma, INDIRIZZO giusta procura in atti ricorrente P. C.F. C.F. C.F.
E
(C.F
.
), in persona del sindaco p.t. , rappresentato e
P.
difeso dall’Avv. NOME COGNOMEC.F.
MOTIVI DELLA DECISIONE
C.F.
) giusta procura in atti.
resistente
Con il ricorso introduttivo, impugna la nota del , n. prot. 0018226 del 16 .12.2019, avente ad oggetto ‘ Bacino Imbrifero Montano dei fiumi Nera-Velino. Applicazione della legge 228/2012 art.1 comma 137. Pagamento sovracanoni BIM ‘ e chiede accertarsi l’illegittimità della pretesa di pagamento di ogni somma richiesta a titolo di sovracanone BIM (rispetto a quanto già versato), previa sospensione del giudizio e rimessione alla Corte costituzionale delle questioni di legittimità costit uzionale dell’art. 1, comma 137, della l. 228/2012 sollevate.
A sostegno delle rassegnate conclusioni, parte ricorrente dichiara di essere titolare di concessioni idroelettriche, come descritte nell’allegato doc. 2 del ricorso introduttivo del presente giudizio, con riferimento alle quali, in attuazione della l. 959/1953, il ha imposto il pagamento dei cd. ‘ sovracanoni BIM ‘. Di aver sempre corrisposto, per dette concessioni, gli importi dovuti a titolo i
sovracanoni.
Nel Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici del 14.11.1997 (prot. N. 884/D.G.), è riportato l’elenco degli impianti oggetto di concessione e soggetti al sovracanone BIM, nel quale sono inseriti gli impianti di Triponzio, Ponte Sargano, Preci, Sigillo-Posta, Galletto e Cotilia, considerati ai fini del calcolo dei sovracanoni BIM.
In seguito al citato D.M. 1997, la RAGIONE_SOCIALE (dante causa dell’attuale ricorrente e, all’epoca, concessionaria) invia, il 28.01.1998, al Ministero dei Lavori Pubblici, una lettera con la quale rappresenta che le potenze contabilizzate per il calcolo dei sovracanoni sono inesatte per l’impianto di Galleto e la potenza su cui conteggiare il sovracanone BIM è di 34.131 kW, non di 34.941 kW, in quanto alla potenza erroneamente riportata nel D.M. 1997 deve essere detratta la potenza del pompaggio per sollevare l’acqua del Medio Nera nel lago di Piediluco, come previsto dal R.D. 28 dicembre 1931, n. 8131.
Tale missiva non viene opposta né dal né dagli enti creditori del sovracanone BIM e conseguentemente la società attuale ricorrente, come già il proprio dante causa,
ha maturato il convincimento che su quella potenza dovesse essere correttamente calcolato il sovracanone BIM.
Il , odierno resistente, con nota del 16 dicembre 2019, inviava alla Società la nota Prot. n. 0018266 con cui chiedeva il pagamento di Euro 14.236,33 a titolo di sovracanone BIM per gli anni 2013-2019, rappresentando che, a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 1, co. 137 dell a Legge n. 228/2012, il sovracanone BIM sarebbe dovuto anche per i seguenti impianti: (i) , per una potenza pari a 537 kW; (ii) Sersimone, per una potenza pari a 700 kW; (iii) Monte , per una potenza pari a 37.950 kW; (iv) per una potenza pari a 21.510 kW; (v)
per una potenza pari a 3.445 kW.
In riscontro a tale nota del l ‘odierna ricorrente , in data 7 febbraio 2020, rilevava di aver fatto legittimo affidamento sulla correttezza dei pagamenti effettuati dai concessionari che l’avevano preceduta e che comunque fosse indispensabile copia della corografia allegata al D.M. 8 luglio 1974, n. 644 ai fini della corretta valutazione della legittimità di quanto rappresentato dal La Società informava dunque il di essersi attivata presso il Ministero dell’Ambiente Direzione generale per la salvaguardia del territorio e delle acque (STA), per il tramite dei suoi legali a tale scopo incaricati, al fine di ottenere copia della corografia del BIM Nera -Velino e richiedeva, in attesa di tale documentazione, la sospensione dell’efficacia del provvedimento.
Premessa la natura tributaria del sovracanone BIM, la società ricorrente propone le seguenti censure in diritto.
1) ‘ v iolazione dell’art 7 della legge 212/2000 e dell’art. 1, comma 162, della legge n. 296/2006 – difetto di contraddittorio -eccesso di potere per sviamento -assenza di istruttoria e motivazione -arbitrarietà – violazione di legge -violazione dell’art. 26 97 c.c. – violazione del principio di imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa ‘
La società ricorrente lamenta vizio di istruttoria e motivazione in merito alla richiesta di pagamento dei sovracanoni BIM. Il contesta il mancato
pagamento del sovracanone BIM facendo un generico riferimento all’entrata in vigore della L 228/2012, senza esplicitare le ragioni del calcolo del sovracanone BIM. Inoltre le pretese del comune devono ritenersi tutte prescritte in riferimento agli anni 20132014
2 ) ‘ Illegittimità costituzionale dell’art. 1. comma 137, della legge n. 228/2012 per contrasto con gli artt. 3, 41 e 97 della costituzione e artt. 10 e 117 comma 1 della costituzione in relazione all’art. 1 del protocollo n. 1 e art. 14 della cedu (circa i profili di irrazionalità e irragionevolezza, oltre che disparità di trattamento con le restanti fonti rinnovabili per quegli impianti le cui opere di presa non alterano il sistema idrico del bacino)’
La società ricorrente pone questione di illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 137, l. 228/2012 per irrazionalità, irragionevolezza e disparità di trattamento della previsione con le restanti fonti rinnovabili. Richiamate le ragioni storiche della previsione dei sovracanoni BIM, riconducibili (sostanzialmente, una compensazione economica in favore dei Comuni e delle collettività danneggiate dallo sfruttamento intensivo della risorsa idrica), la ricorrente sostiene che la norma snatura la ratio legis , imponendo l’obbligo di pagamento a tutte quelle concessioni la cui derivazione è esterna al BIM, ma ricadente nel territorio comunale, aumentando, irrazionalmente, il gettito, senza tener conto della funzione riparatrice che ne costituisce il fondamento, imponendolo a opere senza alcun legame con il contesto montano.
3 )’ I llegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 137, della legge n. 228/2012 per contrasto agli artt. 3, 23, 53 32 e 41 della costituzione (per i profili tributari) e agli artt. 3, 41 e 117 della costituzione (in merito ai profili di onerosità sopravvenuta e legittimo affidamento ) ‘.
La società ricorrente pone questione di incostituzionalità dell’art. 1, comma 137, l. 228/2012 sia in ragione della incoerenza tra la prestazione imposta e la capacità economica del soggetto inciso e, dunque, senza tener conto della immutata capacità contr ibutiva del soggetto tenuto al pagamento dell’imposta (art. 53 Cost.) e al solo fine di recuperare risorse per opere già avviate, sia in quanto viola il legittimo affidamento dei concessionari e altera i rapporti di concorrenza tra le imprese (art. 41 Cost.).
‘ I llegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 137, della legge n. 228/2012 per contrasto con gli artt. 3, 41, 10 e 117 costituzione con riferimento agli obblighi di diritto comunitario -violazione degli artt. 3, 101 e 102 TFUE e al protocollo (n. 27) sul mercato interno e sulla concorrenza ‘.
La società ricorrente pone questione di incostituzionalità e violazione della normativa comunitaria rispetto a disposizione poste a tutela della concorrenza; sostiene che, per effetto della disposizione richiamata, il concessionario italiano si trova a operare senza la certezza del diritto e senza la possibilità di valutare e contemperare adeguatamente l’alea concessoria nella sua interezza, risultando discriminato rispetto a un operatore comunitario che operi in altro Stato membro dell’Unione Europea.
5 )’ I llegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 137, della legge n. 228/2012 per contrasto con gli artt. 10 e 117 costituzione in relazione all’art. 1 del protocollo n. 1 alla cedu (protezione della proprietà ) e in relazione all’art. 17 della carta di Nizza ‘.
La società ricorrente pone questione di incostituzionalità per illegittima ingerenza dello Stato, in assenza di pubblica utilità; per mancata correlazione con un aumento della redditività delle imprese destinatarie della misura, dovendosi escludere che il solo interesse economico pur pubblicistico possa giustificare una disposizione con malcelata finalità espropriatrice
Il ha contestato la fondatezza del ricorso.
All’udienza del 17.09.2024, la causa è stata trattenuta in decisione.
Le Sezioni Unite della Corte di cassazione hanno ripetutamente ritenuto non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 137, della legge n. 228 del 2012, che con decorrenza dal 1° gennaio 2013 ha esteso i sovracanoni idroelettrici, previsti ai sensi dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, «a tutti gli impianti di produzione di energia idroelettrica superiori a 220 kW di potenza nominale media, le cui opere di presa ricadano in tutto o in parte nei territori dei comuni compresi in un bacino imbrifero montano già delimitato». È stato affermato, infatti, che la norma «è conforme ai principi costituzionali in quanto configura una prestazione patrimoniale imposta, avente natura tributaria, con la conseguenza che la relativa disciplina espressione della potestà legislativa nelle materie di “armonizzazione dei bilanci pubblici” e “coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario” ex art.117, Cost. – è rimessa alla discrezionalità del legislatore nel rispetto, come avvenuto nel caso di specie, dei canoni di non arbitrarietà o irrazionalità della scelta legislativa, limitandosi la norma a reintrodurre l’originario sistema del T.U. e, in particolare, l’onere del pagamento del sovracanone per tutti gli impianti, senza discrimine altimetrico, rendendo omogenee le posizioni di tutti i Comuni e di tutti gli impianti del bacino» (Cass. Sez. U, Sentenza n. 34475 del 27/12/2019, Rv. 656491 -01, e Sentenza n. 16157 del 19/06/2018, Rv. 649293 – 01).
In particolare:
-con riguardo all’art. 3 Cost., è stato affermato che «non v’è alcuna discriminazione, essendo le imprese idroelettriche tutte sullo stesso piano nel mercato interno e non essendovi armonizzazione euro unitaria dell’imposizione fiscale sul punto. Così come sono rispettati quei principi di ragionevolezza, laddove la legge di stabilità 2013 … razionalizza la disciplina nazionale, riprende e rielabora gli originari principi informatori del testo unico del 1933 ed elimina le criticità insite nella pregressa le gislazione del 1953con riguardo all’art. 23 Cost., «ricorrono i criteri stabiliti dalla giurisprudenza per qualificare come tributari alcuni prelievi: a) doverosità della prestazione; b) mancanza di un rapporto sinallagmatico tra le parti; c) collegamento di detta prestazione alla pubblica spesa in relazione ad un presupposto economicamente rilevante. L’obbligo di pagamento del sovracanone … sorge da presupposti interamente regolati dalla legge, senza che siano riservati alla p.a. spazi di discrezionalità circa la concreta individuazione dei soggetti obbligati, i presupposti oggettivi o il quantum del corrispettivo» (Cass. civ., Sez. Un., Sentenza 19 giugno 2018, n. 16157; TSAP, Sentenza 10 dicembre 2014, n. 164, 11 aprile 2016, n. 108, 11 maggio 2016, n. 160);
-con riguardo all’art. 41 Cost., «non è … precluso al legislatore di modificare la ratio e l’ambito di applicazione di una prestazione patrimoniale imposta qualora come nel caso di specie -la modifica non sia manifestamente arbitraria, ma anzi ispirata all’esigenza costituzionalmente rilevante di finanziare l’autonomia locale» (TSAP, Sentenza 10 dicembre 2014, n. 164);
-con riguardo all’art. 53 Cost, «non appare dubitabile che lo svolgimento di attività di impresa sulla base di una concessione di derivazione sia di per sé sintomatica di capacità contributiva; né potrebbe predicarsi la immodificabilità delle condizioni della concessione per rendere omogeneo il trattamento riservato a impianti ubicati nell’ambito di comuni il cui territorio sia solo in parte rientrante nell’area del Consorzio BIM» (Cass. Sez. U, Ordinanza n. 16261 del 2020; TSAP, Sentenza 10 dicembre 2014, n. 164; v. anche TSAP, Sentenza 13 maggio 2016, n. 163 e 11 aprile 2016, n. 108).
Più in generale, la Corte costituzionale ha escluso l’arbitrarietà e irragionevolezza di norme tributarie contemplanti prestazioni patrimoniali imposte, che rispettino il requisito della capacità contributiva in funzione della determinazione dell’obbligo tributario e, perciò, della eliminazione di possibili sperequazioni a fronte di posizioni omogenee, rendendo, invece, giustificabili eventuali diversificazioni di tale obbligo nel caso di situazioni costituenti espressione di un’accresciuta capacità contributiva (v. Corte cost. n. 153/2018 e n. 17/2018). Gli interventi legislativi volti ad adeguare in generale i canoni di godimento dei beni pubblici sono normalmente ritenuti conformi agli artt. 3 e 97 Cost., avendo lo scopo di consentire allo Stato una maggiorazione delle entrate (Corte cost. n. 29/2017, in tema di concessioni demaniali marittime). Sono poi rimesse alla discrezionalità del Legislatore sia l’individuazione delle situazioni significative della capacità contributiva, sia la determinazione dell’entità dell’onere tributario, con il limite della non arbitrarietà o irrazionalità della scelta legislativa (Corte Cost., n. 23/2005). Inoltre, data la natura tributaria del sovracanone, la relativa disciplina rientra nelle materie di armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, oggetto di potestà legislativa concorrente ex art. 117, terzo comma, Cost., quale formazione di principio (Corte cost., n. 533/2002); il che esclude, di per sé, qualsivoglia interferenza col cd. federalismo fiscale (art. 119 Cost.): i sovracanoni appartengono alla materia del sistema finanziario e tributario degli enti locali, cioè ad una materia interamente regolata dalla legge dello Stato, la cui competenza, fino all’attuazione dell’art. 119 Cost., resta sicuramente ferma (Corte cost., n. 261/2004).
Con riguardo alle fonti UE indicate come parametri, va rilevato che nella specie non si verte in materia di tributi armonizzati e non vi sono direttive che regolino la materia (Cass. SU sentenza n. 16261/20). Pertanto, non può ipotizzarsi che il sovracanone costituisca una restrizione alla libera prestazione dei servizi (art. 56 T.F.U.E.) o alla correttezza della concorrenza (artt. 101 – 102 T.F.U.E.). Per altro aspetto, la Corte europea ha affermato che la materia della imposizione tributaria rientra nel cd. «nucleo duro» delle prerogative della potestà pubblica, poiché la natura autoritativa del rapporto tra il contribuente e la collettività è predominante (Corte EDU, sentenza 12.7.2001, COGNOME c. Italia). Dunque, gli Stati godono sicuramente di vasta discrezionalità, entro i confini della riserva di legge sostanziale e del rispetto di taluni diritti fondamentali (Corte EDU, proc. 11581/1985, COGNOME c. Svezia, sul divieto di discriminazione fiscale). Gli operatori economici non possono fare affidamento sulla conservazione di una situazione esistente che può, invece, essere modificata nell’ambito del potere discrezionale delle autorità nazionali (CGUE, 29.4.2004, e ); né, sul piano della libertà d’impresa, si può ipotizzare una sua compromissione (CGUE 27.8.1979, ), e nemmeno sul piano della libertà contrattuale (CGUE 18.4.2012, ), essendo il sovracanone estraneo, per la sua natura tributaria, alla determinazione del canone della concessione o prezzo della prestazione.
Le questioni di legittimità costituzionale sollevate dalla ricorrente sono quindi manifestamente infondate.
Nel merito, il documento prot. n. 884/D.G. del 14 novembre 1997 della Direzione generale della difesa del suolo del Ministero dei lavori pubblici (doc. 4 allegato al ricorso introduttivo) non è un decreto ministeriale, come sostenuto dalla ricorrente, ma una mera circolare con cui il ha reso edotti concessionari, comuni e consorzi di comuni del fatto che il pagamento dei sovracanoni non doveva più essere effettuato allo stesso bensì direttamente ai singoli enti aventi diritto; a tal fine, alla comunicazione è stato allegato un prospetto riassuntivo degli impianti ricadenti nel BIM «Nera Velino», della loro potenza e del sovracanone dovuto, nonché della percentuale spettante ai singoli enti. Alcuna conseguenza in tema di obbligo di pagame nto del sovracanone può quindi derivare dall’inclusione o dalla mancata inclusione, nella comunicazione di cui si è detto, di un impianto o di un ente, non avendo essa natura regolamentare né in alcun modo autoritativa, anche in considerazione della natura tributaria degli importi a tale titolo dovuti.
Ad ogni modo, come si è visto, l’art. 1, comma 137, della legge n. 228 del 2012 ha innovato il sistema dei sovracanoni di cui all’art. 1 della legge n. 959 del 1953 estendendone l’applicazione, a far data dal 1° gennaio 2013, a tutti gli impianti di produzione di energia idroelettrica superiori a 220 kW di potenza nominale media le cui opere di presa ricadano in tutto o in parte nei territori dei comuni compresi in un bacino imbrifero montano già delimitato.
Le Sezioni Unite della Corte di cassazione hanno poi osservato che l’obbligo di pagamento del sovracanone, innovato dall’art. 1, comma 137, della legge di stabilità 2013 (L. n. 228 del 2012), sorge da presupposti interamente regolati dalla legge, senza che siano riservati alla P.A. spazi di discrezionalità circa la concreta individuazione dei soggetti obbligati, i presupposti oggettivi o il quantum del corrispettivo. Anzi il sovracanone è costruito quale tributo proporzionale rispetto a una base imponibile non pecuniaria. L’obbligazione, dunque, discende direttamente dalla legge ed è determinabile, avuto riguardo all’ammontare unitario fissato dalla legge stessa e alla potenza media annua concessa, il tutto sulla base di un mero calcolo aritmetico. In concreto, ciò evidenzia la insussistenza della violazione dell’art. 23 Cost., nonché delle regole sul procedimento amministrativo e dello Statuto del contribuente, circa l’omesso espletamento del prodromico procedimento per l’accertamento dell’obbligo tributario (Cass. Sez. Unite, 19/06/2018, n. 16158).
Quanto meno per il periodo a far data dal 2013, quindi, il solo presupposto impositivo è rappresentato dall’ubicazione delle opere di presa d’acqua, indipendentemente dalle determinazioni amministrative precedentemente assunte: «L’obbligo di pagamento dei sovracanoni non è … correlato all’ubicazione dell’impianto di lavorazione delle acque, né a quella delle opere di presa pertinenti ad un siffatto impianto di lavorazione: rileva, piuttosto, la provenienza dell’acqua, ovvero il luogo in cui si verifica lo sfruttamento della risorsa sottratta al suo corso naturale nel bacino imbrifero montano. Pertanto, in presenza di più opere di captazione, derivazione e diramazione, “in sequenza” o “a cascata” …, deve aversi riguardo all’approvvigionamento della rete nel s uo complesso» (TSAP, Sentenza 18/07/2024, n. 98). È per contro infondata la pretesa di considerare per l’impianto una potenza ridotta di 810 kW «data la sottrazione della potenza del pompaggio», dal momento che la legge n. 959 del 1953 determina l’entità del sovracanone in funzione della «potenza nominale media, risultante dall’atto di concessione» (art. 1, ottavo comma) senza prevedere riduzioni di sorta. È quindi del tutto priva di rilevanza la comunicazione inviata al dalla allora concessionaria Enel ricordata dalla ricorrente, dal momento che questa non ha comportato una formale revisione della potenza risultante dalla concessione.
Deve essere accolta l’eccezione di prescrizione sollevata dalla ricorrente .
La prescrizione è maturata nei termini di cui di seguito.
Per i sovracanoni trova applicazione il termine di prescrizione breve di cui all’art. 2948, n. 4, c.c., avendo lo stesso natura di prestazione periodica imposta che non esige, per la sua liquidazione, alcun ulteriore accertamento dei presupposti di fatto, ma solo il rilevamento della perdurante attività della concessione di derivazione (RAGIONE_SOCIALE. sent. 3/2024 in data 18.01.2024) che, nel concreto, non è in contestazione.
Con la nota del 16.12.2019, il Comune di richiede, per la prima volta, il pagamento di complessivi euro 14.236,33, per il periodo che va dal 2013 al 2019 compresi.
Prima della nota in data 16.12.2019, non sono documentati atti interruttivi della prescrizione.
Gli importi maturano semestralmente dunque sono dovuti a far data da quelli maturati dal secondo semestre 2014 a tutto il 2019.
La conseguente necessità di ricalcolare i sovracanoni dovuti (che nella nota oggetto della presente impugnazione sono stimati cumulativamente, anziché anno per anno fa sì che restino assorbite le doglianze della ricorrente in merito alla scarsa chiarezza dei conteggi effettuati dal comune di .
La reciproca soccombenza determina la compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il tribunale regionale delle acque pubbliche, definitivamente pronunciando:
dichiara prescritti gli importi richiesti dal con nota prot. 001822 del 16.12.2019 anteriori al 2° semestre 2014;
-Rigetta per il resto la domanda della ricorrente;
Compensa per intero le spese di giudizio.
Così deciso, Roma, 05.08.2025
Il Consigliere estensore
A.COGNOME
Il Presidente
NOME COGNOME