SENTENZA CORTE DI APPELLO DI ROMA N. 4867 2025 – N. R.G. 00000187 2021 DEPOSITO MINUTA 27 08 2025 PUBBLICAZIONE 27 08 2025
Repubblica Italiana in nome del Popolo Italiano Corte di Appello di Roma
Il TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE
Cosi composto
NOME COGNOME
Presidente
NOME COGNOME
Consigliere rel.
Ing. COGNOME NOME
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. RG 187 RAGIONE_SOCIALE‘anno 20 21, assunta in decisione all’udienza collegiale del 17/09/2024 e vertente
TRA
(C.F. ), rappresentata e RAGIONE_SOCIALE dagli avvocati NOME COGNOME (C.F. ), AVV_NOTAIO (C.F. ) ed AVV_NOTAIO (C.F. ) ed elettivamente domiciliat a presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO in Roma, INDIRIZZO, giusta procura in atti ricorrente Parte_1 P.IVA_1 C.F._1 C.F._2 C.F._3
E
Controparte_1
(C.F
.
), in persona del sindaco p.t. , rappresentato e
P.IVA_2
difeso dall’AVV_NOTAIO (C.F.
MOTIVI DELLA DECISIONE
C.F._4
) giusta procura in atti.
resistente
Con il ricorso introduttivo, impugna la nota del , n. prot. 0018226 del 16 .12.2019, avente ad oggetto ‘ Bacino Imbrifero Montano dei fiumi RAGIONE_SOCIALE-Velino. Applicazione RAGIONE_SOCIALEa legge 228/2012 art.1 comma 137. Pagamento sovracanoni BIM ‘ e chiede accertarsi l’illegittimità RAGIONE_SOCIALEa pretesa di pagamento di ogni somma richiesta a titolo di sovracanone BIM (rispetto a quanto già versato), previa sospensione del giudizio e rimessione alla Corte costituzionale RAGIONE_SOCIALEe questioni di legittimità costit uzionale RAGIONE_SOCIALE‘art. 1, comma 137, RAGIONE_SOCIALEa l. 228/2012 sollevate. Parte_1 Controparte_1
A sostegno RAGIONE_SOCIALEe rassegnate conclusioni, parte ricorrente dichiara di essere titolare di concessioni idroelettriche, come descritte nell’allegato doc. 2 del ricorso introduttivo del presente giudizio, con riferimento alle quali, in attuazione RAGIONE_SOCIALEa l. 959/1953, il ha imposto il pagamento dei cd. ‘ sovracanoni BIM ‘. Di aver sempre corrisposto, per dette concessioni, gli importi dovuti a titolo i CP_2
sovracanoni.
Nel Decreto del RAGIONE_SOCIALE dei Lavori Pubblici del 14.11.1997 (prot. N. 884/D.G.), è riportato l’elenco degli impianti oggetto di concessione e soggetti al sovracanone BIM, nel quale sono inseriti gli impianti di Triponzio, Ponte Sargano, Preci, Sigillo-Posta, Galletto e Cotilia, considerati ai fini del calcolo dei sovracanoni BIM.
In seguito al citato D.M. 1997, la RAGIONE_SOCIALE (dante causa RAGIONE_SOCIALE‘attuale ricorrente e, all’epoca, concessionaria) invia, il 28.01.1998, al RAGIONE_SOCIALE dei Lavori Pubblici, una lettera con la quale rappresenta che le potenze contabilizzate per il calcolo dei sovracanoni sono inesatte per l’impianto di Galleto e la potenza su cui conteggiare il sovracanone BIM è di 34.131 kW, non di 34.941 kW, in quanto alla potenza erroneamente riportata nel D.M. 1997 deve essere detratta la potenza del pompaggio per sollevare l’acqua del Medio RAGIONE_SOCIALE nel lago di Piediluco, come previsto dal R.D. 28 dicembre 1931, n. 8131.
Tale missiva non viene opposta né dal né dagli enti creditori del sovracanone BIM e conseguentemente la società attuale ricorrente, come già il proprio dante causa, NUMERO_DOCUMENTO
ha maturato il convincimento che su quella potenza dovesse essere correttamente calcolato il sovracanone BIM.
Il , odierno resistente, con nota del 16 dicembre 2019, inviava alla Società la nota Prot. n. 0018266 con cui chiedeva il pagamento di Euro 14.236,33 a titolo di sovracanone BIM per gli anni 2013-2019, rappresentando che, a seguito RAGIONE_SOCIALE‘entrata in vigore RAGIONE_SOCIALE‘art. 1, co. 137 RAGIONE_SOCIALE a Legge n. 228/2012, il sovracanone BIM sarebbe dovuto anche per i seguenti impianti: (i) , per una potenza pari a 537 kW; (ii) COGNOME, per una potenza pari a 700 kW; (iii) COGNOME , per una potenza pari a 37.950 kW; (iv) per una potenza pari a 21.510 kW; (v) Controparte_1 Pt_2 Pt_3 Pt_4 […]
Parte_5
per una potenza pari a 3.445 kW.
In riscontro a tale nota del l ‘odierna ricorrente , in data 7 febbraio 2020, rilevava di aver fatto legittimo affidamento sulla correttezza dei pagamenti effettuati dai concessionari che l’avevano preceduta e che comunque fosse indispensabile copia RAGIONE_SOCIALEa corografia allegata al D.M. 8 luglio 1974, n. 644 ai fini RAGIONE_SOCIALEa corretta valutazione RAGIONE_SOCIALEa legittimità di quanto rappresentato dal La Società informava dunque il di essersi attivata presso il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE per la salvaguardia del territorio e RAGIONE_SOCIALEe acque (STA), per il tramite dei suoi legali a tale scopo incaricati, al fine di ottenere copia RAGIONE_SOCIALEa corografia del RAGIONE_SOCIALEVelino e richiedeva, in attesa di tale documentazione, la sospensione RAGIONE_SOCIALE‘efficacia del provvedimento. CP_1 CP_1 Controparte_1
Premessa la natura tributaria del sovracanone BIM, la società ricorrente propone le seguenti censure in diritto.
1) ‘ v iolazione RAGIONE_SOCIALE‘art 7 RAGIONE_SOCIALEa legge 212/2000 e RAGIONE_SOCIALE‘art. 1, comma 162, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 296/2006 – difetto di contraddittorio -eccesso di potere per sviamento -assenza di istruttoria e motivazione -arbitrarietà – violazione di legge -violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 26 97 c.c. – violazione del principio di imparzialità e buon andamento RAGIONE_SOCIALE‘azione amministrativa ‘
La società ricorrente lamenta vizio di istruttoria e motivazione in merito alla richiesta di pagamento dei sovracanoni BIM. Il contesta il mancato Controparte_1
pagamento del sovracanone BIM facendo un generico riferimento all’entrata in vigore RAGIONE_SOCIALEa L 228/2012, senza esplicitare le ragioni del calcolo del sovracanone BIM. Inoltre le pretese del comune devono ritenersi tutte prescritte in riferimento agli anni 20132014
2 ) ‘ Illegittimità costituzionale RAGIONE_SOCIALE‘art. 1. comma 137, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 228/2012 per contrasto con gli artt. 3, 41 e 97 RAGIONE_SOCIALEa costituzione e artt. 10 e 117 comma 1 RAGIONE_SOCIALEa costituzione in relazione all’art. 1 del protocollo n. 1 e art. 14 RAGIONE_SOCIALEa cedu (circa i profili di irrazionalità e irragionevolezza, oltre che disparità di trattamento con le restanti fonti rinnovabili per quegli impianti le cui opere di presa non alterano il sistema idrico del bacino)’
La società ricorrente pone questione di illegittimità costituzionale RAGIONE_SOCIALE‘art. 1, comma 137, l. 228/2012 per irrazionalità, irragionevolezza e disparità di trattamento RAGIONE_SOCIALEa previsione con le restanti fonti rinnovabili. Richiamate le ragioni storiche RAGIONE_SOCIALEa previsione dei sovracanoni BIM, riconducibili (sostanzialmente, una compensazione economica in favore dei Comuni e RAGIONE_SOCIALEe collettività danneggiate dallo sfruttamento intensivo RAGIONE_SOCIALEa risorsa idrica), la ricorrente sostiene che la norma snatura la ratio legis , imponendo l’obbligo di pagamento a tutte quelle concessioni la cui derivazione è esterna al BIM, ma ricadente nel territorio comunale, aumentando, irrazionalmente, il gettito, senza tener conto RAGIONE_SOCIALEa funzione riparatrice che ne costituisce il fondamento, imponendolo a opere senza alcun legame con il contesto montano.
3 )’ I llegittimità costituzionale RAGIONE_SOCIALE‘art. 1, comma 137, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 228/2012 per contrasto agli artt. 3, 23, 53 32 e 41 RAGIONE_SOCIALEa costituzione (per i profili tributari) e agli artt. 3, 41 e 117 RAGIONE_SOCIALEa costituzione (in merito ai profili di onerosità sopravvenuta e legittimo affidamento ) ‘.
La società ricorrente pone questione di incostituzionalità RAGIONE_SOCIALE‘art. 1, comma 137, l. 228/2012 sia in ragione RAGIONE_SOCIALEa incoerenza tra la prestazione imposta e la capacità economica del soggetto inciso e, dunque, senza tener conto RAGIONE_SOCIALEa immutata capacità contr ibutiva del soggetto tenuto al pagamento RAGIONE_SOCIALE‘imposta (art. 53 Cost.) e al solo fine di recuperare risorse per opere già avviate, sia in quanto viola il legittimo affidamento dei concessionari e altera i rapporti di concorrenza tra le imprese (art. 41 Cost.).
‘ I llegittimità costituzionale RAGIONE_SOCIALE‘art. 1, comma 137, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 228/2012 per contrasto con gli artt. 3, 41, 10 e 117 costituzione con riferimento agli obblighi di diritto comunitario -violazione degli artt. 3, 101 e 102 TFUE e al protocollo (n. 27) sul mercato interno e sulla concorrenza ‘.
La società ricorrente pone questione di incostituzionalità e violazione RAGIONE_SOCIALEa normativa comunitaria rispetto a disposizione poste a tutela RAGIONE_SOCIALEa concorrenza; sostiene che, per effetto RAGIONE_SOCIALEa disposizione richiamata, il concessionario italiano si trova a operare senza la certezza del diritto e senza la possibilità di valutare e contemperare adeguatamente l’alea concessoria nella sua interezza, risultando discriminato rispetto a un operatore comunitario che operi in altro Stato membro RAGIONE_SOCIALE‘Unione Europea.
5 )’ I llegittimità costituzionale RAGIONE_SOCIALE‘art. 1, comma 137, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 228/2012 per contrasto con gli artt. 10 e 117 costituzione in relazione all’art. 1 del protocollo n. 1 alla cedu (protezione RAGIONE_SOCIALEa proprietà ) e in relazione all’art. 17 RAGIONE_SOCIALEa carta di Nizza ‘.
La società ricorrente pone questione di incostituzionalità per illegittima ingerenza RAGIONE_SOCIALEo Stato, in assenza di pubblica utilità; per mancata correlazione con un aumento RAGIONE_SOCIALEa redditività RAGIONE_SOCIALEe imprese destinatarie RAGIONE_SOCIALEa misura, dovendosi escludere che il solo interesse economico pur RAGIONE_SOCIALEstico possa giustificare una disposizione con malcelata finalità espropriatrice
Il ha contestato la fondatezza del ricorso. Controparte_1
All’udienza del 17.09.2024, la causa è stata trattenuta in decisione.
Le Sezioni Unite RAGIONE_SOCIALEa Corte di cassazione hanno ripetutamente ritenuto non fondate le questioni di legittimità costituzionale RAGIONE_SOCIALE‘art. 1, comma 137, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 228 del 2012, che con decorrenza dal 1° gennaio 2013 ha esteso i sovracanoni idroelettrici, previsti ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘articolo 1 RAGIONE_SOCIALEa legge 27 dicembre 1953, n. 959, «a tutti gli impianti di produzione di energia idroelettrica superiori a 220 kW di potenza nominale media, le cui opere di presa ricadano in tutto o in parte nei territori dei comuni compresi in un bacino imbrifero montano già delimitato». È stato affermato, infatti, che la norma «è conforme ai principi costituzionali in quanto configura una prestazione patrimoniale imposta, avente natura tributaria, con la conseguenza che la relativa disciplina espressione RAGIONE_SOCIALEa potestà legislativa nelle materie di “armonizzazione dei bilanci RAGIONE_SOCIALE” e “coordinamento RAGIONE_SOCIALEa finanza pubblica e del sistema tributario” ex art.117, Cost. – è rimessa alla discrezionalità del legislatore nel rispetto, come avvenuto nel caso di specie, dei canoni di non arbitrarietà o irrazionalità RAGIONE_SOCIALEa scelta legislativa, limitandosi la norma a reintrodurre l’originario sistema del T.U. e, in particolare, l’onere del pagamento del sovracanone per tutti gli impianti, senza discrimine altimetrico, rendendo omogenee le posizioni di tutti i Comuni e di tutti gli impianti del bacino» (Cass. Sez. U, Sentenza n. 34475 del 27/12/2019, Rv. 656491 -01, e Sentenza n. 16157 del 19/06/2018, Rv. 649293 – 01).
In particolare:
-con riguardo all’art. 3 Cost., è stato affermato che «non v’è alcuna discriminazione, essendo le imprese idroelettriche tutte sullo stesso piano nel mercato interno e non essendovi armonizzazione euro unitaria RAGIONE_SOCIALE‘imposizione fiscale sul punto. Così come sono rispettati quei principi di ragionevolezza, laddove la legge di stabilità 2013 … razionalizza la disciplina nazionale, riprende e rielabora gli originari principi informatori del testo unico del 1933 ed elimina le criticità insite nella pregressa le gislazione del 1953con riguardo all’art. 23 Cost., «ricorrono i criteri stabiliti dalla giurisprudenza per qualificare come tributari alcuni prelievi: a) doverosità RAGIONE_SOCIALEa prestazione; b) mancanza di un rapporto sinallagmatico tra le parti; c) collegamento di detta prestazione alla pubblica spesa in relazione ad un presupposto economicamente rilevante. L’obbligo di pagamento del sovracanone … sorge da presupposti interamente regolati dalla legge, senza che siano riservati alla p.a. spazi di discrezionalità circa la concreta individuazione dei soggetti obbligati, i presupposti oggettivi o il quantum del corrispettivo» (Cass. civ., Sez. Un., Sentenza 19 giugno 2018, n. 16157; TSAP, Sentenza 10 dicembre 2014, n. 164, 11 aprile 2016, n. 108, 11 maggio 2016, n. 160);
-con riguardo all’art. 41 Cost., «non è … precluso al legislatore di modificare la ratio e l’ambito di applicazione di una prestazione patrimoniale imposta qualora come nel caso di specie -la modifica non sia manifestamente arbitraria, ma anzi ispirata all’esigenza costituzionalmente rilevante di finanziare l’autonomia locale» (TSAP, Sentenza 10 dicembre 2014, n. 164);
-con riguardo all’art. 53 Cost, «non appare dubitabile che lo svolgimento di attività di impresa sulla base di una concessione di derivazione sia di per sé sintomatica di capacità contributiva; né potrebbe predicarsi la immodificabilità RAGIONE_SOCIALEe condizioni RAGIONE_SOCIALEa concessione per rendere omogeneo il trattamento riservato a impianti ubicati nell’ambito di comuni il cui territorio sia solo in parte rientrante nell’area del RAGIONE_SOCIALE» (Cass. Sez. U, Ordinanza n. 16261 del 2020; TSAP, Sentenza 10 dicembre 2014, n. 164; v. anche TSAP, Sentenza 13 maggio 2016, n. 163 e 11 aprile 2016, n. 108).
Più in RAGIONE_SOCIALE, la Corte costituzionale ha escluso l’arbitrarietà e irragionevolezza di norme tributarie contemplanti prestazioni patrimoniali imposte, che rispettino il requisito RAGIONE_SOCIALEa capacità contributiva in funzione RAGIONE_SOCIALEa determinazione RAGIONE_SOCIALE‘obbligo tributario e, perciò, RAGIONE_SOCIALEa eliminazione di possibili sperequazioni a fronte di posizioni omogenee, rendendo, invece, giustificabili eventuali diversificazioni di tale obbligo nel caso di situazioni costituenti espressione di un’accresciuta capacità contributiva (v. Corte cost. n. 153/2018 e n. 17/2018). Gli interventi legislativi volti ad adeguare in RAGIONE_SOCIALE i canoni di godimento dei beni RAGIONE_SOCIALE sono normalmente ritenuti conformi agli artt. 3 e 97 Cost., avendo lo scopo di consentire allo Stato una maggiorazione RAGIONE_SOCIALEe entrate (Corte cost. n. 29/2017, in tema di concessioni demaniali marittime). Sono poi rimesse alla discrezionalità del Legislatore sia l’individuazione RAGIONE_SOCIALEe situazioni significative RAGIONE_SOCIALEa capacità contributiva, sia la determinazione RAGIONE_SOCIALE‘entità RAGIONE_SOCIALE‘onere tributario, con il limite RAGIONE_SOCIALEa non arbitrarietà o irrazionalità RAGIONE_SOCIALEa scelta legislativa (Corte Cost., n. 23/2005). Inoltre, data la natura tributaria del sovracanone, la relativa disciplina rientra nelle materie di armonizzazione dei bilanci RAGIONE_SOCIALE e coordinamento RAGIONE_SOCIALEa finanza pubblica e del sistema tributario, oggetto di potestà legislativa concorrente ex art. 117, terzo comma, Cost., quale formazione di principio (Corte cost., n. 533/2002); il che esclude, di per sé, qualsivoglia interferenza col cd. federalismo fiscale (art. 119 Cost.): i sovracanoni appartengono alla materia del sistema finanziario e tributario degli enti locali, cioè ad una materia interamente regolata dalla legge RAGIONE_SOCIALEo Stato, la cui competenza, fino all’attuazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 119 Cost., resta sicuramente ferma (Corte cost., n. 261/2004).
Con riguardo alle fonti UE indicate come parametri, va rilevato che nella specie non si verte in materia di tributi armonizzati e non vi sono direttive che regolino la materia (Cass. SU sentenza n. 16261/20). Pertanto, non può ipotizzarsi che il sovracanone costituisca una restrizione alla libera prestazione dei servizi (art. 56 T.F.U.E.) o alla correttezza RAGIONE_SOCIALEa concorrenza (artt. 101 – 102 T.F.U.E.). Per altro aspetto, la Corte europea ha affermato che la materia RAGIONE_SOCIALEa imposizione tributaria rientra nel cd. «nucleo duro» RAGIONE_SOCIALEe prerogative RAGIONE_SOCIALEa potestà pubblica, poiché la natura autoritativa del rapporto tra il contribuente e la collettività è predominante (Corte EDU, sentenza 12.7.2001, COGNOME c. Italia). Dunque, gli Stati godono sicuramente di vasta discrezionalità, entro i confini RAGIONE_SOCIALEa riserva di legge sostanziale e del rispetto di taluni diritti fondamentali (Corte EDU, proc. 11581/1985, COGNOME c. Svezia, sul divieto di discriminazione fiscale). Gli operatori economici non possono fare affidamento sulla conservazione di una situazione esistente che può, invece, essere modificata nell’ambito del potere discrezionale RAGIONE_SOCIALEe autorità nazionali (CGUE, 29.4.2004, e ); né, sul piano RAGIONE_SOCIALEa libertà d’impresa, si può ipotizzare una sua compromissione (CGUE 27.8.1979, ), e nemmeno sul piano RAGIONE_SOCIALEa libertà contrattuale (CGUE 18.4.2012, ), essendo il sovracanone estraneo, per la sua natura tributaria, alla determinazione del canone RAGIONE_SOCIALEa concessione o prezzo RAGIONE_SOCIALEa prestazione. Persona_1 Persona_2 Per_3 CP_3
Le questioni di legittimità costituzionale sollevate dalla ricorrente sono quindi manifestamente infondate.
Nel merito, il documento prot. n. 884/D.G. del 14 novembre 1997 RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE (doc. 4 allegato al ricorso introduttivo) non è un decreto ministeriale, come sostenuto dalla ricorrente, ma una mera circolare con cui il ha reso edotti concessionari, comuni e consorzi di comuni del fatto che il pagamento dei sovracanoni non doveva più essere effettuato allo stesso bensì direttamente ai singoli enti aventi diritto; a tal fine, alla comunicazione è stato allegato un prospetto riassuntivo degli impianti ricadenti nel BIM «RAGIONE_SOCIALE Velino», RAGIONE_SOCIALEa loro potenza e del sovracanone dovuto, nonché RAGIONE_SOCIALEa percentuale spettante ai singoli enti. Alcuna conseguenza in tema di obbligo di pagame nto del sovracanone può quindi derivare dall’inclusione o dalla mancata inclusione, nella comunicazione di cui si è detto, di un impianto o di un ente, non avendo essa natura regolamentare né in alcun modo autoritativa, anche in considerazione RAGIONE_SOCIALEa natura tributaria degli importi a tale titolo dovuti. CP_2 CP_2
Ad ogni modo, come si è visto, l’art. 1, comma 137, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 228 del 2012 ha innovato il sistema dei sovracanoni di cui all’art. 1 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 959 del 1953 estendendone l’applicazione, a far data dal 1° gennaio 2013, a tutti gli impianti di produzione di energia idroelettrica superiori a 220 kW di potenza nominale media le cui opere di presa ricadano in tutto o in parte nei territori dei comuni compresi in un bacino imbrifero montano già delimitato.
Le Sezioni Unite RAGIONE_SOCIALEa Corte di cassazione hanno poi osservato che l’obbligo di pagamento del sovracanone, innovato dall’art. 1, comma 137, RAGIONE_SOCIALEa legge di stabilità 2013 (L. n. 228 del 2012), sorge da presupposti interamente regolati dalla legge, senza che siano riservati alla PRAGIONE_SOCIALEA. spazi di discrezionalità circa la concreta individuazione dei soggetti obbligati, i presupposti oggettivi o il quantum del corrispettivo. Anzi il sovracanone è costruito quale tributo proporzionale rispetto a una base imponibile non pecuniaria. L’obbligazione, dunque, discende direttamente dalla legge ed è determinabile, avuto riguardo all’ammontare unitario fissato dalla legge stessa e alla potenza media annua concessa, il tutto sulla base di un mero calcolo aritmetico. In concreto, ciò evidenzia la insussistenza RAGIONE_SOCIALEa violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 23 Cost., nonché RAGIONE_SOCIALEe regole sul procedimento amministrativo e RAGIONE_SOCIALEo Statuto del contribuente, circa l’omesso espletamento del prodromico procedimento per l’accertamento RAGIONE_SOCIALE‘obbligo tributario (Cass. Sez. Unite, 19/06/2018, n. 16158).
Quanto meno per il periodo a far data dal 2013, quindi, il solo presupposto impositivo è rappresentato dall’ubicazione RAGIONE_SOCIALEe opere di presa d’acqua, indipendentemente dalle determinazioni amministrative precedentemente assunte: «L’obbligo di pagamento dei sovracanoni non è … correlato all’ubicazione RAGIONE_SOCIALE‘impianto di lavorazione RAGIONE_SOCIALEe acque, né a quella RAGIONE_SOCIALEe opere di presa pertinenti ad un siffatto impianto di lavorazione: rileva, piuttosto, la provenienza RAGIONE_SOCIALE‘acqua, ovvero il luogo in cui si verifica lo sfruttamento RAGIONE_SOCIALEa risorsa sottratta al suo corso naturale nel bacino imbrifero montano. Pertanto, in presenza di più opere di captazione, derivazione e diramazione, “in sequenza” o “a cascata” …, deve aversi riguardo all’approvvigionamento RAGIONE_SOCIALEa rete nel s uo complesso» (TSAP, Sentenza 18/07/2024, n. 98). È per contro infondata la pretesa di considerare per l’impianto una potenza ridotta di 810 kW «data la sottrazione RAGIONE_SOCIALEa potenza del pompaggio», dal momento che la legge n. 959 del 1953 determina l’entità del sovracanone in funzione RAGIONE_SOCIALEa «potenza nominale media, risultante dall’atto di concessione» (art. 1, ottavo comma) senza prevedere riduzioni di sorta. È quindi del tutto priva di rilevanza la comunicazione inviata al dalla allora concessionaria RAGIONE_SOCIALE ricordata dalla ricorrente, dal momento che questa non ha comportato una formale revisione RAGIONE_SOCIALEa potenza risultante dalla concessione. Parte_6 CP_2
Deve essere accolta l’eccezione di prescrizione sollevata dalla ricorrente .
La prescrizione è maturata nei termini di cui di seguito.
Per i sovracanoni trova applicazione il termine di prescrizione breve di cui all’art. 2948, n. 4, c.c., avendo lo stesso natura di prestazione periodica imposta che non esige, per la sua liquidazione, alcun ulteriore accertamento dei presupposti di fatto, ma solo il rilevamento RAGIONE_SOCIALEa perdurante attività RAGIONE_SOCIALEa concessione di derivazione (T.S.A.P. sent. 3/2024 in data 18.01.2024) che, nel concreto, non è in contestazione.
Con la nota del 16.12.2019, il Comune di richiede, per la prima volta, il pagamento di complessivi euro 14.236,33, per il periodo che va dal 2013 al 2019 compresi. NUMERO_DOCUMENTO1
Prima RAGIONE_SOCIALEa nota in data 16.12.2019, non sono documentati atti interruttivi RAGIONE_SOCIALEa prescrizione.
Gli importi maturano semestralmente dunque sono dovuti a far data da quelli maturati dal secondo semestre 2014 a tutto il 2019.
La conseguente necessità di ricalcolare i sovracanoni dovuti (che nella nota oggetto RAGIONE_SOCIALEa presente impugnazione sono stimati cumulativamente, anziché anno per anno fa sì che restino assorbite le doglianze RAGIONE_SOCIALEa ricorrente in merito alla scarsa chiarezza dei conteggi effettuati dal comune di . CP_1
La reciproca soccombenza determina la compensazione RAGIONE_SOCIALEe spese del giudizio.
P.Q.M.
Il tribunale regionale RAGIONE_SOCIALEe acque pubbliche, definitivamente pronunciando:
dichiara prescritti gli importi richiesti dal con nota prot. 001822 del 16.12.2019 anteriori al 2° semestre 2014; Controparte_1
-Rigetta per il resto la domanda RAGIONE_SOCIALEa ricorrente;
Compensa per intero le spese di giudizio.
Così deciso, Roma, 05.08.2025
Il Consigliere estensore
NOMECOGNOME
Il Presidente
NOME COGNOME