Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 18193 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 18193 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 03/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata al controricorso, dagli Avv.ti NOME COGNOME e NOME COGNOME che hanno indicato recapito Pec, avendo la ricorrente dichiarato domicilio presso lo studio dei difensori, alla INDIRIZZO in Roma;
-ricorrente –
contro
Agenzia delle Entrate , in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, ex lege , dall’Avvocatura Generale dello Stato, e domiciliata presso i suoi uffici, alla INDIRIZZO in Roma;
-controricorrente – e contro
Agenzia delle Entrate Riscossione , successore di RAGIONE_SOCIALE;
-intimata –
OGGETTO: Ires, Iva ed Irap, 2008 – Sanzioni – Questioni sulla sottoscrizione del ruolo esattoriale.
la sentenza n. 1265/2016, pronunciata dalla Commissione Tributaria Regionale del Piemonte il 13.7.2016, e pubblicata il 18.10.2016;
ascoltata, in camera di consiglio, la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
la Corte osserva:
Fatti di causa
L’Incaricato per la riscossione, a seguito di controllo automatizzato della dichiarazione dei redditi effettuato ai sensi degli artt. 36 bis del Dpr n. 600 del 1973, e 54 bis del Dpr n. 633 del 1972, notificava alla RAGIONE_SOCIALE la cartella di pagamento n. 110 2010 00289574 01, avente ad oggetto Ires, Iva ed Irap, oltre accessori e sanzioni, con riferimento all’anno d’imposta 2006.
La società impugnava l’atto esattivo innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Torino, proponendo numerose censure, procedimentali e di merito. La CTR accoglieva la censura relativa al vizio di sottoscrizione del ruolo esattoriale ed annullava l’atto impugnato.
L’Amministrazione finanziaria spiegava appello avverso la decisione sfavorevole del giudice di primo grado innanzi alla Commissione Tributaria Regionale del Piemonte. Si costituiva anche l’Incaricato per la riscossione Equitalia Spa, proponendo appello incidentale.
La CTR riteneva provata la regolare sottoscrizione del ruolo; accoglieva, pertanto, gli appelli e riaffermava la piena validità ed efficacia della cartella di pagamento.
Avverso la pronuncia del giudice del gravame ha proposto ricorso per cassazione la RAGIONE_SOCIALE affidato ad un unico motivo.
Ha resistito mediante controricorso l’A genzia delle Entrate. L’Incaricato per la riscossione non ha svolto difese nel presente giudizio.
Ragioni della decisione
Con il suo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la contribuente denuncia la violazione dell’art. 2697 cod. civ. e dell’art. 12, commi 1 e 4, del d.P.R. n. 602 del 1973, in cui sarebbe incorsa la CTR per aver ritenuto che fosse onere del contribuente dimostrare il vizio di sottoscrizione del ruolo, mentre competeva all’Amministrazione finanziaria dimostrare l’esistenza della sottoscrizione e la qualifica del sottoscrittore.
Il giudice dell’appello ha rilevato che l’Ente impositore, nel secondo grado del giudizio, ‘produsse l’estratto di ruolo sottoscritto’ (sent. CTR, p. 3), ed ha quindi valutato che i vizi di sottoscrizione del ruolo lamentati dalla contribuente non ‘risulta (va) no desumibili dalla copia prodotta dall’Ufficio’ (sent. CTR, p. 5 ). In conseguenza ha accolto l’impugnazione proposta dall’Agenzia delle Entrate e dall’Incaricato per la riscossione.
2.1. La contribuente contesta che l’Ente impositore ‘si è limitato ad enunciare la produzione di copia del ruolo sottoscritto, salvo non produrre poi nulla’ (ric., p. 20).
2.2. L’Agenzia delle Entrate replica che il ruolo è stato prodotto e risulta regolarmente sottoscritto dal ‘Direttore e Dirigente dell’Ufficio locale di Moncalieri’ (controric., p. 3), perciò da un funzionario abilitato a firmarlo.
2.3. Ora, a quanto è dato comprendere, la ricorrente contesta l’errore di percezione in cui sarebbe incorsa la CTR, la quale ha ritenuto che il ruolo era stato prodotto e la sottoscrizione risultava regolare, ma esaminando un atto diverso.
Deve allora osservarsi che sarebbe stato onere della contribuente produrre gli atti su cui la sua affermazione è basata.
2.4. Tanto premesso, non appaiono invero necessarie ulteriori indagini.
Questa Corte regolatrice, infatti, ha già avuto occasione di chiarire che ‘in tema di requisiti formali del ruolo d’imposta, l’art.
12 del d.P.R. n. 602 del 1973 non prevede alcuna sanzione per l’ipotesi della sua omessa sottoscrizione, sicché non può che operare la presunzione generale di riferibilità dell’atto amministrativo all’organo da cui promana, con onere della prova contraria a carico del contribuente, che non può limitarsi ad una generica contestazione dell’esistenza del potere o della provenienza dell’atto, ma deve allegare elementi specifici e concreti a sostegno delle sue deduzioni. D’altronde, la natura vincolata del ruolo, che non presenta in fase di formazione e redazione margini di discrezionalità amministrativa, comporta l’applicazione del generale principio di irrilevanza dei vizi di invalidità del provvedimento, ai sensi dell’art. 21 octies della l. n. 241 del 1990′ : v. Cass. sez. V, 30.10.2018, n. 27561 (conf. Cass. sez. V, 8.7.2021, n. 19405).
2.5. La contribuente non ha allegato elementi specifici e concreti a sostegno delle sue deduzioni circa il vizio di sottoscrizione del ruolo e neppure risulta contestata la sua formazione e provenienza dall’Amministrazione finanziaria (cfr. Cass. sez. V, 10.1.2025, n. 689). Inoltre, la CTR ha accertato come la cartella in questione fosse risultata rispondente al modello ministeriale, con riferimento all’inte stazione , all’importo da pagare, alla causale, individuata con apposito numero di codice, elementi tutti costituenti imprescindibili requisiti di legittimità dell’atto impositivo e di manifestazione certa della sua provenienza (in tal senso cfr. Cass. sez. V, 5.12.2014, n. 25773 e Cass. sez. V, 4.12.2019, n. 31605, le quali hanno chiarito che il richiamato modello non prevede la sottoscrizione dell’esattore).
Il ricorso risulta, pertanto, infondato e deve essere respinto.
Le spese di lite seguono l’ordinaria regola della soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
3.1. Deve anche darsi atto che ricorrono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, del c.d. doppio contributo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso proposto dalla RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore , che condanna al pagamento dei compensi in favore della costituita controricorrente Agenzia delle Entrate, liquidati in complessivi Euro 7.000, oltre spese prenotate a debito.
Ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater , dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello da corrispondere per il ricorso a norma del cit. art. 13, comma 1 bis , se dovuto.
Così deciso in Roma, il 5.6.2025.