Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 588 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 588 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 11/01/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 7703/2014 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona dell’amministratore unico Sig. NOME COGNOME, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, giusta procura apposta in calce al ricorso, dagli AVV_NOTAIO COGNOME e NOME di Trani, elettivamente domiciliata presso lo studio dell’AVV_NOTAIO COGNOME in Roma, INDIRIZZO.
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , con sede in INDIRIZZO, INDIRIZZO rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE, con domicilio legale in Roma, INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_SOCIALE.
-controricorrente –
e contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del procuratore speciale Sig.ra NOME COGNOME, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al controricorso, dall’AVV_NOTAIO, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, INDIRIZZO.
Cart. Pag. IRES e altro 2001 – 2005
Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. ABRUZZO -SEZ. STACCATA PESCARA – n. 441/10/2013, depositata in data 20 settembre 2013.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20 dicembre dal consigliere dott.ssa NOME COGNOME.
Rilevato che:
Alla società RAGIONE_SOCIALE venivano notificati avvisi di accertamento relativi ad IRPEG, IRAP e IVA per le annualità dal 2001 al 2005. Avverso detti avvisi, la società proponeva tempestivo ricorso alla C.t.p. di Chieti, in virtù RAGIONE_SOCIALE quali determinazioni provvisorie l’allora RAGIONE_SOCIALE oggi RAGIONE_SOCIALE -notificava alla RAGIONE_SOCIALE la cartella di pagamento n. 03220100008484626, per un importo complessivo di € 4.884.579,84.
Avverso detta cartella di pagamento, la società contribuente proponeva ricorso dinanzi alla C.t.p. di Chieti in data 05/10/2010, deducendo la nullità della cartella per omessa sottoscrizione e l’illegittimità della stessa per irregolare sottoscrizione del ruolo. Si costituivano RAGIONE_SOCIALE e l’RAGIONE_SOCIALE, controdeducendo la piena legittimità del loro operato.
La C.t.p., con sentenza n. 321/3/2011, accoglieva il secondo motivo di ricorso della contribuente e, per l’effetto, annullava l’atto impugnato.
Contro tale decisione proponeva appello l’ufficio finanziario dinanzi alla C.t.r. Abruzzo; si costituiva in giudizio la società contribuente e proponeva ricorso incidentale eccependo la mancata notifica dell’appello ad RAGIONE_SOCIALE L’ufficio faceva leva sulla natura di atto pubblico della cartella di pagamento, tale per cui i fatti in essa affermati debbano far fede fino a querela di falso ed evidenziando l’assenza di documenti che si sarebbero dovuti
esibire in primo grado. Si costituiva anche RAGIONE_SOCIALE, così sanando la dedotta violazione dell’art. 331 cod. proc. civ.
Tale Commissione, con sentenza n. 441/10/2013, depositata in data 20 settembre 201 3, accoglieva il gravame dell’ufficio, riformando la statuizione e l’operato del giudice di prime cure.
Avverso la sentenza della C.t.r. Abruzzo, la contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi.
L’RAGIONE_SOCIALE nonché RAGIONE_SOCIALE si sono costituiti con controricorso.
La causa è stata trattata nella camera di consiglio del 20 dicembre 2022 per la quale la contribuente ha depositato memoria ex art. 378 cod. proc. civ.
Considerato che:
Con il primo motivo di ricorso, così rubricato: «Omessa pronuncia sulla violazione degli artt. 53, comma primo, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e dell’art. 342 cod. pro c. civ. Error in procedendo . Nullità della sentenza impugnata (art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.)» la ricorrente lamenta l’ error in procedendo nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. sarebbe incorsa nell’omessa pronuncia su una d omanda (nello specifico l’eccezione di inammissibilità dell’appello per violazione degli artt. 53, comma primo, d.lgs. n. 546 del 1992 e 342 cod. proc. civ.), vizio che determinerebbe la nullità della sentenza.
1.2. Con il secondo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e falsa applicazione dell’art. 12, quarto comma, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 e degli artt. 20, 24 e 32 d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.)» la contribuente lamenta l’ error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la RAGIONE_SOCIALE.t.r. ha violato e falsamente applicato le norme relative alla sottoscrizione del ruolo, con la conseguenza che lo stesso non ha acquisito carattere esecutivo, con conseguente inidoneità a fondare l’emissione di una cartella di pagamento.
1.3. Con il terzo motivo di ricorso, così rubricato: «Motivazione illogica, insufficiente e contraddittoria su di un fatto controverso decisivo per il giudizio (art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.)» la contribuente lamenta il vizio di motivazione nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha afferma l’intervenuto carattere esecutivo del ruolo senza tuttavia soffermarsi sull’assenza di sottoscrizione RAGIONE_SOCIALE stesso.
2. Il primo motivo è infondato.
Con esso, la ricorrente lamenta l’ error in procedendo nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. sarebbe incorsa nell’omessa pronuncia su una domanda (nello specifico l’eccezione di inammissibilità dell’appello per violazione degli art t. 53, comma primo, d.lgs. n. 546 del 1992 e 342 cod. proc. civ.).
Si evince ex actis che l’appello presentato dall’RAGIONE_SOCIALE era volto a contestare la sentenza di primo grado e tanto viene evidenziato dalla C.t.r. che, nella parte relativa allo svolgimento del processo, riporta proprio le contestazioni esplicitate dall’ufficio sulle conclusioni cui era giunta la C.t.p.
Soccorre qui il principio pacifico di questa Corte secondo cui in tema di contenzioso tributario, la mancanza o l’assoluta incertezza dei motivi specifici dell’impugnazione, le quali, ai sensi dell’art. 53, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992, determinano l’inammissibilità dell’appello, non sono ravvisabili qualora il gravame, benché formulato in modo sintetico, contenga una motivazione interpretabile in modo inequivoco, potendo gli elementi di specificità dei motivi ricavarsi, anche per implicito, dall’intero atto di impugnazione considerato nel suo complesso, comprese le premesse in fatto, la parte espositiva e le conclusioni; ciò in quanto l’articolo cit. deve essere interpretato restrittivamente, in conformità all’art. 14 disp. prel. c.c., trattandosi di disposizione eccezionale che limita l’accesso alla giustizia, dovendosi pertanto consentire, ogni qual volta nell’atto sia comunque espressa la
volontà di contestare la decisione di primo grado, l’effettività del sindacato sul merito dell’impugnazione. (Cass. 21/07/2020, n. 15519).
Nel caso di specie, se pur implicitamente, l’appello dell’Ufficio recava in maniera chiara, sia in punto di fatto che di diritto, tanto che la sentenza ha riportato testualmente il nucleo RAGIONE_SOCIALE stesso contenente la puntuale critica alla sentenza della C.t.p.
3. Il secondo ed il terzo motivo, da trattare insieme per evidenti ragioni di connessione afferendo entrambi alla mancata sottoscrizione del ruolo, sono infondati.
Sul punto, la C.t.r. ha esaurientemente motivato argomentando come l’articolo 12, quarto comma, del d.P.R. n. 602 del 1973, e successive modifiche, prescrive che il ruolo è sottoscritto, anche mediante firma elettronica, dal titolare dell’ufficio o da un suo delegato; con la sottoscrizione il ruolo diviene esecutivo.
L’art. 1, comma 5 ter, lett. e) del d.l. 106/2005, convertito nella legge 106/2005, stabilisce che le disposizioni contenute nell’art. 12, commi 1 e 4, del d.P.R. n. 602 del 1973 si interpretano nel senso che i ruoli, pur se non tributari, si intendono formati e resi esecutivi anche mediante la validazione dei dati in essi contenuti eseguita, anche in via centralizzata, dal sistema informativo dell’amministrazione creditrice.
La sentenza impugnata, in coerenza con l’orientamento espresso da questa Corte, ha sostanzialmente ribadito il principio secondo cui la cartella esattoriale, prevista dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 25, quale documento per la riscossione degli importi contenuti nei ruoli, dev’essere predisposta secondo il moRAGIONE_SOCIALE approvato con decreto del Ministero RAGIONE_SOCIALE Finanze che non prevede la sottoscrizione dell’esattore, essendo sufficiente la sua intestazione per verificarne la provenienza nonché l’indicazione, oltre che della somma da pagare, della causale tramite apposito numero di codice” (Cass. 05/06/2008, n. 14894).
Ancora, secondo un costante insegnamento di questa Corte, il difetto di sottoscrizione del ruolo da parte del capo dell’Ufficio non incide in alcun modo sulla validità dell’iscrizione a ruolo del tributo, poichè si tratta di atto interno e privo di autonomo rilievo esterno, trasfuso nella cartella da notificare al contribuente, per la quale neppure è prescritta la sottoscrizione del titolare dell’Ufficio (Cass. 30/12/2015, n. 26053; Cass. 15/03/2013, n.6610)
Vieppiù che l’art. 12 del d.P.R. n. 602 del 1973 non prevede, peraltro, alcuna sanzione per l’ipotesi di mancata sottoscrizione del ruolo, sicchè non può che ritenersi che operi la presunzione RAGIONE_SOCIALE di riferibilità dell’atto amministrativo all’organo da cui promana, con onere della prova dell’insussistenza del potere e della provenienza a carico del contribuente (Cass. 14/11/2014, n. 24322; Cass 18/11/2019, n. 3637).
In conclusione, il ricorso va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Condanna la ricorrente a rifondere le spese processuali, che si liquidano in € 1 2.000,00 per ciascuna parte controricorrente, oltre spese prenotate a debito in favore dell’ RAGIONE_SOCIALE ed oltre spese forfettarie nella misura del 15 per cento, esborsi liquidati in euro 200,00 ed accessori di legge in favore di RAGIONE_SOCIALE
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a ti tolo di contributo unificato, nella misura pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis del medesimo art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma il 20 dicembre 2022