Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 29079 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 29079 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 04/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 142/2019 R.G. proposto da :
COGNOME NOME, con gli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME
-ricorrente-
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa ex lege dalla l’Avvocatura Generale dello Stato
-controricorrente e ricorrente incidentaleavverso la Sentenza della Commissione Tributaria Regionale della
Campania n. 4027/2018 depositata il 02/05/2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/10/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME impugnava, avanti alla CTP di Napoli, l’avviso di accertamento per Irpef 201 0, chiedendone l’annullamento per vari motivi, tra i quali, per quanto qui ancora rileva, il difetto di sottoscrizione dell’atto da parte del c apo dell’ ufficio o di un dirigente munito di valida delega.
1.1. L’RAGIONE_SOCIALE si costituiva, producendo l’elenco del ruolo dirigenti, nonché la disposizione di servizio n. 39/2015 e l’atto dispositivo n. 13/2015.
I giudici di prossimità accoglievano il ricorso del contribuente; quindi, la CTR della Campania, con la sentenza indicata in epigrafe, accoglieva l’appello dell’Ufficio e dichiarava inammissibile l’appello incidentale del sig. COGNOME, inteso a contestare l’avvenuta compensazione RAGIONE_SOCIALE spese di lite.
Avverso la predetta sentenza, ricorre, con unico motivo, il contribuente.
Resiste l’ARAGIONE_SOCIALE con controricorso e ricorso incidentale sorretto da tre motivi.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo del ricorso principale il contribuente lamenta, pur senza indicare il vizio di legittimità denunciato, la violazione dell’art. 15, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 546/1992, per avere ritenuto la CTR inammissibile, in quanto tardivo, il motivo di appello proposto avverso la statuizione di compensazione RAGIONE_SOCIALE spese di lite di primo grado.
1.1. Il motivo, da qualificare sub specie di violazione di legge ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., è fondato.
1.2. Come rilevato da parte ricorrente, i n base all’art. 11, comma 9, D.L. n. 50 del 2017, convertito in L. n. 96 del 2017, per le controversie definibili secondo le prescrizioni dettate (trattasi di quelle attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in cassazione e anche a seguito di rinvio), risultavano sospesi per sei mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, RAGIONE_SOCIALE pronunce giurisdizionali e di riassunzione che scadevano dalla data di entrata in vigore dello stesso articolo (24 aprile 2017) fino al 30 settembre 2017.
1.3. L’appello incidentale, proposto dal contribuente il 18 luglio 2017 a fronte di un appello principale notificato il 27 aprile 2017, era pertanto tempestivo.
Passando all’esame del ricorso incidentale dell’ RAGIONE_SOCIALE, in via preliminare si rileva che è tempestivo, operando la sospensione dei termini processuali disposta dall’art. 6, comma 11, D.L. n. 119 del 2018, convertito in L. n. 136 del 2018, in forza del quale sono stati sospesi per nove mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, RAGIONE_SOCIALE pronunce giurisdizionali e di riassunzione, nonché per la proposizione del controricorso in cassazione che scadevano tra la data di entrata in vigore del decreto (24 ottobre 2018) e il 31 luglio 2019.
Con il primo motivo di ricorso incidentale l’RAGIONE_SOCIALE lamenta, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.с., la violazione dell’art. 42 del d.P.R. n. 600/73, degli artt. 10 e 11 del D.lgs. n. 546/1992, dell’art. 17 del d.lgs. 165/2001, nonché dell’art. 24, comma 2, del Regolamento dell’ARAGIONE_SOCIALE e dell’art. 97 Cost.
In particolare, la Difesa erariale afferma la legittimità degli avvisi di accertamento in quanto emessi in forza di valida delega.
Con il secondo motivo di ricorso incidentale , l’ARAGIONE_SOCIALE deduce, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.с., la v iolazione dell’art. 42 del d.P.R. n. 600/73, in relazione ai canoni di ermeneutica contrattuale posti dagli artt. 1362 e ss. c.c. Afferma la ricorrente che la sentenza oggetto di gravame è errata anche per l’errata interpretazione dell’atto organizzativo o delega di firma data dal giudice dell’appello, in violazione dei canoni di ermeneutica contrattuale.
Con il terzo strumento di impugnazione incidentale, l’ARAGIONE_SOCIALE denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.с., la v iolazione dell’art. 42 del d.P.R. n. 600/73, degli artt. 10 e 1 del D.lgs. n. 546/1992, dell’art. 21-septies della L. n. 241/90 nonché dell’art. 24, co 2, del Regolamento dell’ARAGIONE_SOCIALE e dell’art. 97 Cost., rilevando che, anche a voler prescindere da quanto rappresentato nei motivi che precedono, e pur volendosi sostenere
la necessità di una delega ai fini della sottoscrizione dell’Avviso di accertamento, la sentenza oggetto di gravame sarebbe stata comunque resa in violazione RAGIONE_SOCIALE norme indicate nel motivo e principalmente del l’ art. 42 del DPR 600/73.
Il primo motivo del ricorso incidentale è fondato, con assorbimento dei restanti.
6.1. Dispone l’invocato art. 42 del DPR n. 600/1973, al primo comma, che «Gli accertamenti in rettifica e gli accertamenti d’ufficio sono portati a conoscenza dei contribuenti mediante la notificazione di avvisi sottoscritti dal capo dell’ufficio o da altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato».
6.2. Nella specie, l’avviso di accertamento impugnato era stato sottoscritto dal capo dell’Ufficio, AVV_NOTAIOAVV_NOTAIO, tale risultante dagli ordini di servizio proAVV_NOTAIOi dall’ARAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
In particolare, ne ll’ordine di servizio n. 39/2015 si dava atto del «conferimento degli incarichi dirigenziali al AVV_NOTAIO. NOME COGNOME quale Capo Ufficio Controlli, nonché, ad interim, Capo Area IMD, Capo Area Accertamento di Castellammare di Stabia e Capo Area PFENC».
Tale atto, pur finalizzato, nella sua parte dispositiva, alla ridefinizione dell’ambito RAGIONE_SOCIALE deleghe conferite ai funzionari dell’Ufficio diversi dal dirigente, deve ritenersi purtuttavia idoneo a documentare la qualifica di capo dell’ufficio rivestita dal firmatario dell’atto impugnato, che lo legittimava alla sua sottoscrizione.
Né, come erroneamente hanno sostenuto i giudici di appello, si rendeva necessaria alcuna delega, prevista dall’art. 42 cit . solamente per gli altri impiegati della carriera direttiva diversi dal capo dell’ufficio.
In conclusione, accolti il ricorso principale ed il primo motivo di ricorso incidentale ed assorbiti i restanti, la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado
della Campania affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo e motivato esame nel rispetto dei principi sopra illustrati, nonché provveda alle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso principale ed il primo motivo del ricorso incidentale, assorbiti i restanti, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo e motivato esame nonché provveda alle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 22/10/2025.
Il Presidente NOME COGNOME