Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 7143 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 7143 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 25/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al numero 24796 del Ruolo Generale dell’anno 2022, proposto
DA
RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO, come in atti domiciliata,
RICORRENTE
CONTRO
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore ,
INTIMATA
avverso la sentenza numero 826/22 della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, pubblicata in data 7 marzo 2022.
Udita la relazione svolta dal Consigliere designato, AVV_NOTAIO NOME COGNOME, nella camera di consiglio del 27 gennaio 2026.
FATTI DI CAUSA
Con sentenza numero 826/22, pubblicata in data 7 marzo 2022, la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia
rigettava l’appello della RAGIONE_SOCIALE in RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza numero 138/20 della Commissione Tributaria Provinciale di Varese, con la quale era stato respinto il ricorso proposto avverso l’avviso di accertamento IMU 2013, emesso dalla RAGIONE_SOCIALE -già RAGIONE_SOCIALE– per conto del Comune di Tradate (VA).
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE proponeva ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza, affidandone l’accoglimento a due motivi di impugnazione.
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE è rimasta intimata.
RAGIONI DELLA DECISIONE
E’ opportuno rilevare, innanzi tutto, che non è possibile tenere in alcun conto l’atto di rinuncia al ricorso depositato in epoca successiva alla camera di consiglio del 27 gennaio 2026, nel corso della quale la causa è stata decisa (cfr. l’atto di rinuncia al quale si è fatto cenno, depositato in data 12 febbraio 2026), in quanto, nel giudizio di cassazione, è possibile rinunciare al ricorso, ai sensi dell’art. 390 c.p.c., fino a quando non sia cominciata la relazione in udienza o fino alla data dell’adunanza camerale o, ancora, fino a quando non siano state notificate al ricorrente le conclusioni scritte del procuratore generale, nei casi disciplinati dall’art. 380 -ter c.p.c., con la conseguenza che è priva di qualsivoglia effetto la rinuncia che intervenga successivamente all’adunanza camerale, essendosi già perfezionato all’esito della camera di consiglio in essa tenuta- il procedimento decisorio (cfr. Cass. n. 18531/24).
Il ricorso, passando al merito della controversia, è, nei termini di seguito specificati, fondato e, per quanto di ragione, merita accoglimento.
Con il primo motivo la società ricorrente denuncia: -ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3 e n. 5, c.p.c., la violazione o falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. e l’omesso esame o travisamento dell’estratto dell’albo ministeriale (contenuto nell’allegato 2 alla memoria illustrativa depositata nel corso del giudizio di appello) dal quale era possibile evincere che la società intimata era rappresentata da COGNOME NOME, presidente del consiglio di amministrazione e non da COGNOME NOME, amministratore delegato dell’ente, la quale aveva sottoscritto l’atto impugnato; -ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c., la violazione o falsa applicazione dell’art. 2475, comma sesto, c.c., nella parte in cui richiama l’art. 2381 c.c. ed in relazione agli artt. 17 e 31 dello statuto della RAGIONE_SOCIALE, non essendo possibile individuare nel verbale di assemblea ordinaria del 3 maggio 2016 -come era stato ex adverso sostenuto nel corso del giudizio di merito l’atto costitutivo dei poteri eventualmente conferiti alla predetta COGNOME, atteso che i suddetti articoli di legge e quelli statutari prevedevano che l’attribuzione di tali poteri potesse avvenire solamente tramite espressa delega da parte del consiglio di amministrazione e non dell’assemblea ordinaria dei soci.
4. Il motivo è fondato.
4.1. La Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, invero, ha reputato l’eccezione inerente ai poteri del soggetto che aveva sottoscritto l’atto impugnato ‘del tutto irrilevante’, perché l’attività di riscossione era ‘demandata’ -a suo dire’al personale dipendente’ e colei che aveva provveduto alla stesura ed alla sottoscrizione dell’atto impugnato era ‘in possesso di tutte le attribuzioni per procedere’ (cfr. la sentenza impugnata, a pagina 2), in tal modo confermando la
sentenza di prime cure, che aveva evidenziato, sul punto, come, non trattandosi di attività di amministrazione della società concessionaria, bensì di attività di impresa (accertamento e riscossione dei tributi per l’ente impositore), il compimento dei relativi atti potesse essere ‘attribuito’ -con tutto ciò che ne conseguiva sul piano della predisposizione e della sottoscrizione’al personale dipendente’ (cfr. la sentenza numero 138/20 della Commissione Tributaria Provinciale di Varese, a pagina 2).
4.2. Vale osservare che l’ art. 1, comma 87, della legge n. 549 del 1995 – norma speciale, non abrogata dalle disposizioni di legge successive (cfr. Cass. n. 6736/15, Cass. n. 9079/15 e Cass. n. 20362/17) – stabilisce che la firma autografa prevista dalle norme che disciplinano i tributi regionali e locali sugli atti di RAGIONE_SOCIALE ed accertamento è sostituita dall’indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, nel caso in cui tali atti siano prodotti da sistemi informativi automatizzati.
E’ stato affermato, a tal proposito, che – a garanzia del contribuente e della trasparenza della azione amministrativa il nominativo del soggetto responsabile debba essere individuato con un apposito provvedimento di livello dirigenziale (cfr. Cass. n. 15447/10 e, nello stesso senso, Cass. n. 20628/2017) ed, ancora, che questo incombente debba essere considerato indispensabile non solo in caso di gestione diretta, ma anche in caso di gestione in concessione della potestà impositiva.
La locuzione ‘provvedimento di livello dirigenziale’, infatti, rimanda inequivocabilmente ad un atto della pubblica amministrazione, ma -ciò non di meno- è necessario, anche qualora l’accertamento e la RAGIONE_SOCIALE dell’imposta sia gestita
da un concessionario, che, sui relativi atti, sia presente la firma autografa o, in alternativa, l’indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, occorrendo pur sempre, però, che tale nominativo, nonché la fonte dei dati, siano specificamente menzionati in un apposito atto sottoscritto dal concessionario (o da altro soggetto che da quest’ultimo abbia ricevuto il relativo potere), destinato ad assolvere alla stessa funzione compiuta, nell’ipotesi di gestione diretta da parte dell’ente impositore, dal succitato ‘provvedimento di livello dirigenziale’ (cfr. Cass. n. 11045/24, Cass. n. 15973/25 e Cass. n. 508/26).
4.3. In quest’ottica, diversamente da quanto sostenuto dall’autorità giudiziaria di merito, al fine di stabilire se un atto impositivo sia stato emesso legittimamente, è necessario accertare – tenuto conto delle disposizioni di legge applicabili, nonché delle norme che, con precipuo riferimento al caso concreto, regolamentavano l’organizzazione e l’attività del concessionariose il soggetto che ha emanato l’atto impugnato -e non genericamente il ‘personale dipendente’ -fosse autorizzato o meno al compimento di tale attività.
Conseguentemente, non è possibile tacciare di irrilevanza -in linea con quanto ha ritenuto di fare la corte regionale lombarda- il tema inerente alla sussistenza dei poteri di chi, nella vicenda in esame, ha provveduto all’emissione dell’avviso di accertamento, non essendo sufficiente, come si è detto, che, ai fini della sua legittimità, l’atto impositivo sia stato predisposto e sottoscritto da un soggetto facente parte del ‘personale dipendente’, in quanto sarebbe stato necessario verificare tale legittimità -sulla scorta di un accertamento riservato al giudice del merito, da effettuare tenendo conto
della documentazione prodotta in giudizioin relazione all’effettiva sussistenza, in capo a quello specifico soggetto, dei summenzionati poteri.
Alla luce, pertanto, delle osservazioni fin qui esposte, il ricorso deve essere accolto, essendo fondato il primo motivo ed assorbito il secondo (con il quale la società ricorrente ha prospettato ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c.la violazione o falsa applicazione dell’art. 2, comma 5 -bis del d.l. n. 102 del 2013, nonché degli artt. 1, comma 1, e 6, comma 4, della legge n. 212 del 2000, in relazione all’insussistenza dell’obbligo di dichiarazione per la fruizione dell’esenzione per ‘beni -merce’, in caso di conoscenza dei dati all’uopo necessari da parte dell’amministrazione), e la sentenza impugnata, per l’effetto, deve essere cassata, con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Lombardia, in diversa composizione, affinché effettui un nuovo giudizio e provveda, altresì, alla regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e, per l’effetto, cassa la sentenza impugnata; rinvia alla Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Lombardia, in diversa composizione, affinché effettui un nuovo giudizio e provveda, altresì, al governo delle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 27 gennaio 2026.
Il Presidente AVV_NOTAIOssa NOME COGNOME