Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 27270 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 27270 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 12/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 19535/2023 R.G. proposto da : RAGIONE_SOCIALE, domiciliato ex lege in INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (P_IVA) che la rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliati in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che li rappresenta e difende
-controricorrenti-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. PALERMO n. 1787/2023 depositata il 21/02/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/09/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
RITENUTO CHE
Il giudizio verte sull’impugnazione dell’avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO, relativo al recupero a tassazione di costi non giustificati e quindi ritenuti indeducibili per l’anno d’imposta 2014, con conseguente determinazione di un maggior reddito imponibile; l’imputazione riguarda anche i due soci (ciascuno con quota di partecipazione del 50%), stante il regime per trasparenza adottato dalla società RAGIONE_SOCIALE
Nel giudizio di primo grado, la Commissione Tributaria Provinciale di Trapani procedeva alla riunione dei ricorsi proposti distintamente e -con sentenza n. 776/20 depositata il 17 novembre 2020 – accoglieva nel merito le doglianze proposte dai contribuenti, relative alla contestata indeducibilità dei costi per prestazioni professionali e dei costi di sponsorizzazione.
L’appello dell’ufficio è invece stato dichiarato inammissibile con la sentenza impugnata n. 1787/2023, depositata il 21 febbraio 2023 e non notificata, emessa dalla Corte di giustizia tributaria II grado della Sicilia, ritenendo il gravame viziato in quanto il capo dell’ufficio firmatario dell’atto non aveva prodotto la delega ricevuta dal Direttore provinciale.
Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione l’RAGIONE_SOCIALE.
I contribuenti si sono costituiti con controricorso.
Successivamente è stata fisata udienza camerale per il 10 settembre 2025.
CONSIDERATO CHE
Il ricorso proposto dall’RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria di II° grado della Sicilia, n. 1787/2023, depositata il 21/02/2023 e non notificata, si fonda su due motivi, di seguito compendiati:
Illegittimità della pronuncia per violazione o falsa applicazione del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, articoli 10 e 11, comma 2, in relazione all’art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c.;
II) Nullità della sentenza per omessa motivazione ex art. 360 co. 1 n. 4 c.p.c.
Il primo motivo di ricorso risulta manifestamente fondato.
Si è correttamente affermato, infatti, che è validamente apposta la sottoscrizione dell’appello dell’ufficio finanziario da parte del preposto al reparto competente, anche ove non sia esibita in giudizio una corrispondente specifica delega, salvo che non sia eccepita e provata la non appartenenza del sottoscrittore all’ufficio appellante o, comunque, l’usurpazione del potere d’impugnare la sentenza (Cass. n. 2138/2019, n. 27570/2018; Cass, n. 6988/2021 e Cass., n. 20599 del 19/07/2021, secondo la quale in tema di processo tributario, la sottoscrizione dell’atto di appello, pur non competendo ad un qualsiasi funzionario sprovvisto di specifica delega da parte del titolare dell’Ufficio, deve ritenersi validamente apposta quando proviene dal funzionario preposto al reparto competente, poiché la delega da parte del titolare dell’Ufficio può essere legittimamente conferita in via generale mediante la preposizione del funzionario ad un settore dell’Ufficio con competenze specifiche, nella specie al capo dell’ufficio legale).
Più recentemente, anche Sez. 5, ord. n. 694 del 10/01/2025, ha stabilito che in tema di contenzioso tributario, la provenienza di un atto di appello dall’Ufficio periferico dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e la sua idoneità a rappresentarne la volontà si presumono, anche ove
non sia esibita in giudizio una corrispondente specifica delega, salvo che non sia eccepita e provata la non appartenenza del sottoscrittore all’ufficio appellante o, comunque, l’usurpazione del potere di impugnare la sentenza.
Nel caso di specie, invece, i giudici di secondo grado pur a fronte di una eccezione del tutto generica di carenza di legittimazione processuale, ha richiamato precedenti non pertinenti, vuoi relativi al difetto di jus postulandi del legale, vuoi concernenti la sottoscrizione dell’atto impositivo, adottando una pronuncia giuridicamente erronea.
In definitiva, alla luce di quanto precede, il primo motivo di ricorso risulta fondato e, in ragione della sua pregiudizialità, ciò comporta l’assorbimento del secondo mezzo di impugnazione.
3. La pronuncia impugnata va quindi cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia affinché, in diversa composizione, proceda ad una nuova valutazione del caso attenendosi ai principi enunciati, nonché all’esame dei motivi di appello proposti dall’ufficio che, in ragione di quanto precede, non erano stati affatto valutati.
Il giudice del rinvio provvederà altresì alla regolamentazione RAGIONE_SOCIALE spese, anche per il presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte, accoglie il primo motivo di ricorso, dichiarando assorbito il secondo;
per l’effetto cassa la decisione impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, per un nuovo esame ed al fine di provvedere alla regolamentazione RAGIONE_SOCIALE spese, comprese quelle del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10 settembre 2025
Il Presidente NOME COGNOME