Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 27270 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5   Num. 27270  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 12/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 19535/2023 R.G. proposto da : RAGIONE_SOCIALE, domiciliato ex lege  in INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (P_IVA) che la rappresenta e difende
-ricorrente-
 contro
COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliati in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che li rappresenta e difende
-controricorrenti-
avverso  SENTENZA  di  COMM.TRIB.REG.    PALERMO  n.  1787/2023 depositata il 21/02/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/09/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
RITENUTO CHE
Il giudizio verte sull’impugnazione dell’avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO, relativo al recupero a tassazione di costi non giustificati e quindi ritenuti indeducibili per l’anno d’imposta 2014, con conseguente determinazione di un maggior reddito imponibile; l’imputazione  riguarda  anche  i  due  soci  (ciascuno  con  quota  di partecipazione del 50%), stante il regime per trasparenza adottato dalla società RAGIONE_SOCIALE
Nel giudizio di primo grado, la Commissione Tributaria Provinciale  di  Trapani  procedeva  alla  riunione  dei  ricorsi  proposti distintamente e -con sentenza n. 776/20 depositata il 17 novembre 2020 – accoglieva nel merito le doglianze proposte dai contribuenti,  relative  alla  contestata  indeducibilità  dei  costi  per prestazioni professionali e dei costi di sponsorizzazione.
L’appello dell’ufficio è invece stato dichiarato inammissibile con la  sentenza  impugnata  n.  1787/2023,  depositata  il  21  febbraio 2023 e non notificata, emessa dalla Corte di giustizia tributaria II grado  della  Sicilia,  ritenendo  il  gravame  viziato  in  quanto  il  capo dell’ufficio firmatario dell’atto non aveva prodotto la delega ricevuta dal Direttore provinciale.
 Avverso  detta  sentenza  ha  proposto  ricorso  per  Cassazione l’RAGIONE_SOCIALE.
I contribuenti si sono costituiti con controricorso.
 Successivamente  è  stata  fisata  udienza  camerale  per  il  10 settembre 2025.
CONSIDERATO CHE
Il ricorso proposto dall’RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza della  Corte  di  giustizia  tributaria  di  II°  grado  della  Sicilia,  n. 1787/2023, depositata il 21/02/2023 e non notificata, si fonda su due motivi, di seguito compendiati:
 Illegittimità  della  pronuncia  per  violazione  o  falsa  applicazione del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, articoli 10 e 11, comma 2, in relazione all’art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c.;
II) Nullità della sentenza per omessa motivazione ex art. 360 co. 1 n. 4 c.p.c.
Il primo motivo di ricorso risulta manifestamente fondato.
Si è correttamente affermato, infatti, che è validamente apposta la sottoscrizione dell’appello dell’ufficio finanziario da parte del preposto al reparto competente, anche ove non sia esibita in giudizio una corrispondente specifica delega, salvo che non sia eccepita e provata la non appartenenza del sottoscrittore all’ufficio appellante o, comunque, l’usurpazione del potere d’impugnare la sentenza (Cass. n. 2138/2019, n. 27570/2018; Cass, n. 6988/2021 e Cass., n. 20599 del 19/07/2021, secondo la quale in tema di processo tributario, la sottoscrizione dell’atto di appello, pur non competendo ad un qualsiasi funzionario sprovvisto di specifica delega da parte del titolare dell’Ufficio, deve ritenersi validamente apposta quando proviene dal funzionario preposto al reparto competente, poiché la delega da parte del titolare dell’Ufficio può essere legittimamente conferita in via generale mediante la preposizione del funzionario ad un settore dell’Ufficio con competenze specifiche, nella specie al capo dell’ufficio legale).
Più  recentemente, anche Sez. 5, ord. n. 694 del 10/01/2025, ha stabilito che in tema di contenzioso tributario, la provenienza di un atto di appello dall’Ufficio periferico dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e la sua idoneità a rappresentarne la volontà si presumono, anche ove
non  sia  esibita  in  giudizio  una  corrispondente  specifica  delega, salvo  che  non  sia  eccepita  e  provata  la  non  appartenenza  del sottoscrittore  all’ufficio  appellante  o,  comunque,  l’usurpazione  del potere di impugnare la sentenza.
Nel caso di specie, invece, i giudici di secondo grado pur a fronte di una  eccezione  del  tutto  generica  di  carenza  di  legittimazione processuale, ha richiamato precedenti non pertinenti, vuoi relativi al difetto di jus postulandi del legale, vuoi concernenti la sottoscrizione dell’atto impositivo, adottando una pronuncia giuridicamente erronea.
In definitiva, alla luce di quanto precede, il primo motivo di ricorso risulta fondato e, in ragione della sua pregiudizialità, ciò comporta l’assorbimento del secondo mezzo di impugnazione.
3. La pronuncia impugnata va quindi cassata con rinvio alla Corte di  Giustizia  Tributaria  di  secondo  grado  della  Sicilia  affinché,  in diversa composizione, proceda ad una nuova valutazione del caso attenendosi  ai  principi  enunciati,  nonché  all’esame  dei  motivi  di appello proposti dall’ufficio che, in ragione di quanto precede, non erano stati affatto valutati.
Il  giudice del rinvio provvederà altresì alla regolamentazione RAGIONE_SOCIALE spese, anche per il presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte, accoglie il primo motivo di ricorso, dichiarando assorbito il secondo;
per  l’effetto  cassa  la  decisione  impugnata  in  relazione  al  motivo accolto e rinvia alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della  Sicilia,  in  diversa  composizione,  per  un  nuovo  esame  ed  al fine  di  provvedere  alla  regolamentazione  RAGIONE_SOCIALE  spese,  comprese quelle del presente giudizio di legittimità.
Così  deciso  in  Roma,  nella  camera  di  consiglio  del  10  settembre 2025
Il Presidente NOME COGNOME