Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 32512 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 32512 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 13/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 15515/2023 R.G., proposto
DA
Comune RAGIONE_SOCIALE, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO e dall’AVV_NOTAIO Chalons d’Oranges, entrambi con studio in RAGIONE_SOCIALE (presso gli Uffici dell’Avvocatura Comunale), elettivamente domiciliato presso l’AVV_NOTAIO , con studio in Roma, (indirizzo pec per notifiche e comunicazioni: EMAIL ), giusta procura in calce al ricorso introduttivo del presente procedimento;
RICORRENTE
CONTRO
RAGIONE_SOCIALE ‘, con sede in RAGIONE_SOCIALE, in persona dell’amministratore unico pro tempore ;
INTIMATA
avverso la sentenza depositata dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania il 10 gennaio 2023, n. 278/6/2023;
RAGIONE_SOCIALE PER L’INCOGNOMEZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI ILLEGITTIMA ISTITUZIONE REVIVISCENZA RAGIONE_SOCIALE‘ RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE SULLA RAGIONE_SOCIALE
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 27 novembre 2025 dal AVV_NOTAIO;
RILEVATO CHE:
1. Il Comune di RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania il 10 gennaio 2023, n. 278/6/2023, la quale, in controversia avente ad oggetto l’ impugnazione del l’avviso di accertamento prot. NUMERO_DOCUMENTO del 20 dicembre 2019 nei confronti della ‘ RAGIONE_SOCIALE ‘ per il parziale versamento del canone per l’installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP) relativo all’anno 2016 , nella misura complessiva di € 69.296,00, ha accolto l’appello proposto dalla ‘ RAGIONE_SOCIALE ‘ nei confronti del Comune di RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Provinciale di RAGIONE_SOCIALE il 30 agosto 2021, n. 9442/31/2021, con compensazione delle spese giudiziali.
Il giudice di appello ha riformato la decisione di prime cure -che aveva respinto il ricorso originario della contribuente con le seguenti argomentazioni: « Questa Commissione ritiene che non sia condivisibile la tesi secondo cui il Comune di RAGIONE_SOCIALE non avrebbe abbandonato l’ICP per sostituirla dal 2002 con il CIMP ex art. 62 del D.Lgs. n. 446/97 (che sarebbe rimasto un obiettivo programmatico del PGI, mai attuato per mancata adozione del necessario regolamento attuativo), ma avrebbe continuato ad applicare anche nell’anno 2015 il regime dell’imposta comunale sulla pubblicità (con la tariffa maggiorata del 20% deliberata con DGC n. 80/1998) unitamente al canone introdotto dall’art. 3, Titolo VI, del PGI
del 1999, che sarebbe legittimamente parametrato alla superficie pubblicitaria in quanto canone patrimoniale di locazione connesso al possesso dell’impianto pubblico (diverso dal Cosap ex art. 63 del D. Lgs. n. 446/93, diverso dal CIMP ex art. 62 del D. Lgs n. 446/97 e diverso dai canoni di locazione o di concessione dello spazio pubblico richiamati nell’art. 9 del D. Lgs. n. 507/93): imposta e canone sarebbero riuniti sotto l’unica denominazione di “RAGIONE_SOCIALE“. Invero è proprio la lettera dall’art. 3, Titolo VI, del PGI del 1999 “Canone per la locazione dei luoghi pubblici necessari all’installazione degli impianti”, così testualmente dispone: “In sostituzione della tassa per l’occupazione di spazi su aree pubbliche abolita dal 1.1.1999, con D. Lgs. 446197 e conseguentemente solo per coloro che occupano aree del demanio o del patrimonio indisponibile del Comune ovvero, per parti di strada comunque situate ali ‘interno del centro abitato viene determinato un canone espresso in metri quadrati, non di proiezione ma di superficie pubblicitaria. Tale canone dal 1.1.2002 verrà accorpato al canone sostitutivo del/ ‘imposta comunale sulla pubblicità” a consentire la qualificazione del canone come sostitutivo della ICP: con decorrenza dal 1-1-02 il Comune di RAGIONE_SOCIALE ha soppresso l’applicazione della ICP con il CIMP nel quale si sarebbe accorpato il canone per l’occupazione di spazi pubblici disciplinato dall’art. 62 comma 2 sovra citato, utilizzando il termine SOSTITUZIONE. La più volte citata sentenza TAR Campania RAGIONE_SOCIALE n. 9438/2004 sul punto: “Il titolo III del D. Lgs. n. 447 del 1997 (emanato in base alla suddetta delega), relativo al “riordino della disciplina dei tributi locali”, all’art. 52 reca norme sulla potestà regolamentare generale dei comuni in materia di “entrate proprie, anche
tributarie”; l’art. 54 autorizza i Comuni a fissare le tariffe e i prezzi pubblici “ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione” e l’art. 62 demanda loro di disciplinare con proprio regolamento il nuovo regime autorizzatorio in materia di pubblicità con il pagamento di un canone in base a tariffa (c.d. CIMP); il regolamento comunale, tra l’altro, determina la tariffa con criteri di “ragionevolezza e gradualità ” in relazione agli indicati parametri (popolazione residente, flussi turistici, caratteristiche urbanistiche). Il Comune di RAGIONE_SOCIALE ha adottato con proprio “regolamento” nel 1999 il Piano Generale degli Impianti pubblicitari e le relative norme di attuazione, suddividendo il territorio in zone, assoggettando ad autorizzazione onerosa, in luogo della previgente imposta comunale di pubblicità, l’esercizio dell’attività pubblicitaria; nello stesso tempo il Comune ha approvato le tariffe del canone di autorizzazione, escludendo l’applicazione della imposta di pubblicità (art. 1) e prevedendo all’art. 2 un canone per la locazione degli impianti pubblici, ed all’art. 3 un canone per la 6locazione dei luoghi pubblici necessari alla installazione degli impianti … espressamente .. .. sostitutivo della Tosap… Va quindi evidenziato che il Comune di RAGIONE_SOCIALE ha esercitato la facoltà, riconosciutagli dalle norme statali, di sostituire l’imposta … “, consente di ribadire !”inquadramento qui proposto: il canone in questione è di natura tributaria (accedendo all’impostazione del Comune il canone “patrimoniale” sarebbe infatti sottratto alla giurisdizione di questo Giudice tributario a meno di non voler accedere alla tesi del tributo ICP ‘contenente’ ed ‘assorbente’ il predetto canone) ed è sostitutivo della ICP. In conclusione, il tributo di cui si discute deve identificarsi con il CIMP ex art. 62 del D.Lgs. n. 446/97, la cui tariffa comprende per legge anche la tassazione
dell’occupazione di suolo pubblico e che, per tale ragione, può superare, ma non di oltre il 25% in più, la tariffa/mq dell’ICP che sostituisce e deve essere ridotta di almeno un terzo ove l’impianto ricada su suolo privato. Si tratta di regimi tributari alternativi che si differenziano in quanto mentre la prima copre solo la tassazione della pubblicità e per questo non esclude anche la tassazione dell’occupazione di suolo pubblico; il secondo sostituisce l’imposta includendo anche la tassazione dell’occupazione di suolo pubblico del manufatto (id est della locazione per l’installazione degli impianti pubblicitari che altrimenti verrebbe indebitamente duplicata). Tesi peraltro ribadita di recente (sia pure in via incidentale) da Cass. sent. n.2185/20 in cui si evidenzia che la soglia del 25% delle tariffe stabilite per l’imposta sulla pubblicità dall’art. 62 comma 2 deve essere calcolata includendo anche “l’eventuale uso di aree comunali, ossia il canone o la tassa di uso di tali aree”. L’avviso di accertamento impugnato applica tariffe superiori al limite fissato all’art. 62 d.lgs. 446/97; ne va quindi dichiarata l’illegittimità dello stesso con relativo annullamento ».
RAGIONE_SOCIALE ‘ RAGIONE_SOCIALE ‘ è rimasta intimata.
Il ricorrente ha depositato memoria illustrativa.
CONSIDERATO CHE:
Il ricorso è affidato ad un unico motivo, col quale si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 62 del d.lgs. 15 novembre 1997, n. 446, 11, e 9, comma 7, del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di appello che l’ente impositore avesse disposto l’applicazione del canone per l’installazio ne dei mezzi pubblicitari (CIMP), essendosi, invece, limitato ad adottare un
canone di locazione degli spazi pubblici per l’installazione degli impianti pubblicitari, che era cumulabile con l’imposta comunale sulla pubblicità (ICP), senza soggiacere alla limitazione del 25%.
1.1 Il predetto motivo è fondato.
1.2 Nella vicenda in disamina, sulla scorta delle risultanze processuali, si evince che:
con deliberazione adottata dal Consiglio Comunale il 26 febbraio 1998, n. 80, il Comune di RAGIONE_SOCIALE aveva deciso di applicare, per l’anno d’imposta 1998, alla tariffa relativa all’ imposta comunale sulla pubblicità (ICP) (fissata per i Comuni di classe I^ nella misura di £ 32.000/mq.) la maggiorazione del 20% ai sensi dell’art. 11, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (a tenore del quale: « 10. Le tariffe e i diritti di cui al capo I del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni, possono essere aumentati dagli enti locali fino ad un massimo del 20 per cento a decorrere dal 1° gennaio 1998 e fino ad un massimo del 50 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2000 per le superfici superiori al metro quadrato, e le frazioni di esso si arrotondano al mezzo metro quadrato »), determinandone l’importo nella misura di £ 38.400/mq., che è stato confermato fino al 31 dicembre 2001 con deliberazione adottata dal Consiglio Comunale l’11 maggio 2001, n. 5;
con deliberazione adottata dal Consiglio Comunale il 24 settembre 1999, n. 296, che è stata confermata con deliberazione adottata dal Consiglio Comunale il 15 ottobre 1999, n. 419, ai sensi dell’art. 3, comma 3, del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, il Comune di RAGIONE_SOCIALE ha approvato il piano generale degli impianti (PGI), il quale disciplina
l’individuazione della tipologia degli impianti pubblicitari pubblici e privati e la loro distribuzione sul territorio di competenza, tenuto conto: delle esigenze di carattere sociale; della concentrazione demografica ed economica; delle esigenze di tutela ambientale e paesaggistica, nonché delle esigenze della circolazione; del traffico e dei principi contenuti nei vigenti strumenti urbanistici;
-sulla base dell’art. 9, comma 7, del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, nel testo novellato dall’art. 145, comma 55, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (a tenore del quale: « 7. Qualora la pubblicità sia effettuata su impianti installati su beni appartenenti o dati in godimento al comune, l’applicazione dell’imposta sulla pubblicità non esclude quella della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, nonché il pagamento di canoni di locazione o di concessione commisurati, questi ultimi, alla effettiva occupazione del suolo pubblico del mezzo pubblicitario »), le norme di attuazione del suddetto piano hanno stabilito (art. 3 – Canone per la locazione dei luoghi pubblici necessari all’installazione degli impianti ) che: « In sostituzione della tassa per l’occupazione di spazi su aree pubbliche abolita dal 1.1.1999, con D.Lgs. 446/97 e conseguentemente solo per coloro che occupano aree del demanio o del patrimonio indisponibile del Comune ovvero, per parti di strada comunque situate all’interno del centro abitato viene determinato un canone espresso in metri quadrati, non di proiezione, ma di superficie pubblicitaria. Tale canone dal 1.1.2002 verrà accorpato al canone sostitutivo dell’imposta comunale sulla pubblicità (…). I canoni per la locazione di luoghi pubblici sono dovuti solo sugli impianti costitutivi del presente piano disciplinati al Titolo IV e sono invariabili per tutta la durata della singola autorizzazione », e (art. 5 –
Imposta di pubblicità) che: « L’imposta rimane dovuta nella misura e nei modi stabiliti dai D.L.vo n. 507/93 e successive modificazioni e integrazioni, e verrà, successivamente, sostituita con un canone, ai sensi dell’art. 62 del D.L.vo 446/97 (…) Il canone per la locazione dei luoghi pubblici è dovuto altresì, per la pubblicità temporanea su teli disciplinata dal Titolo V del presente Piano nella misura di 1/12 per ogni mese o frazione di mese del canone annuo »;
– le norme transitorie del suddetto Piano hanno previsto (art. 2 -Modalità di soppressione dell’imposta sulla pubblicità) che: « Il Comune si riserva di approvare entro e non oltre l’1.1.2001 la normativa di attuazione prevista dall’art. 62 del d. lgs 446/97. Per tutti i mezzi pubblicitari individuati nel D.L.gs 507/93 e nel Codice della Strada, non disciplinati nel presente Piano, resta ferma la corresponsione dell’imposta fino al 31.12.2001 »;
– con disposizione resa dal Dirigente del Servizio di Polizia Amministrativa presso il RAGIONE_SOCIALE l’11 maggio 2001, n. 5, il Comune di RAGIONE_SOCIALE ha confermato (punto 1) la tariffa di £ 38.400/mq. fino al 31 dicembre 2001, « che, pur essendo il prodotto del deliberato aumento del 20%, è superiore al minimo tariffario stabilito con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16.2.2001, riservandosi di confermare l’aumento del 20% e di proporre all’Amministrazione l’au mento fino al 50% per l’anno 2002 ovviamente ponendo a base del calcolo le tariffe legislativamente stabilite (L. 38.000) », ed ha disapplicato (punto 2) sino al 31 dicembre 2001 le tariffe commisurate alla superficie pubblicitaria, applicandole per la misura di 2 mq. per gli impianti « formato 6 x 3 » e di 1 mq. per tutti gli altri, riservandosi di applicare le tariffe stabilite nel PGI a decorrere
dal 1.1.2002 e chiarendo « la non assimilabilità del canone istituito dal Comune di RAGIONE_SOCIALE al canone sostitutivo della TOSAP »;
con ordinanza adottata dal Sindaco il 31 dicembre 2001, n. 223, il Comune di RAGIONE_SOCIALE ha ‘ ordinato ‘ l’approvazione delle tariffe in euro dei canoni pubblicitari ed affissionali « in attuazione delle regole già sancite con decorrenza dal 1.1.2002 dal Piano Generale degli Impianti »;
da ultimo, con sentenza depositata dal T.A.R. della Campania, Sez. 3^, il 14 giugno 2004, n. 9438 (poi passata in giudicato), quest’ultima ordinanza è stata annullata sul rilievo che, « contrariamente alle allegazioni difensive dell’amministrazione resistente, non può ritenersi meramente esecutivo del piano generale degli impianti in quanto il raffronto dei canoni previsti dal PGI a regime per il 2002 con quelli determinati dall’atto impugnato non comporta una sicura rispondenza, immediatamente verificabile (…) ».
1.3 La questione controversa (in relazione al medesimo ente impositore, sulla base della sequenza provvedimentale riassunta al precedente punto 1.2) è stata già scrutinata da questa Corte con vari arresti (Cass., Sez. Trib., 5 luglio 2023, n. 19017; Cass. Sez. Trib., 14 luglio 2023, n. 20218; Cass., Sez. Trib., 23 giugno 2025, n. 16850), dalle cui uniformi conclusioni il collegio non intende discostarsi in questa sede.
1.4 A tale riguardo, si è affermato che la sostituzione dell’imposta comunale sulla pubblicità (ICP), di cui al d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, con il canone per l’installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP), di cui all’art. 62 del d.lgs. 15 novembre 1997, n. 446, postula l’imprescindibile emanazione di un apposito regolamento dal contenuto conforme ai criteri previsti dal comma 2 del citato art. 62, la cui carenza non può
essere supplita dall’eventuale approvazione del piano generale degli impianti pubblicitari (PGI), che è atto generale non normativo, con funzione autonoma e distinta dal regolamento, nonostante la previsione in esso contenuta, cui va attribuito valore meramente programmatico della relativa istituzione; pertanto, in difetto del citato regolamento, l’imposta comunale sulla pubblicità (ICP) continua a trovare applicazione secondo le tariffe vigenti ratione temporis ed è cumulabile, oltre che con la tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP) o con il canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), anche con il canone concessorio per l’occupazione di spazi pubblici, senza la limitazione prevista dall’art. 62, comma 2, lett. d), del d.lgs. 15 novembre 1997, n. 446, nel testo novellato dall’art. 10, comma 5, lett. b), della legge 28 dicembre 2001, n. 448.
1.5 Ne discende, quindi, che la carenza del regolamento istitutivo del canone per l’installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP) e l’annullamento in sede giudiziale della tariffa corrispondente al canone per l’installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP) impedivano l’operatività, dall’1 gennaio 2002, della relativa disciplina , consentendo l’ultrattività della previgente disciplina dell’ imposta comunale sulla pubblicità (ICP), alla quale l’atto impositivo dovrà essere riferito, al di là del nomen iuris adoperato per l’indicazione del tributo, in ragione dell’alternatività sancita dall’art. 62 del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, tra l’imposta comunale sulla pubblicità (ICP) ed il canone per l’installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP).
In definitiva, valutandosi la fondatezza del motivo dedotto, alla stregua delle suesposte argomentazioni, il ricorso può
trovare accoglimento e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio della causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso a Roma nella camera di consiglio del 27 novembre 2025 .
IL PRESIDENTE NOME COGNOME