Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 31198 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 31198 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 09/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 18414/2022 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, domiciliata ex lege in INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, (P_IVA) che la rappresenta e difende,
-ricorrente-
contro
FONDO PENSIONE A PRESTAZIONE DEFINITA DEL RAGIONE_SOCIALE INTESA SANNOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrente-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. CAMPANIA n. 4121/2022 depositata il 12/05/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/10/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
L’RAGIONE_SOCIALE ricorre, con tre motivi, avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Commissione Tributaria Regionale RAGIONE_SOCIALEa Campania in epigrafe, che, rigettando l’appello principale RAGIONE_SOCIALE‘Amministrazione e accogliendo quello incidentale del contribuente, ha riconosciuto il diritto del RAGIONE_SOCIALE del Gruppo RAGIONE_SOCIALE
Sanpaolo ad ottenere il rimborso RAGIONE_SOCIALEa maggiore IRPEF versata, a titolo di ritenuta d’acconto, sui ratei di pensione sostitutiva erogati in via provvisoria a taluni soggetti aderenti al RAGIONE_SOCIALE stesso (NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME); maggiore IRPEF che si era resa successivamente indebita a seguito RAGIONE_SOCIALE‘avvenuta restituzione al RAGIONE_SOCIALE (al netto RAGIONE_SOCIALE ritenute) dei ratei da parte dei predetti soggetti, una volta maturato da quest’ultimi il diritto alla pensione di vecchiaia e per tale via percepiti con erogazione una tantum gli arretrati pensionistici dall’RAGIONE_SOCIALE, anch’essi assoggettati a ritenuta d’acconto in sede di erogazione, così conseguendo un duplice trattamento fiscale, con ritenute operate e versate all’erario sia dal RAGIONE_SOCIALE pensione sia dall’Ente pubblico previdenziale.
Resiste il RAGIONE_SOCIALE con controricorso e memoria ex art. 380.1 bis cod. proc. civ.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso l’Amministrazione denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 10, comma 1, lett. d) bis. DPR n. 917/1986, del Decreto del M.E.F. del 5 aprile 2016 e RAGIONE_SOCIALE‘art. 150 del D.L. 34/2020, per avere la CTR riconosciuto la legittimazione attiva del RAGIONE_SOCIALE -in quanto sostituto d’imposta ad esperire la procedura di rimborso RAGIONE_SOCIALE ritenute d’acconto operate sui ratei pensionistici sostitutivi corrisposti ad alcuni ex dipendenti nel periodo tra il 2010 ed il 2017.
Con il secondo motivo lamenta, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ., la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 38 del DPR 602/1972, per aver la CTR riconosciuto la tempestività RAGIONE_SOCIALE istanze di rimborso presentate dal RAGIONE_SOCIALE.
Con il terzo motivo eccepisce, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4), cod. proc. civ., la nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza per
carenza motivazionale in ordine alla determinazione degli importi oggetto di rimborso.
Il primo motivo di ricorso è infondato.
4.1. L’ Amministrazione ricorrente invoca la supposta natura speciale RAGIONE_SOCIALE‘art. 10, comma 1, lett. d -bis), D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.
Nella prospettazione RAGIONE_SOCIALE‘Ufficio, unico legittimato ad agire per il rimborso RAGIONE_SOCIALE‘IRPEF versata in eccesso sarebbe il soggetto aderente al RAGIONE_SOCIALE -nella sua veste di sostituito d’imposta a condizione di aver prima provveduto alla restituzione dei ratei pensionistici provvisori al lordo RAGIONE_SOCIALE ritenute in origine subìte, e ciò in quanto il citato art. 10 riconosceva espressamente detta facoltà al solo sostituito d’imposta, mentre un’analoga possibilità non veniva estesa anche al sostituto d’imposta.
4.2. Va in via generale rammentato come, in materia di rimborso di somme versate a titolo di ritenute operate dal sostituto di imposta, questa Corte abbia più volte affermato che l’art. 38 del d.P.R. cit. attribuisce la legittimazione a richiedere il rimborso dei versamenti sia al soggetto che ha effettuato il versamento, sia al percipiente RAGIONE_SOCIALE somme assoggettate a ritenuta (v. Cass. n. 26387/2023; n. 7970/2021; n. 16105/2015; v. già Cass., Sez. 5, n. 14911/2007).
4.3. Con riguardo alla speciale disciplina applicabile alla fattispecie in discussione, va rilevato che l’invocato art. 10, comma 1, lett. dbis Tuir è stato modificato dall’art. 1 RAGIONE_SOCIALEa L. 27/12/2013.
4.4. Nella formulazione antecedente alla novella del 2013, applicabile ai periodi d’imposta anteriori a tale anno, la norma consentiva, senza altre specificazioni, al sostituito la deducibilità RAGIONE_SOCIALE somme restituite al soggetto erogatore, se avevano concorso a formare il reddito in anni precedenti.
4.5. A tale riguardo, questa Suprema Corte ha affermato che ‘in tema di restituzione RAGIONE_SOCIALE somme non dovute versate dal
sostituto d’imposta, l’impossibilità per il contribuente di recuperare per intero le imposte indebitamente trattenute mediante il meccanismo compensativo RAGIONE_SOCIALEa deduzione RAGIONE_SOCIALE‘onere dalla complessiva base imponibile, nei limiti RAGIONE_SOCIALEa capienza, previsto dall’art. 10, comma 1, lett. d-bis), T.U.I.R. (vigente “ratione temporis”, nella formulazione antecedente alla novella normativa del 2013, applicabile ai periodi d’imposta anteriori al 2013), ovvero il mancato esercizio di tale facoltà, non preclude il ricorso all’ordinaria procedura di rimborso dei versamenti diretti ex art. 38 d.P.R. n. 602 del 1972, mediante presentazione RAGIONE_SOCIALEa relativa domanda nel termine decadenziale (stabilito, in via residuale, dall’art. 21, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992), trattandosi di azione avente portata generale in materia tributaria, non preclusa, salvo contraria disposizione di legge, da ulteriori modalità di recupero del pagamento indebito, la cui utilizzazione è prevista a più limitati fini ed è rimessa alla libera scelta del contribuente’ (Cass. n. 15779/2023; n. 24650/2021; conf. Cass. n.25564/2017, n.12155/2019, n.12912/2019).
4.6. Tale principio, laddove esclude che l’esistenza di una modalità alternativa di recupero possa ritenersi preclusiva RAGIONE_SOCIALEa applicazione RAGIONE_SOCIALEa disciplina generale, è applicabile -con riferimento alle annualità anteriori al 2013 – anche alla fattispecie in esame, non ravvisandosi pertanto alcun limite alla legittimazione concorrente del sostituito d’imposta.
Invero, appare agevole rilevare come dal quadro normativo di riferimento emerga che, oltre all’assenza di una specifica disposizione di divieto e/o preclusione, non sussiste affatto un principio di diritto, interpretativo RAGIONE_SOCIALE‘art. 38 del d.P.R. n. 602 del 1973, che imponga la riconduzione del rimborso di imposte indebitamente versate nell’alveo RAGIONE_SOCIALE previsioni di cui all’art. 10, comma 1, lett. d)- bis, del TUIR (cfr. Cass. n. 24650/2021, in motivazione).
4.7. Nella formulazione novellata, applicabile ai periodi d’imposta a partire dal 2013, l’art. 10 comma 1, lett. d -bis), DPR 917/1986, dispone che il sostituito può dedurre ‘le somme restituite al soggetto erogatore, se assoggettate a tassazione in anni precedenti. L’ammontare, in tutto o in parte, non dedotto nel periodo d’imposta di restituzione può essere portato in deduzione dal reddito complessivo dei periodi d’imposta successivi; in alternativa, il contribuente può chiedere il rimborso RAGIONE_SOCIALE‘imposta corrispondente all’importo non dedotto secondo modalità definite con decreto del Ministro RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE finanze’ (come specificate agli artt. 1 e 2 del D.M. 5/04/2016).
4.8. Tale previsione risulta destinata a disciplinare una fattispecie specifica e diversa da quella di cui è qui causa. E difatti, tale norma può trovare applicazione nel solo caso in cui il contribuente abbia provveduto a restituire la somma, precedentemente percepita, al lordo RAGIONE_SOCIALE ritenute d’imposta originariamente subìte; solo in questa ipotesi si può del resto giustificare il riconoscimento RAGIONE_SOCIALEa facoltà di detto soggetto di dedurre dal proprio imponibile IRPEF tali valori o, in alternativa, di richiederne il rimborso per la parte relativa all’imposizione scontata in origine.
4.9. Dunque, anche a seguito RAGIONE_SOCIALEa modifica normativa, introdotta con l’art.1, comma 174, l. n.147/2013, non è preclusa al sostituto di imposta la possibilità di ricorrere alle ordinarie procedure previste per il rimborso dei versamenti non dovuti.
Nel caso di specie, essendo pacifico che i contribuenti abbiano restituito i ratei di pensione al netto e non al lordo, la regola generale RAGIONE_SOCIALEa concorrente legittimazione del sostituto d’imposta non subisce eccezione neppure per i periodi decorrenti dall’annualità 2013.
E’ infondato anche il secondo motivo di ricorso.
5.1. Il criterio che consente di individuare il dies a quo da cui far decorrere il termine di decadenza per la presentazione RAGIONE_SOCIALE istanze di rimborso ex art. 38 del DPR n. 602 del 1973 è rappresentato dall’esistenza o meno RAGIONE_SOCIALE‘obbligo di versamento nel momento in cui lo stesso è effettuato (ex multis v. Cass. n. 21979 del 12 ottobre 2020).
5.2. Questa Corte, in fattispecie consimili, ha peraltro più volte, nei propri arresti giurisprudenziali, precisato (v. Cass. Sez. 5, n. 23716 del 21/12/2004) che «in tema di rimborso RAGIONE_SOCIALE imposte sui redditi, la decorrenza del termine di decadenza per la presentazione RAGIONE_SOCIALE‘istanza di rimborso – termine previsto dall’art. 38 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 – non può essere fatta coincidere con la data del pagamento allorché l’erroneità di questo derivi da un evento successivo, soltanto dal quale discenda in modo incontrovertibile tale qualificazione di erroneità e, quindi, il carattere indebito RAGIONE_SOCIALEa somma percepita dall’amministrazione» e che (Cass. Sez. 6 – 5, n. 13436 del 26/05/2017; n. 20743/2019) «in tema di rimborso RAGIONE_SOCIALE imposte sui redditi, il termine di decadenza previsto dall’art. 38 del d.P.R. n. 602 del 1973, fissato in quarantotto mesi dalla data del versamento, può non coincidere con la data del pagamento solo quando l’erroneità di questo derivi da un evento sopravvenuto e successivo, che determini in modo incontrovertibile tale qualificazione di erroneità e dunque il carattere indebito RAGIONE_SOCIALEa somma percepita dall’Amministrazione».
Nell’esame del precedente motivo di ricorso si è anche riportato l’indirizzo di questa Corte, secondo cui il ricorso all’ordinaria procedura di rimborso dei versamenti diretti ex art. 38 d.P.R. n. 602 del 1972 è esercitabile mediante presentazione RAGIONE_SOCIALEa relativa domanda nel termine decadenziale (stabilito, in via residuale, dall’art. 21, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992).
5.3. Correttamente pertanto la CTR ha fatto coincidere il dies a quo entro cui esercitare tale diritto con il momento in cui il
versamento indebito d’imposta è venuto a realizzarsi, ovverosia all’atto del riconoscimento degli arretrati pensionistici da parte RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, anch’essi assoggettati ad imposizione alla fonte. Solamente da tale momento, rispetto al quale, peraltro, non vi è alcuna contestazione di intempestività, è sorto il diritto alla ripetizione RAGIONE_SOCIALE ritenute operate sui ratei di pensione provvisoria.
La decadenza, difatti, non può che decorrere dal momento in cui sorge il diritto al rimborso; diritto che, all’atto RAGIONE_SOCIALEa corresponsione provvisoria dei ratei di pensione sostitutiva, non poteva certamente dirsi sussistente.
Il terzo motivo, con il quale l’Amministrazione eccepisce la nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza per carenza motivazionale in ordine alla determinazione degli importi oggetto di rimborso, è fondato.
6.1. La motivazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza è generica ed apodittica laddove afferma che ‘Dalla richiamata documentazione allegata dal RAGIONE_SOCIALE si rileva che le parti hanno provato documentalmente il rimborso richiesto’ senza chiarire come sia pervenuta a tale conclusione ed a cosa essa specificamente si riferisca, e ciò a fronte RAGIONE_SOCIALE specifiche contestazioni sollevate dall’RAGIONE_SOCIALE nel ricorso in appello e nelle controdeduzioni, riprodotte nei punti salienti alle pagg. 16, 17 e 18 del ricorso per cassazione).
6.2. In particolare manca la parte dinamica RAGIONE_SOCIALEa motivazione, in quanto, secondo consolidata giurisprudenza di questa Corte, ai fini RAGIONE_SOCIALEa sufficienza RAGIONE_SOCIALEa motivazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza, il giudice non può, quando esamina i fatti di prova, limitarsi ad enunciare il giudizio nel quale consiste la sua valutazione, perché questo è il solo contenuto “statico” RAGIONE_SOCIALEa complessa dichiarazione motivazionale, ma deve impegnarsi anche nella descrizione del processo cognitivo attraverso il quale è passato dalla sua situazione di iniziale ignoranza dei fatti alla situazione finale costituita dal giudizio, che rappresenta il necessario contenuto “dinamico” RAGIONE_SOCIALEa dichiarazione stessa (cfr.
Cass., Sez. 5, Sentenza n. 1236 del 23/01/2006; Cass. , Sez. 6 5, Ordinanza n. 15964 del 29/07/2016; Cass., Sez. 5 – , Ordinanza n. 32980 del 20/12/2018).
6.3. La CTR non ha dunque motivato compiutamente, laddove ha ritenuto provata l’entità del rimborso richiesto.
In conclusione, il terzo motivo di ricorso deve essere accolto, rigettati il primo ed il secondo, e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado RAGIONE_SOCIALEa Campania affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo e motivato esame nonché provveda alle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso, rigettati il primo ed il secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado RAGIONE_SOCIALEa Campania affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo e motivato esame nonché provveda alle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 24/10/2023.