Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 5880 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 5880 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 15/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al numero 18171 del Ruolo Generale dell’anno 2021, proposto
DA
RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME ed NOME COGNOME, come in atti domiciliata,
RICORRENTE
CONTRO
RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, come in atti domiciliata,
CONTRORICORRENTE
avverso la sentenza numero 6491/20 della Commissione Tributaria Regionale della Campania, Sezione Distaccata di Salerno, pubblicata in data 22 dicembre 2020.
Udita la relazione svolta dal Consigliere designato, AVV_NOTAIO NOME COGNOME, nella camera di consiglio del 13 febbraio 2026.
FATTI DI CAUSA
Con la sentenza in epigrafe indicata, la Commissione Tributaria Regionale della Campania, Sezione Distaccata di Salerno, dichiarava l’estinzione del giudizio di rinvio che la RAGIONE_SOCIALE aveva instaurato -giusta ordinanza n. 14921/18 della Corte Suprema di Cassazione- nei confronti dell’RAGIONE_SOCIALE -la quale aveva notificato alla contribuente un avviso di liquidazione dell’imposta di registro pretesa per un verbale di assemblea ordinaria, avente ad oggetto la proroga di un finanziamento infruttifero dei sociper essere stata la riassunzione effettuata tardivamente.
RAGIONE_SOCIALE proponeva ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza, affidandone l’accoglimento ad un unico motivo di impugnazione.
L’RAGIONE_SOCIALE resisteva, depositando controricorso ed invocando la reiezione RAGIONE_SOCIALE avverse argomentazioni e richieste.
La causa, all’adunanza camerale del 13 febbraio 2026, udita la relazione del Consigliere designato, AVV_NOTAIO NOME COGNOME, veniva decisa.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato ed, in quanto tale, merita accoglimento.
Con l’unico motivo addotto a sostegno dell’impugnazione la società ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma primo, num. 3, c.p.c. (ancorché tale norma non sia stata espressamente indicata, essendo palesemente evincibile, in ragione RAGIONE_SOCIALE argomentazioni che sorreggono il ricorso, il tipo di vizio prospettato), la violazione o falsa applicazione degli artt. 6, comma 11, del d.l. n. 119 del 2018, conv., con
modificazioni, dalla legge n. 136 del 2018, e 63 del d.lgs. n. 546 del 1992, per avere la corte regionale campana reputato intempestiva l’instaurazione del giudizio di rinvio, con conseguente declaratoria di estinzione, nonostante il termine per riassumere fosse sospeso per un periodo di nove mesi e, quindi, l’atto con il quale era stato introdotto il giudizio fosse stato notificato entro il termine previsto dalla legge (e, cioè, quello ordinario, sommato a quello di cui all’art. 6, comma 11, del d.l. n. 119 del 2018, conv., con modificazioni, dalla legge n. 136 del 2018).
3. Il motivo è fondato.
3.1. L’ art. 6, comma 11, del d.l. n. 119 del 2018, conv., con modificazioni, dalla legge n. 136 del 2018, ha previsto, relativamente alle liti suscettibili di essere definite, che fossero sospesi, per un periodo di nove mesi, i termini di impugnazione, anche incidentale, RAGIONE_SOCIALE pronunce giurisdizionali e di riassunzione, nonché per la proposizione del controricorso in cassazione scadenti tra il 24 ottobre 2018 -data di entrata in vigore del prefato decreto- ed il 31 luglio 2019.
Tale sospensione opera ex lege , in presenza dei requisiti per la definizione, anche solo astratta (e, cioè, senza la necessità di una concreta istanza di definizione), della lite pendente (cfr. Cass. n. 8273/22, Cass. n. 33069/22 e Cass. n. 14507/24), ed esclusivamente quando il termine lungo per impugnare spiri entro quel determinato lasso di tempo (cfr. Cass. n. 1809/25), come nella vicenda in esame, in cui, essendo stata l’ordinanza n. 14921/18 della Corte Suprema di Cassazione pubblicata in data 8 giugno 2018, la scadenza del termine lungo applicabile alla fattispecie rientrava nel suddetto arco temporale.
3.2. Non è possibile dubitare, d’altronde, che la controversia sia ascrivibile a quelle ‘definibili’, secondo la previsione dell’art. 6, comma 11, del d.l. n. 119 del 2018, conv., con modificazioni, dalla legge n. 136 del 2018, avendo ad oggetto un atto di natura impositiva, in quanto palesemente espressione di una pretesa tributaria, suscettibile, quindi, di ingenerare un contenzioso inerente ai presupposti ed ai contenuti della relativa obbligazione (cfr. Cass. n. 18375/25).
Alla luce, pertanto, RAGIONE_SOCIALE osservazioni fin qui esposte, il ricorso deve essere accolto e, per l’effetto, la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Campania, in diversa composizione, affinché, tenuto conto dei principi enunciati nelle pagine che precedono, effettui un nuovo giudizio ed attenda, altresì, alla regolamentazione RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata; rinvia alla Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Campania, in diversa composizione, affinché, tenuto conto dei principi enunciati in motivazione, effettui un nuovo giudizio ed attenda, altresì, alla regolamentazione RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità.
Roma, 13 febbraio 2026
Il Presidente AVV_NOTAIO NOME COGNOME