Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 10462 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 10462 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 17/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso n. 11289-2023, proposto da:
RAGIONE_SOCIALE (C.F. P_IVA), in persona del legale rappresentante p.t. , rapp. e dif., in virtù di procura speciale in calce al ricorso, dall’AVV_NOTAIO (EMAIL), unitamente al quale è elett.te dom.to in ROMA, alla INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE (CODICE_FISCALE.F. CODICE_FISCALE), in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, dom.to in ROMA, alla INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_SOCIALE, che lo rapp. e dif. (EMAIL);
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 9853/2022 della CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI II GRADO della SICILIA, sez. st. di SIRACUSA, depositata il 21/11/2022;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/02/2024 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
Rilevato che l’ RAGIONE_SOCIALE notificò alla RAGIONE_SOCIALE un avviso di accertamento con cui ha provveduto a riprese per I.R.E.S., I.R.A.P. ed I.V.A. relativamente all’anno di imposta 2004;
che la contribuente impugnò detto provvedimento innanzi alla C.T.P. di Siracusa che, con sentenza n. 4263/01/2015, accolse parzialmente il ricorso;
che, tanto la RAGIONE_SOCIALE, quanto l’ RAGIONE_SOCIALE propose separati appelli innanzi alla C.T.R. della Sicilia, sez. st. di Siracusa, la quale, previa riunione dei due procedimenti, ex art. 335 cod. proc. civ., con sentenza n. 9853/2022, depositata il 21/11/2022, accolse il gravame dell’Ufficio, dichiarando inammissibile l’originario ricorso della contribuente per tardività (ritenendo non cumulabile la sospensione del termine di impugnazione ex art. 6, comma 3, del D.Lgs. n. 218 del 1997, con quella ex lege n. 742 del 1969 – cd. periodo feriale), oltre che improcedibile l’appello da quella proposto;
che avverso tale decisione la RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi; si è costituita con controricorso l’ RAGIONE_SOCIALE;
Rilevato che con il primo motivo parte ricorrente si duole (in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.) della ‘ Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 21 codice processo
tributario D. Lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, dell’art. 6 D. Lgs. 19 giugno 1997 n. 218 e della L. 7 ottobre 1969, n. 742 (sospensione feriale al tempo della notifica del ricorso di primo grado di 46 giorni) -mancata applicazione dell’articolo 7 – quater, comma 18 del D.L. 22 ottobre 2016, n. 193 conv. nella L. 1 dicembre 2016, n. 225, norma interpretativa -sussistenza ‘ (cfr. ricorso, p. 7), per avere la C.T.R. contravvenuto al costante orientamento di legittimità a favore della cumulabilità di entrambe le sospensioni rispetto al decorso del termine di impugnazione ex art. 21 del D.Lgs. n. 546 del 1992;
che con il secondo motivo parte ricorrente lamenta (in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.) la ‘ Nullità della decisione per violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e dell’art. 111, comma 6, Cost. – Motivazione contradditoria Motivazione inesistente o apparente in relazione alla corretta applicazione degli artt. 21 codice processo tributario D. Lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, dell’art. 6 D. Lgs. 19 giugno 1997 n. 218 (sospensione 90 giorni per l’istanza di accertamento con adesione) e della L. 7 ottobre 1969, n. 742 (sospensione feriale al tempo di 46 giorni) mancata applicazione dell’articolo 7 -quater, comma 18 del D.L. 22 ottobre 2016, n. 193 conv. nella L. 1 dicembre 2016, n. 225, norma interpretativa -sussistenza ‘ (cfr. ricorso, pp. 89), da un lato ‘ per l’assenza e/o la mancanza di motivazione per avere accolto l’appello dell’Ufficio il quale non aveva eccepito alcunché in merito alla presunta tardività del ricorso introduttivo ‘ e, dall’altro, per avere i giudici di appello contraddittoriamente, in astratto, ammesso il cumulo delle due sospensioni e, nel concreto, tuttavia negato lo stesso, per sovrapporti il periodo di sospensione feriale a quello ex art. 6, comma 3, cit.;
che i motivi, suscettibili di trattazione congiunta -per identità delle questioni agli stessi sottese -sono complessivamente fondati;
che va anzitutto chiarito che l’art. 21, comma 1, del D.Lgs. n. 5346 del 1992, fissa per la proposizione del ricorso al giudice tributario un termine di decadenza di sessanta giorni dalla notifica dell’atto impugnato, (a) il cui rispetto costituisce condizione dell’azione d’impugnazione (con i conseguenti oneri probatori a carico del ricorrente, quanto alla dimostrazione della tempestività del proprio ricorso) ed (b) il cui inutile decorso è rilevabile d’ufficio (arg. da Cass., Sez. 5, 17.9.2019, n. 23060, non massimata);
che spetta, dunque, al ricorrente allegare al ricorso introduttivo e provare la tempestività dell’azione proposta, anche mediante la dimostrazione di eventuali fatti sospensivi del termine ex art. 21 cit. (arg. da Cass., Sez. 5, 27.4.2018, n. 10209, Rv. 64796901);
che esclusa, dunque, la ricorrenza, nella specie, di una ipotesi di motivazione apparente (avendo la C.T.R. chiarito le ragioni sottese alla declaratoria di inammissibilità dell’originario ricorso, da rinvenire nella tardiva proposizione RAGIONE_SOCIALE stesso per incumulabilità dei termini di sospensione ex art. 6, comma 3, del D.Lgs. 218 del 1997 ed ex lege n. 742 del 1969) così come -pure -di un vizio di ultrapetizione (adombrato anch’esso con il secondo motivo di ricorso), potendo il giudice di appello rilevare d’ufficio la tardività dell’originario atto di introduttivo del giudizio di prime cure, pronunciando ‘sulla’ causa, laddove pure tale doglianza non abbia formato oggetto, cioè di uno specifico motivo di gravame (ed in tal senso va emendata la sola motivazione della decisione impugnata, ex art. 384, comma 4,
cod. proc. civ.), colgono invece nel segno le censure svolte da parte ricorrente con il primo motivo di ricorso;
che, secondo un consolidato orientamento di questa Corte, per effetto della inapplicabilità della sospensione dei termini durante il periodo feriale ai procedimenti non aventi carattere giurisdizionale, la sospensione del termine per l’impugnazione degli atti di imposizione tributaria, prevista dall’art. 6, comma 3, del D.Lgs. n. 218 del 1997, art. 6, trattandosi di termini relativi ad un procedimento di natura amministrativa, era sottratta all’ambito di operatività della disciplina ex lege n. 742 del 1969 (cfr. Cass., n. 11632/2015; Cass., n. 7995/2016);
che rispetto a tale indirizzo è, tuttavia, sopravvenuto l’art. 7quater , comma 18, del d.l. n. 193 del 2016, conv. con mod. dalla l. n. 225 del 2016, per effetto del quale i termini di sospensione relativi alla procedura di accertamento con adesione si intendono cumulabili con il periodo di sospensione feriale dell’attività giurisdizionale (cfr. anche., in termini, Cass., Sez. 6-5, 6.12.2018, n. 31683; Cass., Sez. 6-5, 21.2.2019, n. 5039, Rv. 653064-01): tale disposizione, peraltro, ha natura processuale ed è, dunque, applicabile ai procedimenti in corso (cfr. anche Cass., Sez. 5, 31.3.2021, n. 8882);
che, nella specie, dalla gravata decisione risulta che: 1) l’avviso di accertamento fu notificato in data 9.5.2008; 2) in data 25.6.2008 il contribuente ha comunicato alla RAGIONE_SOCIALE delle Entrate di Siracusa la propria istanza di accertamento con adesione; 3) il ricorso introduttivo del presente giudizio è stato notificato il 19.11.2008;
che, in applicazione dei principi innanzi esposti, da quanto precede emerge che: a) l’istanza di accertamento con adesione fu comunicata all’RAGIONE_SOCIALE delle Entrate al quarantasettesimo
giorno dalla notifica dell’avviso di accertamento, con un ‘saldo’ residuo, quindi, di 13 giorni, da ‘consumare’ all’esito del decorso del termine della sospensione ex art. 6, comma 3, cit.; b) questa sospensione beneficiò, a propria volta, della sospensione di ulteriori quarantasei giorni (secondo la disciplina della sospensione feriale contenuta nella l. n. 742 del 969, nella formulazione vigente ratione temporis ) durante il periodo 1.8.2008-15.9.2008, riprendendo a decorrere dal 16.9.2008 e terminando i propri effetti il successivo 10.11.2008; c) da tale data sono ripresi a decorrere, infine, i residui 13 giorni (60-47) riconosciuti al contribuente per impugnare l’atto impositivo, ex art. 21 del D.Lgs. n. 546 del 1992, con scadenza finale al 23.11.2008 (prorogato ex lege al 24.11.2008, trattandosi di una domenica. Cfr. l’art. 155, comma 4, cod. proc. civ.);
che emergendo dalla gravata decisione che il ricorso introduttivo del giudizio di prime cure fu spedito per la notifica a mezzo posta in data 19.11.2008, non può che concludersi -per effetto del principio di scissione degli effetti della notifica per notificante e destinatario e diversamente da quanto opinato dalla C.T.R. – nel senso della sua tempestività, con conseguente erronea declaratoria, da parte della C.T.R., sia, ‘a monte’, dell’inammissibilità dell’originario ricorso per tardività che, ‘a valle’ (cfr. l’art. 336 cod. proc. civ.), dell’improcedibilità del gravame proposto dalla contribuente;
Ritenuto, in conclusione che il ricorso debba essere accolto nei termini di cui in motivazione, con la conseguente cassazione della decisione impugnata e rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, sez. st. di Siracusa, in diversa composizione, affinché riesamini la controversia e liquidi, altresì, le spese del presente giudizio di legittimità;
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e rigetta il secondo. Per l’effetto, cassa la decisione impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, sez. st. di Siracusa, in diversa composizione, cui demanda, altresì, la liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione