Sentenza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 7398 Anno 2024
Civile Sent. Sez. 5 Num. 7398 Anno 2024
AVV_NOTAIO: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 19/03/2024
ha emesso la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 20117/2016 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, nella persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE, presso i cui uffici è domiciliata in Roma, alla INDIRIZZO.
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in liquidazione, nella persona del legale rappresentante pro tempore;
– intimata – avverso la sentenza AVV_NOTAIOa Commissione tributaria regionale del MOLISE n. 61/1/16, depositata in data 3 febbraio 2016, non notificata;
udita la relazione AVV_NOTAIOa causa udita svolta nella pubblica udienza del 29 febbraio 2024, dal Consigliere NOME COGNOME; udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore RAGIONE_SOCIALE, dott.
NOME COGNOME, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
FATTI DI CAUSA
La Commissione tributaria provinciale di Campobasso, con sentenza n. 185/2011, aveva accolto il ricorso proposto dalla società RAGIONE_SOCIALE, in liquidazione, avverso il provvedimento di diniego AVV_NOTAIO‘istanza di sgravio avente ad oggetto due cartelle di pagamento, iscritte a ruolo a seguito AVV_NOTAIOa sentenza pronunciata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Campobasso sul ricorso avverso gli avvisi di accertamento relativi agli anni d’imposta 2002 e 2003.
La Commissione tributaria regionale ha rigettato l’appello AVV_NOTAIO‘Ufficio per quel che rileva in questa sede, affermando che:
-) la società RAGIONE_SOCIALE per le specificate annualità di imposta aveva avanzato richiesta di sgravio RAGIONE_SOCIALE cartelle di pagamento, avendo inserito l’importo RAGIONE_SOCIALE imposte accertate nel moRAGIONE_SOCIALE di definizione agevolata dei versamenti e dei carichi iscritti a ruolo sospesi a seguito degli eventi sismici del 2002 ai sensi AVV_NOTAIOa legge n. 2 del 2009;
-) la società contribuente aveva usufruito AVV_NOTAIO‘abbattimento RAGIONE_SOCIALE imposte dovute nella misura del 60% ed aveva, quindi, provveduto regolarmente a versare all’Erario ratealmente il quantum dovuto;
-) nel caso in esame trovavano piena applicazione le disposizioni normative di cui al decreto legge n. 162 del 2008 e al D.M. 15 novembre 2002, attinenti la sospensione dei termini relativi agli adempimenti degli obblighi tributari, secondo cui la sospensione dei termini, indicata a decorrere dal 31 ottobre 2002 fino al 30 giugno 2008, risultava applicabile alla posizione debitoria fiscale AVV_NOTAIOa società
contribuente, avendo avuto la stessa per il periodo di riferimento la propria sede legale in Larino;
-) la società contribuente aveva presentato il 16 giugno 2009 una dichiarazione integrativa RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni relative agli anni 2002 e 2003 nel periodo di sospensione includendo anche le imposte indicate nella dichiarazione integrativa e, successivamente, aveva presentato due istanze di sgravio degli importi RAGIONE_SOCIALE cartelle di pagamento;
-) con la presentazione AVV_NOTAIOa dichiarazione integrativa, contrariamente a quanto sostenuto dall’Ufficio, la società contribuente di fatto non aveva rinunciato alla sospensione dei termini statuita ope legis;
-) la stessa società legittimamente aveva usufruito AVV_NOTAIOa definizione agevolata ex art. 3 del decreto legge n. 162 del 2008, avendo provveduto a presentare all’Ufficio la comunicazione per la definizione dei versamenti e dei carichi iscritti a ruolo sospesi in ragione del sisma del 31 ottobre 2002 e aveva richiesto la agevolazione sulle imposte come determinate nelle dichiarazioni integrative non potendo essere inserite in queste importi iscritti a ruolo a titolo provvisorio in quanto non ancora definiti per la pendenza del giudizio tributario attinente gli avvisi di accertamento impugnati dalla società contribuente;
-) era pacifico che la domanda di sgravio RAGIONE_SOCIALE cartelle di pagamento avanzata dalla società RAGIONE_SOCIALE fosse relativa a iscrizioni a ruolo di importo a titolo provvisorio attinenti gli avvisi di accertamento per gli anni di imposta 2002 e 2003 impugnati ed in attesa di definizione.
L’RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione con atto affidato a cinque motivi.
La società RAGIONE_SOCIALE, in liquidazione, non ha svolto difese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il primo mezzo deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 107 e 108 T.F.U.E., in relazione all’art. 360, primo comma, n.3, cod. proc. civ.. Le misure agevolative rivendicate risultavano doppiamente illegittime in base alla normativa comunitaria, sia perché illegalmente adottate, sia perché incompatibili col mercato interno; era, dunque, fatto divieto assoluto all’Autorità statale italiana inclusa quella giurisdizionale di attribuire ora per allora agevolazioni sinora denegate o comunque di confermare quelle che fossero tuttora dibattute in giudizio. In tal senso doveva essere interpretata la specifica statuizione AVV_NOTAIOa Commissione del 14 agosto 2015 (§ 59), adottata a conclusione AVV_NOTAIOa procedura ex art. 108 TFUE, per gli aiuti di RAGIONE_SOCIALE di cui all’art. 107 § 2 lett. b TFUE, la cui ottemperanza era imposta dall’art. 108 TFUE §§ 2-3, secondo la quale « L’Italia annulla inoltre tutti i pagamenti in essere AVV_NOTAIO‘aiuto a norma di tutti i regimi di cui all’articolo 1 con effetto alla data di adozione AVV_NOTAIOa presente decisione », dovendo intendersi tale disposto come rivolto non solo ai trasferimenti di denaro, ma a tutti i benefici (quale anche la riduzione RAGIONE_SOCIALE imposte) comportate dalle norme agevolatrici.
Il secondo motivo deduce la violazione AVV_NOTAIO‘art. 36, secondo comma, n. 4, del decreto legislativo n. 546 del 1992, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.. La sentenza impugnata era immotivata, in quanto si era limitata a ricalcare le argomentazioni avversarie senza dare alcun conto RAGIONE_SOCIALE censure ad esse mosse dall’Ufficio e dei motivi del loro disattendimento e ripetere pedissequamente le argomentazioni di una parte, infatti, non equivaleva a giustificare le ragioni per cui le si era ritenute più valide di quelle opposte dall’altra parte, come era compito del Giudice. Sotto altro profilo la sentenza appariva avere respinto implicitamente la censura AVV_NOTAIO‘Ufficio appellante con cui si confutava la tesi avversaria
secondo la quale anche alle pretese dichiarazioni integrative del 16 giugno 2009 si sarebbe applicata la sospensione dei termini, e quindi l’abbattimento RAGIONE_SOCIALE imposte in base ad esse dovute. Da un lato gli atti del 16 giugno 2009 non potevano considerarsi dichiarazioni integrative perché seguivano un accertamento, in quanto la constatazione AVV_NOTAIOa violazione a seguito di atto impositivo emesso sulla base di una verifica fiscale impediva l’applicazione del suddetto istituto e dall’altro le disposizioni in argomento, istitutive di una definizione agevolata del rapporto tributario, avevano carattere eccezionale e derogatorio ed erano, quindi, di stretta interpretazione e non suscettibili di una interpretazione analogicoestensiva.
3. Il terzo mezzo deduce la violazione AVV_NOTAIO‘art. 3, comma 2 bis , del decreto legge n. 162 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 201 del 2008, come recepito dall’art. 6, comma 4 bis , del decreto legge n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.. Il Giudice di appello aveva errato affermando che trovavano applicazione le disposizioni normative di cui al decreto legge n. 162 del 2008 e al D.M. 15 novembre 2002, attinenti la sospensione dei termini, in quanto la società contribuente, avendo presentato la dichiarazione per il 2002 in data 31 ottobre 2003, e per il 2003 in data 2 novembre 2004, aveva definitivamente rinunciato a fruire AVV_NOTAIOa sospensione dei termini per gli adempimenti fiscali (prima tra i quali la dichiarazione). Una volta prodotte tempestivamente le dichiarazioni, controparte si era posta al di fuori del regime speciale connesso agli eventi sismici, e dunque sia alla relativa sospensione che alla successiva definizione. Le dichiarazioni erano state, quindi, legittimamente accertate. Secondo quanto prescritto dall’art. 3, comma 2 bis , del decreto legge n. 162 del 2008 la definizione di cui al richiamato secondo comma era riservata ai soli soggetti che
avevano usufruito AVV_NOTAIOa sospensione di cui all’ordinanza del Ministro AVV_NOTAIO‘Interno n. 2668 del 1997 e successive proroghe.
4. Il quarto mezzo deduce la violazione AVV_NOTAIO‘art. 2, comma 8, del d.P.R. n. 322 del 1998, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.. Erroneamente il secondo Giudice aveva affermato che la parte, con la dichiarazione integrativa del 16 giugno 2009, non aveva rinunciato alla sospensione dei termini, illegittimamente valorizzando tale dichiarazione e considerando irrilevanti le vicende di quella originaria, che invece era stata oggetto di accertamento confermato da sentenza, e che non era, dunque, più integrabile. La dichiarazione integrativa a favore AVV_NOTAIO‘A.F., infatti, non poteva ritenersi ammissibile dopo che quella originaria era stata contestata dall’A.F., anche solo con l’inizio di un’attività accertativa, corrispondendo sostanzialmente ad una forma di ravvedimento operoso. La constatazione di violazioni, d’altra parte, comportava per legge l’applicazione di sanzioni, che la società avversaria invece, col sostegno del Giudice d’appello, tentava di eludere, trasformando una debenza derivante da accertamento in una che si pretendeva volontariamente riconosciuta.
5. Il quinto mezzo deduce la violazione degli artt. 3, comma 2, del decreto legge n. 162 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 201 del 2008, in quanto richiamante l’art. 2, comma 109, AVV_NOTAIOa legge n. 244/07, a sua volta richiamante l’art. 14 AVV_NOTAIO‘ordinanza del Ministero AVV_NOTAIO‘Interno, n. 2668 del 1997, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.. La Commissione tributaria regionale aveva statuito, erroneamente, che la società contribuente non poteva inserire nelle dichiarazioni integrative gli importi iscritti a ruolo a titolo provvisorio in quanto non ancora definiti, perché l’oggetto AVV_NOTAIOa sospensione, quale delineato dall’Ordinanza del Ministro AVV_NOTAIO‘interno, delegato per il coordinamento AVV_NOTAIOa protezione civile, n. 2668 del 28 settembre 1997, poi richiamata da tutte le
successive norme regolanti le conseguenze del sisma, riguardava i termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti di natura tributaria connessi all’accertamento ed alla riscossione di imposte e tasse, comprendendo, quindi, anche tutti i carichi iscritti a ruolo senza alcuna distinzione tra quelli provvisori e quelli definitivi.
L’esame RAGIONE_SOCIALE esposte censure, porta all’accoglimento del primo motivo di ricorso, con assorbimento dei restanti motivi.
6.1 Nel contesto RAGIONE_SOCIALE « Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale » di cui al decreto legge n. 185 del 2008, convertito con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009 , il legislatore ha regolato la procedura di definizione AVV_NOTAIOa posizione fiscale dei contribuenti residenti nelle province di Campobasso e Foggia interessate dal sisma del 31 ottobre 2002. In tale contesto si inserisce la previsione di cui al comma 4 bis AVV_NOTAIO‘art. 6, aggiunto in sede di conversione del decreto legge n. 185 del 2008 con la legge n. 2 del 28 gennaio 2009. Con tale previsione, infatti, è stata estesa ai contribuenti la procedura di definizione già adottata per quelli colpiti dal sisma che aveva interessato i territori di Umbria e Marche nel 1997, e contenuta nell’art. 3 del decreto legge n. 162 del 2008, convertito con modificazioni, dalla legge n. 201 del 2008, che, in particolare, dispone, al comma 3, che « I medesimi soggetti, entro la stessa data del 16 gennaio 2009, effettuano gli adempimenti tributari, diversi dai versamenti, non eseguiti per effetto RAGIONE_SOCIALE sospensioni citate dalle disposizioni legislative indicate al comma 2, con le modalità stabilite con provvedimento del Direttore AVV_NOTAIO‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE entrate. I contribuenti che, ai sensi AVV_NOTAIO‘articolo 14 AVV_NOTAIO‘ordinanza del Ministro AVV_NOTAIO‘interno n. 2668 del 28 settembre 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 228 del 30 settembre 1997, hanno chiesto la sospensione AVV_NOTAIOa effettuazione RAGIONE_SOCIALE ritenute alla fonte si avvalgono AVV_NOTAIOa definizione, effettuando direttamente il versamento AVV_NOTAIO‘importo
dovuto alle scadenze e con le modalità previste dal presente articolo ». L’art. 3, comma 2 bis (inserito dalla legge di conversione n. 201 del 2008), del decreto legge n. 162 del 2008, prevede che « Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano ai soggetti privati e, in deroga all’articolo 6, comma 1-bis, del decreto-legge 9 ottobre 2006, n. 263, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 dicembre 2006, n. 290, limitatamente ai pagamenti relativi a contributi previdenziali, assistenziali e assicurativi, ai soggetti pubblici che hanno usufruito AVV_NOTAIOa sospensione prevista dall’articolo 13 AVV_NOTAIO‘ordinanza del Ministro AVV_NOTAIO‘interno, delegato per il coordinamento AVV_NOTAIOa protezione civile, n. 2668 del 28 settembre 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 228 del 30 settembre 1997, e successive proroghe e integrazioni ».
6.2 L’art. 14 AVV_NOTAIO‘ordinanza del Ministero AVV_NOTAIO‘Interno n. 2668 del 28 settembre 2007 (così sostituito dall’art. 12 AVV_NOTAIO‘O.M. del 13 ottobre 1997, come modificato dall’art. 4 AVV_NOTAIO‘O.M. del 20 novembre 1997) prevede: « 1. Nei confronti RAGIONE_SOCIALE persone fisiche, anche in qualità di sostituti d’imposta, che alla data del 26 settembre 1997 avevano il domicilio o la residenza nei comuni individuati ai sensi AVV_NOTAIO‘art. 1, commi 2 e 3, AVV_NOTAIOa presente ordinanza, sono sospesi, a decorrere dal 26 settembre 1997 e fino al 31 dicembre 1997, i termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti di natura tributaria connessi all’accertamento ed alla riscossione di imposte e tasse erariali, regionali e locali, ivi compresi i versamenti di entrate aventi natura patrimoniale ed assimilata, dovute all’amministrazione finanziaria e ad enti pubblici anche locali (comma 1) . 5. Per gli uffici finanziari aventi sede in uno dei comuni individuati ai sensi AVV_NOTAIO‘art. 1 AVV_NOTAIOa presente ordinanza, nonché per gli altri uffici finanziari, limitatamente ai contribuenti degli stessi comuni compresi nel distretto di competenza, i termini di prescrizione e decadenza, relativi ai tributi diretti ed indiretti, che scadono tra il 26 settembre 1997 e il 31 dicembre 1997, sono prorogati al 30 giugno 1998. Analogamente, per i concessionari
AVV_NOTAIOa riscossione sono sospesi fino al 31 dicembre 1997 i termini per la notifica RAGIONE_SOCIALE cartelle di pagamento nei confronti dei soggetti di cui ai commi 1, 2 e 3 ( comma 5 ). 6. Sono sospesi nei confronti dei soggetti di cui ai commi 1, 2 e 3, fino al 31 dicembre 1997 tutti i termini relativi alle controversie giurisdizionali ed amministrative ( comma 6 ). 7. Con decreto del Ministro RAGIONE_SOCIALE finanze sono stabilite le modalità per l’effettuazione dei versamenti e degli adempimenti non eseguiti per effetto AVV_NOTAIOa sospensione, con la possibilità di concedere rateizzazioni senza aggravio di sanzioni, interessi o altri oneri ( comma 7 ).
6.3 Il D.M. 30 marzo 1998 ha, dunque, stabilito le mo dalità e termini di ripresa AVV_NOTAIOa riscossione RAGIONE_SOCIALE somme sospese per effetto AVV_NOTAIOa crisi sismica iniziata il 26 settembre 1997 che ha colpito le regioni RAGIONE_SOCIALE
Marche e AVV_NOTAIO‘Umbria (« 1. 1. I soggetti che alla data del 26 settembre 1997 avevano il domicilio, la residenza o la sede nei comuni individuati, ai sensi AVV_NOTAIO‘art. 1, commi 2 e 3, AVV_NOTAIO‘ordinanza del 13 ottobre 1997, n. 2694, nonché i soggetti aventi residenza o sede altrove, limitatamente alle obbligazioni che afferiscono in via esclusiva alle attività svolte nei predetti comuni, devono versare l’importo relativo ai versamenti mensili e trimestrali AVV_NOTAIO‘imposta sul valore aggiunto dovuti per l’anno 1997, scaduti nel periodo di sospensione dal 26 settembre 1997 al 31 dicembre 1997, ed alle somme dovute in base alla dichiarazione per il medesimo anno, in due rate di pari importo da corrispondersi entro i mesi di luglio e settembre 1998. I soggetti di cui al precedente periodo devono versare l’importo relativo ai versamenti mensili e trimestrali AVV_NOTAIO‘imposta sul valore aggiunto scaduti nel periodo di sospensione dal 1° gennaio al 31 marzo 1998 in due rate di pari importo da versare entro i mesi di novembre 1998 e gennaio 1999. 2. Per i versamenti di cui ai precedenti commi deve essere utilizzata la normale modulistica prevista per detti versamenti, utilizzando il codice-tributo 6029 denominato «IVA oggetto di sospensione» ed indicando come periodo di riferimento l’anno per il quale viene effettuato il versamento. 2. 1. Fermi gli ordinari termini di presentazione RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni dei redditi relativi all’anno 1997 ed i conseguenti pagamenti, i soggetti di cui all’art. 1 hanno facoltà di versare in maniera rateizzata l’importo relativo agli acconti di imposte e del contributo al RAGIONE_SOCIALE sanitario nazionale, non versati per effetto AVV_NOTAIOa sospensione dal 26 settembre 1997 al 31 marzo 1998 di cui alle ordinanze in premessa, nonché le ritenute di cui agli articoli 23, 24, 25, 25-bis, 28, comma 2, e 29 del decreto del AVV_NOTAIO AVV_NOTAIOa Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, non subite per il medesimo motivo. Il pagamento va eseguito in sei rate bimestrali di pari importo a partire dal mese di luglio 1998. La rata del contributo straordinario per l’Europa di cui all’art. 3, comma198, AVV_NOTAIOa legge 23 dicembre 1996, n. 662, scaduta nel suddetto periodo di sospensione deve essere versata entro il mese di settembre 1998. I soggetti che non hanno subito le trattenute del contributo straordinario per RAGIONE_SOCIALE‘Europa e AVV_NOTAIO‘addizionale regionale all’Irpef, per effetto AVV_NOTAIOa suddetta sospensione, devono effettuare il relativo versamento in autoliquidazione entro il medesimo termine di cui al precedente periodo. 2. I soggetti con esercizio non coincidente con l’anno solare per i quali il termine di presentazione AVV_NOTAIOa dichiarazione dei redditi scadeva nel periodo di sospensione, devono presentare la dichiarazione entro il mese di giugno 1998; nello stesso termine devono provvedere al pagamento dei relativi versamenti di imposte, ad esclusione RAGIONE_SOCIALE imposte a titolo di acconto e/o di saldo non versate per effetto AVV_NOTAIOa sospensione per le quali è ammesso il versamento in maniera rateizzata. Tale versamento va effettuato in sei rate bimestrali di pari importo a decorrere dal mese di luglio 1998. 3. Per i versamenti di cui ai precedenti commi deve essere utilizzata la normale modulistica prevista per detti versamenti utilizzando i seguenti codici-tributo: 4029 denominato «Irpef oggetto di sospensione», 2029 «Irpeg oggetto di
sospensione», 3029 «Ilor oggetto di sospensione», 1129 «Imposta sul patrimonio netto RAGIONE_SOCIALE imprese oggetto di sospensione», 8829 «Contributo per le prestazioni del RAGIONE_SOCIALE sanitario nazionale oggetto di sospensione»; per il versamento di imposte diverse da quelle sopra indicate, vanno utilizzati gli ordinari codici-tributo. Il periodo di riferimento da indicare sulla modulistica è l’anno per il quale viene effettuato il versamento ») .
6.4 E’ stato, poi, adottato il provvedimento direttoriale, prot. n. 22456 AVV_NOTAIO’11 marzo 2009, con il quale l’Amministrazione, preso atto del fatto che il termine del 16 gennaio 2009 era già scaduto alla data di entrata in vigore AVV_NOTAIOa legge di conversione, lo ha prorogato sino al 16 giugno successivo, ovvero al 16 giugno 2009, tenendo conto anche AVV_NOTAIO‘articolo 3, comma 2, AVV_NOTAIOa legge 27 luglio 2000, n. 212, recante disposizioni in materia di Statuto dei diritti del contribuente.
6.5 L’art. 1, comma 1012 AVV_NOTAIOa legge n. 296 del 2006 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (legge finanziaria 2007), ha poi stabilito che « I termini di recupero dei tributi e contributi sospesi di cui agli articoli 13 e 14, commi 1, 2 e 3, AVV_NOTAIO‘ordinanza 28 settembre 1997, n. 2668, all’articolo 2, comma 1, AVV_NOTAIO‘ordinanza 22 dicembre 1997, n. 2728, e all’articolo 2, comma 2, AVV_NOTAIO‘ordinanza 30 dicembre 1998, n. 2908, del Ministro AVV_NOTAIO‘interno, delegato per il coordinamento AVV_NOTAIOa protezione civile, e successive modificazioni, sono prorogati al 31 dicembre 2007 ».
6.6 Ancora, l’art. 8 AVV_NOTAIO‘O.P .C.M. del 23 novembre 2007, n. 3631, prevede che « 1. I termini di recupero del tributi e contributi sospesi di cui agli articoli 13 e 14, commi 1, 2 e 3, AVV_NOTAIO‘ordinanza 28 settembre 1997, n. 2668, agli articoli 1 e 2 AVV_NOTAIO‘ordinanza 22 dicembre 1997, n. 2728, e all’art. 2 AVV_NOTAIO‘ordinanza 30 dicembre 1998, n. 2908, del Ministro AVV_NOTAIO‘interno, delegato per il coordinamento AVV_NOTAIOa protezione civile, e successive modificazioni, sono prorogati fino al 30 aprile 2008 ».
6.7 Infine, l’art. 2, comma 109, AVV_NOTAIOa legge n. 244 del 2007 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (legge finanziaria 2008) dispone che « I soggetti che hanno usufruito RAGIONE_SOCIALE sospensioni dei termini dei versamenti tributari,
previste dall’articolo 14, commi 1, 2 e 3, AVV_NOTAIO‘ordinanza n. 2668 del 28 settembre 1997, del Ministro AVV_NOTAIO‘interno, delegato per il coordinamento AVV_NOTAIOa protezione civile, dall’articolo 2, comma 1, AVV_NOTAIO‘ordinanza n. 2728 del 22 dicembre 1997, del Ministro AVV_NOTAIO‘interno, delegato per il coordinamento AVV_NOTAIOa protezione civile, e dall’articolo 2, comma 2, AVV_NOTAIO‘ordinanza n. 2908 del 30 dicembre 1998, del Ministro AVV_NOTAIO‘interno, delegato per il coordinamento AVV_NOTAIOa protezione civile, e AVV_NOTAIOa sospensione dei pagamenti dei contributi previdenziali, assistenziali ed assicurativi, prevista dall’articolo 13 AVV_NOTAIO‘ordinanza n. 2668 del 28 settembre 1997, del Ministro AVV_NOTAIO‘interno, delegato per il coordinamento AVV_NOTAIOa protezione civile, e successive modificazioni, possono definire la propria posizione relativa al periodo interessato dalla sospensione, corrispondendo l’ammontare dovuto per ciascun tributo e contributo oggetto AVV_NOTAIOa sospensione al netto dei versamenti già eseguiti nella misura e con le modalità da stabilire nei limiti di 50 milioni di euro a decorrere dall’anno 2008 con decreto del AVV_NOTAIO, su proposta del Ministro AVV_NOTAIORAGIONE_SOCIALE finanze ».
6.8 Ciò posto, l’art. 3, comma 2 bis , del decreto legge n. 162 del 2008 che dispone che le disposizioni di cui al comma 2 RAGIONE_SOCIALE stesso decreto si applicano ai soggetti privati e ai soggetti pubblici che hanno usufruito AVV_NOTAIOa sospensione dei termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti di natura tributaria, con conseguente sospensione anche dei termini per l’accertamento e la riscossione RAGIONE_SOCIALE imposte, deve essere interpretato in connessione con il disposto del successivo art. 2, comma 109, AVV_NOTAIOa legge n. 244 del 2007 (legge finanziaria 2008) che prevede che i soggetti che hanno usufruito RAGIONE_SOCIALE sospensioni dei termini dei versamenti tributari possono definire la propria posizione relativa al periodo interessato dalla sospensione, corrispondendo l’ammontare dovuto per ciascun tributo e contributo oggetto AVV_NOTAIOa sospensione al netto dei versamenti già eseguiti. La previsione
specifica che l’interessato debba avere usufruito AVV_NOTAIOa sospensione dei termini previsti per gli adempimenti e versamenti fiscali costituisce argomento decisivo per ritenere il carattere non automatico ma facoltativo e volontario AVV_NOTAIOa fruizione dei benefici, avuto riguardo anche al fatto che alla sospensione dei termini, che è facoltà del contribuente utilizzare, è collegata pure l’effetto AVV_NOTAIOa sospensione dei termini per l’accertamento e la riscossione RAGIONE_SOCIALE imposte da parte AVV_NOTAIO‘Ufficio. Nel caso in esame, peraltro, è circostanza incontroversa che la società contribuente ha presentato la dichiarazione per il 2002 in data 31 ottobre 2003 e la dichiarazione per il 2003 in data 2 novembre 2004, così manifestando la volontà di non volere usufruire AVV_NOTAIOa sospensione dei termini per gli adempimenti fiscali, tra cui per l’appunto la presentazione RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni, e così da un lato legittimando l’accertamento da parte AVV_NOTAIO‘Ufficio sulle predette dichiarazioni e dall’altro privando di rilievo la dichiarazione integrativa del 16 giugno 2009 (protocollata il 25 settembre 2009, come si legge a pag. 1 del ricorso per cassazione), presentata, peraltro, in assenza dei presupposti di cui all’art. 2, comma 8 bis , del d.P.R. n. 322 del 1998.
6.9 Quanto sopra, peraltro, è correlato alla considerazione che di regola le dichiarazioni fiscali, in particolare quelle dei redditi, non sono atti negoziali o dispositivi, né costituiscono titolo AVV_NOTAIO‘obbligazione tributaria, ma sono dichiarazioni di scienza, sicché possono, in linea di principio, essere liberamente emendate e ritrattate dal contribuente, anche in sede processuale, qualora ne possa derivare l’assoggettamento del dichiarante ad oneri contributivi diversi e più gravosi di quelli che, sulla base AVV_NOTAIOa legge, devono restare a suo carico, ciò anche ai sensi AVV_NOTAIO‘art. 53 Cost. (Cass., 4 febbraio 2011, n. 2725), salvi i casi, tuttavia, in cui vengano in rilievo RAGIONE_SOCIALE scelte negoziali, il che accade quando il legislatore subordina la concessione di un beneficio fiscale ad una precisa manifestazione di volontà del
contribuente, da compiersi direttamente nella dichiarazione attraverso la compilazione di un modulo predisposto dall’Erario, in quanto in tal caso, la dichiarazione assume per questa parte il valore di un atto negoziale, come tale irretrattabile anche in caso di errore, salvo che il contribuente dimostri che questo fosse conosciuto o conoscibile dall’amministrazione (Cass., 23 novembre 2018, n. 30404; Cass., 17 giugno 2022, n. 19591 e, più di recente, Cass., 30 maggio 2023, n. 15211, in motivazione). Il principio di generale emendabilità AVV_NOTAIOa dichiarazione, dunque, si riferisce all’ipotesi ordinaria nella quale la stessa rivesta carattere di mera dichiarazione di scienza, mentre, nelle parti in cui abbia carattere negoziale lo stesso non opera, salvo che il contribuente dimostri il carattere essenziale ed obiettivamente riconoscibile AVV_NOTAIO‘errore in cui sia incorso, ai sensi degli artt. 1427 e ss. cod. civ. (Cass., 29 novembre 2022, n. 35133).
6.10 Nel caso in esame, dunque, stante il comma 5 del citato articolo 3 del decreto legge n. 162 del 2008, che ha demandato ad un provvedimento del Direttore AVV_NOTAIO‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE entrate la determinazione RAGIONE_SOCIALE modalità e dei dati relativi alla definizione e del termine di presentazione del moRAGIONE_SOCIALE, il direttore AVV_NOTAIO‘RAGIONE_SOCIALE, con provvedimento n. prot. 55493/2009 del 4 aprile 2009, ha approvato il moRAGIONE_SOCIALE di comunicazione per la definizione dei versamenti e dei carichi iscritti a ruolo sospesi a seguito degli eventi sismici del settembre 1997 nel territorio RAGIONE_SOCIALE regioni Marche ed Umbria e AVV_NOTAIO‘ottobre 2002 nel territorio RAGIONE_SOCIALE regioni Molise e Puglia, unitamente alle relative istruzioni, da presentare ai sensi AVV_NOTAIO‘articolo 2, comma 109, AVV_NOTAIOa legge 24 dicembre 2007, n. 244, AVV_NOTAIO‘articolo 2, comma 1, del decreto legge 8 aprile 2008, n. 61, convertito dalla legge 6 giugno 2008, n. 103, AVV_NOTAIO‘articolo 3, comma 5, del decreto legge 23 ottobre 2008, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2008, n. 201, e AVV_NOTAIO‘articolo 6, commi 4 bis e 4 ter, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge
28 gennaio 2009, n. 2, stabilendo il termine di presentazione AVV_NOTAIOa comunicazione, redatta sul moRAGIONE_SOCIALE approvato con il presente provvedimento, al 16 giugno 2009; inoltre, ha previsto che la comunicazione, redatta sul moRAGIONE_SOCIALE approvato con il provvedimento citata, debba essere presentata direttamente o spedita a mezzo raccomandata entro il 16 giugno 2009 all’Ufficio AVV_NOTAIO‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE entrate competente per territorio alla data AVV_NOTAIO‘evento sismico nella regione interessata e che è fatto comunque obbligo al contribuente di conservare copia AVV_NOTAIOa comunicazione debitamente sottoscritta.
6.11 Va, in ultimo, messo in evidenza che questa Corte si è già espressa, con riguardo alla sospensione dei termini previsti in occasione del sisma AVV_NOTAIOa Sicilia orientale del 13 dicembre 1990, ed ha affermato che « La proroga del termine per l’accertamento da parte AVV_NOTAIO‘Ufficio, in dipendenza AVV_NOTAIOa ordinanza del Ministro per il coordinamento AVV_NOTAIOa protezione civile del 21 dicembre 1990, n. 2057, in occasione del sisma AVV_NOTAIOa Sicilia orientale del 13 dicembre 1990, non opera automaticamente ma presuppone che il contribuente si avvalga AVV_NOTAIOa facoltà di fruire, con specifica e formale richiesta, AVV_NOTAIOa sospensione dei termini per gli adempimenti previsti dalla ordinanza stessa espressa » (Cass., 5 maggio 2011, n. 9891;Cass., 31 gennaio 2017, n. 2434).
6.12 La sentenza impugnata, pertanto, non è conforme ai principi suesposti, nella parte in cui ha dapprima riconosciuto che trovavano piena applicazione le disposizioni normative di cui al decreto legge n. 162 del 2009 e del D.M. 15 novembre 2002 riguardanti la sospensione dei termini relativi agli adempimenti degli obblighi tributari e, di poi, ha affermato che la società ricorrente, con la dichiarazione integrativa presentato il 16 giugno 2009, di fatto, non aveva rinunciato alla sospensione dei termini statuita ope legis , così ritenendo legittima la domanda di sgravio ed annullando il
provvedimento di diniego AVV_NOTAIOa stessa pronunciato dall’Amministrazione finanziaria.
Per quanto rilevato, va accolto il primo motivo ed assorbiti gli altri; la sentenza impugnata va cassata e, decidendo nel merito, va rigettato l’originario ricorso AVV_NOTAIOa società ricorrente avente ad oggetto il provvedimento di diniego AVV_NOTAIO‘istanza di sgravio relativamente a lle due cartelle di pagamento notificate il 31 maggio 2006 e il 4 aprile 2007.
7.1 Le ragioni poste a fondamento AVV_NOTAIOa decisione impugnata giustificano la compensazione RAGIONE_SOCIALE spese processuali dei giudizi di merito e del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo e dichiara assorbiti i restanti; cassa la sentenza impugnata, in relazione al motivo accolto, e, decidendo nel merito, rigetta l’originario ricorso AVV_NOTAIOa società ricorrente.
Compensa interamente fra le parti le spese dei giudizi di merito e del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 29 febbraio 2024.