Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 34195 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 34195 Anno 2025
Presidente: PAOLITTO LIBERATO
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 26/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso n. R.G. 20631-2021 proposto da:
NOME, rappresentata e difes a dall’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO giusta procura speciale in atti
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore
-intimata- avverso la sentenza n. 204/2021 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della RAGIONE_SOCIALE, depositata il 12/1/2021;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/12/2025 dal Consigliere Relatore AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME propone ricorso, affidato ad unico motivo, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la RAGIONE_SOCIALE tributaria regionale della RAGIONE_SOCIALE aveva dichiarato inammissibile, in quanto tardivo, l’appello avverso la sentenza n. 6554/2019 della RAGIONE_SOCIALE tributaria provinciale di Messina, in rigetto del ricorso avverso cartella di pagamento tasse automobilistiche 2014.
RAGIONE_SOCIALE è rimasta intimata.
RAGIONI COGNOMEA DECISIONE
1.1. Con unico motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c., violazione degli artt. 38 e 51 d.lgs. 31 dicembre 1992 n. d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, dell’art. 327 c.p.c. , dell’art. 83, commi 2 e 21, d.l. 17.3.2020 n. 18 conv. e dell’art. 36 d.l. 8.4.2020 n. 23 conv. per avere la RAGIONE_SOCIALE tributaria regionale erroneamente dichiarato inammissibile l’appello , notificato in data 7 luglio 2020, poiché proposto oltre il termine semestrale del deposito della sentenza di primo grado (16 dicembre 2019), senza tenere conto della sospensione di tutti i termini processuali ai sensi dell’art. 83 d.l. n. 27/2020 cit.
1.2. La doglianza è fondata.
1.3. La sentenza di primo grado è stata depositata in data 16 dicembre 2019.
1.4. Successivamente è intervenuto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, convertito con modificazioni dalla l. 24 aprile 2020, n. 27 , e l’ art. 83, comma 2, (Nuove misure urgenti per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e concernente gli effetti in materia di giustizia civile, penale, tributaria e militare) del decreto legge n. 18 del 2020 ha previsto la sospensione del decorso dei
termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020.
1.5. Il successivo d.l. 8 aprile 2020, n. 23 ha disposto (con l’art. 36, comma 1) che il termine del 15 aprile 2020 previsto dall’articolo 83, commi 1 e 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 era prorogato all’11 maggio 2020.
1.6. La notifica dell’appello , avvenuta il 7 luglio 2020, contrariamente a quanto affermato dalla RAGIONE_SOCIALE tributaria regionale, risulta pertanto tempestiva.
Il ricorso va dunque accolto nei termini di cui in motivazione, con conseguente cassazione dell’impugnata sentenza e, stante la necessità di accertamenti in fatto relativamente ai motivi di gravame relativi alla prescrizione della pretesa tributaria in oggetto, la causa va rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della RAGIONE_SOCIALE in diversa composizione, cui resta demandata anche la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della RAGIONE_SOCIALE, in diversa composizione, cui demanda di pronunciare anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, della Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, in data 16.12.2025.
Il Presidente (COGNOME)