Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 12711 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 12711 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 13/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 25421/2022 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore generale pro tempore, domiciliata ex lege in ROMA INDIRIZZO presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (NUMERO_DOCUMENTO) che la rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
COGNOME NOME
-intimato- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. LOMBARDIA n. 1563/2022 depositata il 20/04/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/04/2025 dal Co: COGNOME NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
A seguito di indagini tributarie condotte dalla G.d.F. di Bergamo sull’anno di imposta 2014, emergeva che la soc. RAGIONE_SOCIALE in liquidazione avesse portato in deduzione costi non sostenuti, con speciale riguardo ai dipendenti impiegati nel corso dell’anno, con discrepanza fra bilanci depositati e mastrini di contabilità ordinaria.
La ripresa a tassazione verso la società diveniva definitiva, per mancata impugnazione. Venivano quindi contestate le violazioni dolose a chi risultava aver agito in nome della prefata società e, in particolare, al sig. NOME COGNOME ritenutone il legale rappresentante di fatto che, negando tale qualifica, ricorreva avanti il giudice di prossimità, trovando apprezzamento delle proprie ragioni.
L’appello promosso dall’Ufficio veniva dichiarato inammissibile per tardività, donde ricorre per cassazione l’Agenzia delle entrate, affidandosi ad unico motivo, mentre è rimasta intimata la parte contribuente.
CONSIDERATO
Viene proposto unico motivo di ricorso.
1.1. Con l’unico motivo si prospetta censura per erronea declaratoria di tardività dell’appello dell’Ufficio -Nullità della sentenza per falsa applicazione per dell’art. 327 c.p.c. e violazione dell’art. 6 co. 11del d.l. 119 del 2018, ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 4, c.p.c.
Nella sostanza si lamenta che il collegio di secondo grado non abbia tenuto conto della sospensione di 9 mesi introdotta dal citato d.l. n. 119/2018 quando ha disposto la procedura di definizione agevolata delle controversie.
Il motivo è fondato e merita accoglimento.
2.1. Il termine lungo ordinario di sei mesi per l’impugnazione della sentenza di primo grado della CTP, depositata il 9 novembre 2018, scadeva il 9 maggio 2019, quindi, esattamente all’interno dell’arco temporale previsto dalla normativa richiamata, atteso che
tale arco temporale decorreva dalla data di entrata in vigore del D.L. 119/2018, vale a dire il 24 ottobre 2018, sino al 31 luglio 2019, come espressamente stabilito dalla normativa in discorso. Di conseguenza, in ragione della sospensione dei termini di impugnazione di 9 mesi, per la sentenza depositata il 9 novembre 2018 e non notificata l’appello andava correttamente notificato entro il 9 febbraio 2020. L’Ufficio, dal canto suo, ha notificato l’appello a mezzo PEC il 3 febbraio 2020, da ritenersi quindi tempestivo.
Né è rilevante la sospensione dei termini, poiché l’appello è tempestivo anche senza applicare la sospensione feriale, com’è stato riconosciuto da questa Corte. Ed infatti, in tema di impugnazione, la sospensione straordinaria prevista dall’art. 6, comma 11, del d.l. n. 119 del 2018, conv., con modif., dalla legge n. 136 del 2018, non è cumulabile con quella dei termini processuali nel periodo feriale, prevista dall’art. 1 della legge n. 742 del 1969, nel testo novellato, da ultimo, dall’art. 16, comma 1, del d.l. n. 132 del 2014, conv., con modif., dalla legge n. 162 del 2014, nei casi di coincidenza o sovrapposizione dei relativi periodi (cfr. Cass. VI-5, n. 28398/2021).
Il ricorso è pertanto fondato e merita accoglimento, la sentenza dev’essere cassata con rinvio al giudice di merito perché si uniformi ai sopraindicati principi.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione; cassa la sentenza in relazione ai motivi accolti; rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 14/04/2025.