Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 2911 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 2911 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 05/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 25339/2022 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE, in persone del Direttore generale pro tempore, ex lege domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (NUMERO_DOCUMENTO) che la rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
COGNOME elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende
-controricorrente-
nonché
AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE
-intimata- avverso SENTENZA di COMM.TRIB. REG. SICILIA -SEZ. STACC. CATANIA n. 6861/2022 depositata il 04/08/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/01/2025 dal Co: COGNOME NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Il contribuente impugnava una cartella di pagamento emessa per il recupero di un credito d’imposta relativo all’anno 2007 ai sensi dell’art. 36 -bis d.P.R. n. 600/1973 svolgendo plurime censure. Resisteva l’Ufficio insistendo per la legittimità del proprio operato, essendo l’atto esecutivo stato assunto sul presupp osto di mere incongruenze cartolari. La CTP accoglieva il gravame ritenendo errata la procedura prescelta dall’Ufficio che avrebbe dovuto avvalersi dell’iter di cui al successivo art. 36 ter d.P.R. n. 600/1973. L’ufficio proponeva così appello, ribadendo la legittimità del proprio operato. Resisteva il contribuente, eccependo in via preliminare l’inammissibilità per tardività dell’appello perché notificato in data 28.10.2019 a fronte di una sentenza depositata in data 2.07.2018. La CTR accoglieva l’eccezione di tardività, dichiarando l’intervenuta decadenza dall’azione nei confronti dell’Ufficio ex art. 327 c.p.c..
Ricorre a questa Corte il patrono erariale, svolgendo un unico motivo di ricorso, cui replica la parte contribuente con tempestivo controricorso, mentre rimane intimata Agenzia delle entrate –
Riscossione.
CONSIDERATO
Viene proposto unico motivo di ricorso.
Possono essere superate le eccezioni di parte contribuente in ordine all’ammissibilità del ricorso, avendo riguardo ai profili sostanziali delle censure.
Con l’unico motivo di doglianza l’Avvocatura generale dello Stato lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 6, co. 11, d.l. n. 119/2018 in parametro all’art. 360, co. 1, n. 4 c.p.c.
In particolare, critica la sentenza per non essersi avveduta della sospensione ex lege e per nove mesi del termine di impugnazione per tutte le sentenze relative a controversie definibili con termine di impugnazione in scadenza tra la data del 24 ottobre 2018, di entrata in vigore del d.l., e la data del 31 luglio del 2019. Evidenzia che nella fattispecie sussistevano tutte le condizioni per la sospensione in quanto la controversia rientrava tra quelle definibili trattandosi di una cartella di pagamento eme ssa ai sensi dell’art. 36 -bis d.P.R. n. 600/1973.
Il motivo è fondato e va accolto.
Questa Corte ha invero affermato che «L’articolo 6 d.l. n. 119 del 2018 consente di definire, a seguito di domanda del contribuente, le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria, aventi ad oggetto atti impositivi, in cui è parte l’Agenzia delle entrate, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in cassazione e anche a seguito di rinvio. Ai sensi del comma 11 dell’articolo 6, relativamente alle liti che possono essere definite, sono sospesi per un periodo di nove mesi, i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione che scadono dalla data di entrata in vigore del decreto, ovvero dal 23 ottobre 2018, ed il 30 luglio 2019. Dal tenore letterale delle disposizioni emerge che per beneficiare della definizione ai sensi della legge agevolativa è necessaria la domanda del contribuente, trattandosi di sua scelta insindacabile; tuttavia, la sospensione è automatica al fine rendere attuabile il dettato normativo. Pertanto, se la lite rientra tra quelle definibili, è automaticamente sospeso il termine per impugnare, in via principale o incidentale, le pronunce e quello per riassumere la causa a seguito di rinvio, purché spiranti nel periodo individuato dal legislatore. La disposizione prevede la sospensione del termine per
impugnare senza alcuna distinzione tra le parti del giudizio e senza alcuna discriminazione tra amministrazione finanziaria e contribuente (Cass. 02/09/2022, n. 25993. Nello stesso senso Cass. 22/07/2024, n. 20178, resa sull’analoga disposizione di cui all’art. 11 d.l. n. 50 del 2017, la quale ha pure escluso che la previsione di un termine simmetrico sia in violazione degli art. 3 e 97 Cost., ove solo si consideri, come già chiarito da questa Corte, che la ratio della normativa invocata è proprio quella di favorire al massimo l’accesso all’istituto della definizione agevolata, evitando il più possibile, in tale ottica, di contrarre i termini a difesa). Inoltre, trattandosi di sospensione ope legis, la stessa non è legata alla proposizione della domanda di sospensione da parte del contribuente ma opera automaticamente. La sospensione dei termini processuali consegue, pertanto, alla astratta proponibilità della domanda di definizione agevolata (Cass. 21/08/2023, n. 24955).» (Cfr. Cass., V, n. 28599/2024).
La CTR ha fatto mal governo dei principi rassegnati da questa Corte, ritenendo sic et simpliciter di aderire all’eccezione del contribuente senza esaminare la normativa speciale certamente applicabile alla fattispecie in esame.
Il ricorso è quindi fondato e va accolto, la sentenza dev’essere cassata in rinvio al giudice di merito perché si uniformi ai prefati principi.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia -Sezione staccata di Catania, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 22/01/2025.