Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 20214 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 20214 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 19/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 28549/2016 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE in persona del Direttore pro tempore , domiciliata in Roma alla INDIRIZZO presso gli uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato, dalla quale è rappresentata e difesa ope legis ;
-ricorrente-
contro
NOME;
-intimato- avverso la SENTENZA della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA SICILIA n. 5217/24/15, depositata il 16 dicembre 2015;
udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 18 giugno 2025 dal Consigliere COGNOME
FATTI DI CAUSA
La Direzione Provinciale di Agrigento dell’Agenzia delle Entrate emetteva nei confronti di NOME COGNOME, esercente attività di allevamento di ovini e caprini, due distinti avvisi di accertamento con i quali contestava l’omessa contabilizzazione e dichiarazione di ricavi per un ammontare complessivo di 27.530,51 euro per l’anno 2003 e di 8.476,71 euro per l’anno 2004, rideterminando con
metodo induttivo puro ex artt. 39, comma 2, del D.P.R. n. 600 del 1973 e 55 del D.P.R. n. 633 del 1972, il reddito d’impresa, il valore della produzione netta e il volume d’affari realizzati dal contribuente e irrogando le sanzioni amministrative di legge.
Con ricorso depositato il 23 gennaio 2009 lo COGNOME impugnava tali avvisi di accertamento dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Agrigento, la quale, riconosciuta la fondatezza delle ragioni addotte dal contribuente ricorrente, annullava gli atti impositivi.
L’appello successivamente spiegato dall’Amministrazione Finanziaria soccombente veniva dichiarato inammissibile dall’adìta Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, con sentenza n. 5217/24/15 del 16 dicembre 2015, per ritenuta inosservanza del termine lungo di impugnazione stabilito dall’art. 327, comma 1, c.p.c., nel testo applicabile «ratione temporis» .
Contro questa sentenza l’ -id est : l’Agenzia delle Entrate, incorporante quella del Territorio ex art. 23quater , comma 1, del D.L. n. 95 del 2012, convertito in L. n. 135 del 2012 – ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi.
Lo Spina è rimasto intimato.
La causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380 -bis .1 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso, formulato ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4) c.p.c., è denunciata la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 327 c.p.c. e dell’art. 39, comma 12, del D.L. n. 98 del 2011, convertito in L. n. 111 del 2011.
1.1 Si censura l’impugnata sentenza per avere la CTR erroneamente dichiarato tardivo il gravame esperito dall’Amministrazione Finanziaria, senza tener conto della
sospensione dei termini processuali operante fino al 30 giugno 2012 in virtù del disposto dell’art. 39, comma 12 del citato D.L. n. 98 del 2011.
Con il secondo motivo, proposto a norma dell’art. 360, comma 1, n. 4) c.p.c., è lamentata la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 112 e 132 c.p.c.
2.1 Si impugna la gravata decisione per aver omesso di pronunciare sul motivo di appello erariale attinente al merito della pretesa tributaria.
Con il terzo mezzo, anch’esso ricondotto al paradigma dell’art. 360, comma 1, n. 4) c.p.c., è prospettata la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 15 del D. Lgs. n. 546 del 1992.
3.1 Si contesta la statuizione di condanna alle spese di lite adottata dalla Commissione regionale a carico dell’Agenzia delle Entrate sull’erroneo presupposto dell’inammissibilità dell’appello da questa spiegato.
Il primo motivo è fondato e il suo accoglimento assorbe le restanti doglianze.
4.1 La CTR ha dichiarato inammissibile l’appello dell’Agenzia delle Entrate, rilevando che «la sentenza impugnata, pronunziata il 22 aprile 2010, e (ra) stata depositata il successivo 7 giugno 2010, mentre l’appello… e (ra) stato notificato soltanto in data 21 giugno 2012 e, quindi, ben oltre il termine stabilito per l’impugnazione» .
4.2 La pronuncia appare erronea, avendo la Commissione regionale tralasciato di considerare la disciplina recata dall’art. 39, comma 12, del D.L. n. 98 del 2011, convertito in L. n. 111 del 2011, nel testo applicabile «ratione temporis» , il quale così recita, per quanto qui di interesse:
« Al fine di ridurre il numero delle pendenze giudiziarie e quindi concentrare gli impegni amministrativi e le risorse sulla proficua e spedita gestione del procedimento di cui al comma 9, le liti fiscali di valore non superiore a 20.000 euro in cui è parte l’Agenzia delle
Entrate, pendenti alla data del 1° maggio 2011 dinanzi alle Commissioni Tributarie o al giudice ordinario in ogni grado del giudizio e anche a sèguito di rinvio, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio, con il pagamento delle somme determinate ai sensi dell’articolo 16 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. A tale fine, si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 16, con le seguenti specificazioni:
(…)
c)le liti fiscali che possono essere definite ai sensi del presente comma sono sospese fino al 30 giugno 2012. Per le stesse sono altresì sospesi, sino al 30 giugno 2012 i termini per la proposizione di ricorsi, appelli, controdeduzioni, ricorsi per cassazione, controricorsi e ricorsi in riassunzione, compresi i termini per la costituzione in giudizio ».
4.3 Il comma 3 del richiamato art. 16 della L. n. 289 del 2002 prevede che:
-«per lite pendente» si intende «quella avente ad oggetto avvisi di accertamento, provvedimenti di irrogazione delle sanzioni e ogni altro atto di imposizione » (lettera a);
« per lite autonoma » si intende « quella relativa a ciascuno degli atti indicati alla lettera a) e comunque quella relativa all’imposta sull’incremento del valore degli immobil i» (lettera b).
4.4 Tanto premesso, va notato che entrambe le autonome liti fiscali oggetto del presente giudizio, inerenti a due distinti avvisi di accertamento emessi nei confronti dello Spina, risultavano pendenti alla data del 1° maggio 2011.
Invero:
la sentenza di primo grado era stata pubblicata il 7 giugno 2010, come accertato dalla stessa CTR;
il termine lungo annuale di impugnazione stabilito dall’art. 327, comma 1, c.p.c., nella versione, che qui viene in rilievo, anteriore
alle modifiche apportate dall’art. 46, comma 17, della L. n. 69 del 2009, scadeva il 25 luglio 2011, tenendo conto della sospensione feriale dal 1° agosto al 15 settembre 2011 prevista dall’art. 1, comma 1, della L. n. 742 del 1969, nella formulazione all’epoca vigente, nonché della proroga di diritto ex art. 155, commi 4 e 5, c.p.c. per essere cadente di sabato il giorno finale (23 luglio 2011). 4.5 Inoltre, sia l’una sia l’altra controversia rientravano, « ratione valoris» , nella soglia dei 20.000 euro fissata dal menzionato art. 39, comma 12, del D.L. n. 98 del 2011, come si ricava dall’esame diretto degli atti contenuti nei fascicoli dei gradi di merito, consentito alla Corte, stante la natura processuale del vizio denunciato.
4.6 Alla luce di ciò, ricorrendo, nel caso di specie, i presupposti di operatività della norma contemplante la sospensione fino al 30 giugno 2012 dei termini per la proposizione dell’appello, nessun dubbio può sussistere circa la tempestività del gravame erariale, introdotto con ricorso notificato anteriormente a quella data.
Per quanto precede, va disposta, ai sensi degli artt. 383, comma 1, e 384, comma 2, prima parte, c.p.c. e 62, comma 2, del D. Lgs. n. 546 del 1992, la cassazione dell’impugnata sentenza con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, la quale esaminerà nel merito i motivi dell’appello già proposto (e da ritenersi, per quanto sopra, tempestivo, perciò ammissibile) dall’Amministrazione Finanziaria.
5.1 Al giudice del rinvio viene rimessa anche la pronuncia sulle spese del presente giudizio di legittimità, a mente degli artt. 385, comma 3, seconda parte, e 62, comma 2, del D. Lgs. cit.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti i restanti; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di giustizia
tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione