Sentenza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 7510 Anno 2024
Civile Sent. Sez. 5 Num. 7510 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 20/03/2024
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 17786/2020 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA RAGIONE_SOCIALE DELLO STATO (P_IVAP_IVA che la rappresenta e difende ope legis
-ricorrente-
contro
GOLLUSCIO RIZZIERO
-intimato- avverso SENTENZA della COMM.TRIB.REG. della CALABRIA n. 4702/2019 depositata il 18/12/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/02/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
Udite le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale che ha concluso per l’ accoglimento del ricorso.
Udito il difensor e dell’ufficio che ha concluso per l’ accoglimento del ricorso.
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE propone ricorso, affidato a un unico motivo, per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Calabria n. 4702/03/2019 che ha dichiarato inammissibile, per tardività, l’appello proposto dall’ufficio nei confronti di NOME COGNOME avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Cosenza n. 1220/09/2017, depositata in data 27/02/2017 e non notificata, che aveva accolto il ricorso del contribuente avverso l’ avviso di rettifica e liquidazione 2009 ai fini dell’imposta di registro.
NOME COGNOME è rimasto intimato.
La causa è stata rinviata all’odierna pubblica udienza per la rilevanza nomofilattica della questione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
C on l’ unico motivo di ricorso si denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 11 d.l. n. 50/2017 per avere la Commissione Tributaria Regionale erroneamente dichiarato inammissibile il gravame perché tardivo, senza considerare che il termine di impugnazione era stato sospeso, per sei mesi, ai sensi dell’art. 11, comma 9, del d.l. 50/2017, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.
1.1. Viene rilevato che, sulla scorta della detta disposizione, con riferimento alle controversie definibili con definizione agevolata di cui al primo comma del menzionato articolo -fra cui rientrava, pacificamente, l’ odierna controversia, avente ad oggetto l’
impugnazione di un avviso di liquidazione e rettifica ai fini dell’imposta di registro relativo ad un atto di vendita – i termini di impugnazione, con scadenza ricompresa fra la data di entrata in vigore di detta legge (24 aprile 2017) sino al 30 settembre 2017 -come nel caso in esame, atteso che la sentenza era stata depositata in data 27/02/2017 e non era stata notificata -era stati sospesi per sei mesi, con la conseguenza che alla data dell’appello (spedito in data 26 marzo 2018 e ricevuto dal difensore in data 28 marzo 2018) i termini di impugnazione non erano ancora scaduti, in quanto l’originario termine per impugnare, senza la sospensione legale dei sei mesi e calcolata la sospensione feriale, scadeva il 27/09/2017.
Il ricorso è fondato per le ragioni appresso chiarite.
2.1. La questione giuridica da affrontare attiene alla portata ed alla interpretazione dell’ art.11, comma 9, del d.l. 50/17, norma la quale dispone che: “Per le controversie definibili sono sospesi per sei mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, RAGIONE_SOCIALE pronunce giurisdizionali e di riassunzione che scadono dalla data di entrata in vigore del presente articolo fino al 30 settembre 2017″.
Per comprendere come si debba computare il termine lungo d’impugnazione che si sovrappone parzialmente al periodo di sospensione, in relazione al significato di tale norma, si tratta di stabilire, quanto ai criteri di computo, se il termine di impugnazione scadente nel periodo ricompreso tra il 24 aprile 2017 (entrata in vigore del d.l. 50/17) ed il 30 settembre 2017 rimane sospeso fino a quest’ultima data, per poi riprendere a decorrere per il suo residuo periodo di tempo non consumato (criterio proprio della ordinaria sospensione feriale) ovvero se il dato della scadenza del termine ‘ordinario’, ex art.327 cod. proc. civ., tra il 24 aprile ed il 30 settembre 2017 ne determina, per le liti definibili (quali pacificamente quella in esame) il prolungamento per sei mesi.
Orbene la tesi che appare preferibile è quella da ultimo indicata secondo cui la sospensione legale in questione, comporta il cumulo
del termine ex art.327 cod. proc. civ. (se scadente in quell’arco temporale) con quello di sei mesi di cui alla disposizione in esame.
Una simile interpretazione appare in linea con il dato letterale in quanto, sulla scorta del tenore della disposizione citata la prima operazione da compiere è quella di verificare se i termini di impugnazione ordinaria scadono entro la prevista forbice temporale; in ipotesi positiva inizieranno, quindi, a decorrere i termini ordinari per l’ impugnazione.
E, del resto, tale opzione ermeneutica è da ritenere quella più coerente con la ratio della normativa che è quella di favorire al massimo l’accesso all’istituto della definizione agevolata, evitando il più possibile, in tale ottica, di contrarre i termini a difesa.
Ne discende che deve ritenersi corretta l’interpretazione fornita dall’amministrazione finanziaria con la Circ. n.22/E del 28 luglio 2017, secondo la quale: “La durata della sospensione è predeterminata in sei mesi, che si aggiungono al termine di scadenza calcolato secondo le ordinarie regole processuali, ivi incluse quelle relative al periodo – dal 1° al 31 agosto – di sospensione feriale. Inoltre, la durata della sospensione resta pari a sei mesi anche nei casi in cui si sovrapponga al periodo di sospensione dei termini feriali” (in senso conforme a tale criterio interpretativo vedi: Cass. 17371/2021, Cass. 30957/2021, Cass. 29497/2021 nonchè Cass. 933/2023).
La circolare risulta corretta anche laddove esclude che al prolungamento semestrale del termine conseguente alla sospensione legale per la definizione della lite si cumuli l’ulteriore periodo di sospensione feriale, nella specie ricompreso nel semestre di sospensione. Una simile lettura della norma appare conforme a quanto altre volte affermato da questa Corte di legittimità (sebbene con riguardo ad altre ipotesi normative di ‘condono’, ma sulla base di disposizioni strutturate in modo analogo), circa l’esclusione del cumulo feriale, salva l’ulteriore protrazione nel solo caso in cui il
termine ‘prorogato’ di impugnazione venga a scadere all’interno del periodo feriale stesso o successivamente.
È stato condivisibilmente affermato che “In tema di definizione agevolata RAGIONE_SOCIALE liti fiscali ex art. 39, comma 12, d.l. n. 98 del 2011, conv. in I. n. 111 del 2011, il periodo di sospensione legale (dal 6 luglio 2011 al 30 giugno 2012) del termine per impugnare di cui all’art. 327 c.p.c. non si cumula col periodo di sospensione feriale (dal 10 agosto al 15 settembre 2011), essendo quest’ultimo già interamente assorbito dalla concorrente sospensione stabilita in via eccezionale. Se, per effetto di quest’ultima sospensione, il termine effettivo d’impugnazione dovesse scadere nel periodo di sospensione feriale dal 10 agosto al 15 settembre 2012 o in data successiva a tale periodo, la scadenza del termine stesso deve essere ulteriormente spostata secondo le regole ordinarie in materia di sospensione feriale” (Cass. n. 10252/20) e così Cass. n. 5924/10: “Ai sensi dell’art. 16, sesto comma, secondo periodo, della legge n. 289 del 2002, nel computo del termine lungo per proporre impugnazione avverso le sentenze relative a controversie tributarie suscettibili di essere definite ai sensi dell’articolo citato, il periodo di sospensione feriale dell’anno 2003 (1 agosto – 15 settembre) ricadente nella più ampia fase di sospensione stabilita in via eccezionale dalla norma in esame (1° gennaio 2003-10 giugno 2004), resta in essa assorbito e non deve, quindi, ulteriormente computarsi”.
Occorre, pure, considerare che il termine semestrale di sospensione legale ex art.11 co. 9 cit. -finalizzata come detto ad implementare l’accesso all’istituto della definizione – viene dalla legge riconosciuto, senza distinzione alcuna, a tutte le parti della lite definibile, dunque tanto al contribuente quanto all’amministrazione finanziaria, e tanto che si tratti di impugnazione principale quanto che si verta di impugnazione incidentale; inoltre, di esso le parti si avvalgono appunto quale regime legale ed ‘automatico’, non già a seguito e per
effetto dell’esercizio di un’opzione necessitante di dichiarazione preventiva di sorta. Diverso regime, derogatorio alla sospensione ope legis , è espressamente previsto per la specifica ipotesi nella quale in pendenza del termine per impugnare venga richiesta la definizione della lite e tale richiesta venga respinta dall’amministrazione; nel qual caso, il (solo) contribuente è ammesso ad impugnare, unitamente al diniego di definizione, anche la pronuncia giurisdizionale nel termine di sessanta giorni dalla notifica del diniego stesso (art.11, co. 10, d.l. cit.).
Nel caso in esame (nel quale l’astratta definibilità della lite non appare dubitabile) come si evince dalla sentenza impugnata, essendo stata la sentenza di primo grado pubblicata in data 27/02/2017, con scadenza del termine semestrale lungo ex art. 327 cod. proc. civ.. per impugnare in data 27/09/2017- tenuto conto della sospensione feriale – avuto riguardo alla sospensione di sei mesi di cui dall’art. 11, comma 9, cit. il termine per proporre appello doveva ritenersi prorogato fino al 27/03/2018 con conseguente tempestività dell’atto di appello de quo spedito per la notifica, a mezzo servizio postale, il 26/3/2018.
In conclusione il ricorso va accolto alla stregua del seguente principio di diritto: « La disposizione dell’ art.11, comma 9, del d.l. 50/17 ai sensi della quale “per le controversie definibili sono sospesi per sei mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, RAGIONE_SOCIALE pronunce giurisdizionali ….. che scadono dalla data di entrata in vigore del presente articolo fino al 30 settembre 2017″ va interpretata, quanto ai criteri di computo dei termini di impugnazione, nel senso che il dato della scadenza del termine ‘ordinario’, ex art.327 cod. proc. civ., tra il 24 aprile ed il 30 settembre 2017 comporta il cumulo di tale termine ex art.327 cit. con quello di sei mesi di cui alla disposizione in esame ».
4.1. Conseguentemente la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio, anche per la determinazione RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di
legittimità, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, in diversa composizione.
P.Q.M.
la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Calabria, in diversa composizione, anche per le spese.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione tributaria, in data