Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 18033 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 18033 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 03/07/2025
Oggetto: Sospensione dei termini ex art. 39, comma 12, d.l. 98/2011 -Computo -Cumulabilità con il periodo di sospensione feriale dell’anno 2011 -Esclusione -Cumulabilità con il periodo di sospensione feriale dell’anno 2011
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 5018/2021 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , con sede in Roma, INDIRIZZO C/D, domiciliata in Roma alla INDIRIZZO presso l’Avvocatura generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ope legis ;
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME, rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale rilasciata su foglio separato e allegato al controricorso, dall’Avv. NOME COGNOME elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO presso lo studio dell’Avv. NOME COGNOME
-controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia – Sezione Staccata di Taranto, n. 3039/28/2019, depositata in data 15 novembre 2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20 giugno 2025 dal Consigliere NOME COGNOME
Rilevato che:
NOME COGNOME esercente l’attività di ‘ commercio all’ingrosso di materiale da costruzione, articoli igienicosanitari’, impugnava l’avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO, con il quale, per l’anno d’imposta 1991, l’Ufficio rideterminava il reddito dichiarato da Lire 10.588.000 a Lire 82.544.000, sulla base di documentazione extracontabile e di costi considerati indeducibili.
In particolare, l’avviso scaturiva da un PVC redatto dalla Guardia di finanza, che aveva riscontrato numerose irregolarità nella contabilità del contribuente e la contabilizzazione di costi non deducibili sotto forma di fitti passivi ed ammortamenti non deducibili in considerazione della mancanza scritturazione del registro specifico.
L ‘Agenzia delle entrate si costituiva eccependo il difetto di legittimazione attiva del contribuente, in quanto sottoposto a procedura concorsuale (poi conclusasi nel 2003).
La Commissione tributaria provinciale di Taranto, con sentenza n. 122/05/2011, depositata il 15 febbraio 2011, accoglieva il ricorso ritenendo, preliminarmente, la legittimazione attiva del contribuente ed evidenziando, nel merito, che l’Ufficio non aveva adeguatamente contrastato le eccezioni di parte in ordine alla rideterminazione del reddito di impresa.
2 . L’Agenzia interponeva appello innanzi alla Commissione tributaria regionale della Puglia – Sezione Staccata di Taranto, con ricorso notificato il 27 marzo 2013.
Il giudice del gravame dichiarava inammissibile l’appello affermando che nella specie trovava applicazione il termine cd. lungo di impugnazione (vigente prima della riforma della legge n. 69 del 2009) e pertanto la sentenza andava appellata entro un anno e 45 giorni dalla sua pubblicazione e, dunque, entro il 2 aprile 2012.
Avverso la decisione della CTR ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate, affidandosi a d un unico motivo. Il contribuente ha resistito con controricorso.
Con ordinanza n. 31346 del 25/10/2022 la Sesta Sezione di questa Corte rinviava la causa a nuovo ruolo.
È stata, quindi, depositata una proposta di definizione accelerata del giudizio dal seguente tenore:
con unico motivo di ricorso la ricorrente ha eccepito la violazione e falsa applicazione dell’art. 39, comma 12, del D.L. n. 98/2011 convertito con modificazioni dalla Legge n. 111 del 2011 e dell’art. 16 L. 289/2002, nonché dell’art. 327 c.p.c., in relazi one all’art. 360 n. 3 c.p.c., per non aver tenuto conto la CTR, nella verifica della tempestività della proposizione dell’appello, della (ulteriore) sospensione dei termini disposta dall’art. 39, comma 12, del D.L. 98/2011 (rubricato ‘Disposizioni in mater ia di riordino della giustizia tributaria’);
considerato che la norma citata prevedeva alla lettera c) del comma 12, che ‘… le liti fiscali che possono essere definite ai sensi del presente comma sono sospese fino al 30 giugno 2012. Per le stesse sono altresì sospesi, sino al 30 giugno 2012 i termini per la proposizione di ricorsi, appelli, controdeduzioni, ricorsi per cassazione, controricorsi e ricorsi in riassunzione, compresi i termini per la costituzione in giudizio ‘;
considerato altres ì che, alla luce di quanto disposto dall’incipit del comma 12 dell’art. 39 in parola, la controversia de qua, non può essere considerata come definibile ai sensi della stessa disposizione in quanto di valore -dichiarato dalla stessa ricorrente- di Euro 51.268,15 è superiore alla soglia di definibilità, stabilità dalla norma in Euro 20.000,00.
Il patrono erariale h a chiesto fissarsi l’udienza di discussione della causa con istanza depositata il 17/02/2025.
È stata, quindi, fissata l’adunanza camerale per il 20 giugno 2025.
L’Agenzia ha depositato memoria ex art. 380bis1 cod. proc. civ..
Considerato che:
1. Con il primo (ed unico) strumento di impugnazione l’Agenzia delle Entrate deduce la «violazione e falsa applicazione dell’art. 39 comma 12 del D.L. n. 98/11, convertito con modificazioni dalla legge n. 111 del 2011 e dell’art. 16 L. 289/02, nonché dell’art. 327 c.p.c. in relazione all’articolo 360 n. 3 c.p.c.», perché la CTR non avrebbe tenuto conto della sospensione dei termini prevista da ll’art. 39, comma 12, cit., con riguardo alle liti fiscali che possono essere definite ai sensi di tale norma (controversie, come quella in specie, il cui valore sia inferiore ai 20.000 euro), dalla sua entrata in vigore, ossia il 6 luglio 2011, fino al 30 giugno 2012; nella specie, computata detta sospensione, il termine per proporre appello scadeva il 28 marzo 2013.
La CTR , per l’effetto, avrebbe errato nel ritenere inammissibile, perché tardivo, l’appello dell’Ufficio.
Il motivo , subito superando l’eccezione di inammissibilità proposto dalla difesa del contribuente – essendo la tempestività dell’appello una questione da valutare d’ufficio sulla base della normativa, prima ed a prescindere da eventuali controdeduzioni (nella speci e mancate) da parte dell’Ufficio – è fondato.
1.1. L’ art. 39, comma 12, d.l. 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, prevede che le liti fiscali di valore non superiore a 20.000 euro in cui è parte l’Agenzia delle entrate, pendenti alla data del 1° maggio 2011 dinanzi alle commissioni tributarie o al giudice ordinario in ogni grado del giudizio e anche a seguito di rinvio, potevano essere oggetto di definizione agevolata, aggiungendo alla lett. c) che «le liti fiscali che possono essere definite ai sensi del presente comma sono sospese fino al 30 giugno 2012. Per le stesse sono altresì sospesi, sino al 30 giugno 2012 i termini per la proposizione di ricorsi, appelli,
contro
deduzioni, ricorsi per cassazione, controricorsi e ricorsi in riassunzione, compresi i termini per la costituzione in giudizio».
1.2. La presente controversia rientra nel parametro del valore massimo di 20.000 euro, atteso che ai detti fini vanno computate solo le imposte (nella specie di poco superiori ad Euro 17.000,00), con esclusione di interessi, indennità di mora, sanzioni e contributi previdenziali (v. Cass. 21/10/2019, n. 26660), a nulla rilevando la dichiarazione di valore della controversia fatta dalla parte (nella specie l’Ufficio) nel ricorso.
1.3. Pertanto, alla data di scadenza originaria del termine di cui all’art. 327 cod. proc. civ. (1 anno, perciò 15 febbraio 2012), deve aggiungersi un numero di giorni (360) pari a quello compreso nel periodo di sospensione legale (dal 6 luglio 2011 al 30 giugno 2012) ex art. 39, comma 12, d.l. n. 98 del 2011, con conseguente proroga del termine per l’impugnazione sino al 10 febbraio 2013 (sulle modalità del computo del termine per impugnare, in presenza di sospensione disposta dalla legge per casi analoghi, cfr. Cass. 11/11/2005, n. 22891, relativa a fattispecie nella quale, come nel caso di specie, il termine per impugnare era già in corso alla data di entrata in vigore della sospensione; Cass. 28/06/2007, n. 14898; Cass. 11/03/2010, n. 5924. Sulla circostanza che, in caso di sospensione, la data nella quale il termine processuale a mese o ad anno abbia ripreso a decorrere debba essere computata nel termine stesso, senza che possa essere considerata come un dies a quo non computabile, cfr. Cass. 06/04/2006, n. 8102, in materia di sospensione feriale).
Non deve prorogarsi ulteriormente la scadenza del termine de quo in ragione del periodo di sospensione feriale compreso tra il primo agosto 2011 ed il 15 settembre 2011, in quanto quest’ultimo è già interamente assorbito dal concorrente decorso della sospensione stabilita in via eccezionale (dal 6 luglio 2011 al 30 giugno 2012) dall’ art. 39, comma 12, di. n. 98 del 2011. Infatti, come questa Corte ha già avuto modo di precisare con riferimento
ad altre fattispecie legali, il periodo di sospensione feriale, cadente nella ben più ampia fase di sospensione stabilita dalla norma in esame, resta in essa assorbito, non ravvisandosi alcuna ragione, in assenza di espressa contraria previsione, perché detto periodo debba essere calcolato in aggiunta alla stessa (Cass. 28/06/2007, n. 14898; Cass. 11/03/2010, n. 5924; Cass. 24/07/2014, n. 16876).
Deve, invece, prorogarsi ulteriormente la scadenza del termine de quo in ragione del periodo (46 giorni) di sospensione feriale compreso tra il primo agosto 2012 ed il 15 settembre 2012, in quanto successivo alla cessazione della sospensione ex art. 39, comma 12, d.l. n. 98 del 2011 (terminata il 30 giugno 2012), ma compreso nel termine prorogato in ragione di quest’ultima. Così ulteriormente prorogato, quindi, il termine è venuto infine a scadere il 28 marzo 2013.
In definitiva, la sentenza impugnata non ha fatto corretta applicazione dei principi sopra richiamati, non considerando la sospensione prevista dalla citata normativa del 2011 ; l’appello proposto dall’Agenzia con atto notificato il 27 marzo 2013 deve ritenersi, in virtù della detta sospensione, tempestivo.
Il ricorso va, quindi, accolto e la sentenza di appello va cassata, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia – Sezione Staccata di Taranto, in diversa composizione, perché proceda a ll’esame dell’appello proposto dall’Ufficio, in quanto tempestivo, ed alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia – Sezione Staccata di Taranto, in diversa composizione, perché proceda a ll’esame dell’appello proposto dall’Ufficio, ed alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 20 giugno 2025.