Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 6541 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 6541 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 12/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 28233/2022 R.G. proposto da : COGNOME NOMECOGNOME COGNOME NOME, elettivamente domiciliati in SOVERATO INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE che li rappresenta e difende
-ricorrente-
nei confronti di
RAGIONE_SOCIALE PROVINCIALE DI COSENZA, elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, (NUMERO_DOCUMENTO) che lo rappresenta e difende
-resistente/intimata-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. CATANZARO n. 2362/2022 depositata il 25/07/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/01/2025
dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO CHE
Dopo l’inutile svolgimento della procedura di accertamento per adesione, in data 14.12.2017 è stato emesso l’avviso di accertamento n. TD3030200539/2017 per l’anno 2013, notificato alla società RAGIONE_SOCIALE in data 19.12.2017, per il recupero a tassazione di maggiore IRES, IVA e IRAP.
Il detto avviso di accertamento veniva impugnato dalla società contribuente, dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Cosenza.
Il ricorso è stato respinto con la sentenza n. 1263/2020, depositata in segreteria il 3.03.2020.
L’appello degli odierni ricorrenti (soci di RAGIONE_SOCIALE nel frattempo cancellata) è stato giudicato inammissibile, in quanto tardivo, con la sentenza oggetto della presente impugnazione, la quale ha rilevato l’inammissibilità dell’appello notificato il 01/12/2020 a fronte della decisione di primo grado depositata il 03/03/2020, non seguita da notifica.
Hanno quindi proposto ricorso per cassazione i sigg.ri COGNOME COGNOME sulla scorta di due motivi.
L’amministrazione si è costituit a mediante semplice memoria volta a preannunciare la eventuale partecipazione all’udienza, dovendosi pertanto ritenere intimata.
Successivamente è stata fissata udienza in camera di consiglio, per il 21 gennaio 2025.
CONSIDERATO CHE
I motivi di ricorso possono compendiarsi come segue:
VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 327, COMMA 1, C.P.C.; DELL’ART. 1 DELLA L. 742/1968 COSÌ COME MODIFICATO DALL’ART. 16 DELLA LEGGE N. 162 DEL 2014; DEL D.L. 17 MARZO 2020, N. 18, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI IN L. 24 FEBBRAIO 2020,N. 27, E DEL D.L. 8 APRILE 2020, N. 23, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI IN L. 5 GIUGNO 2020, N. 40, IN RELAZIONE ALL’ART. 360 C.P.C. N° 3.
Secondo i ricorrenti la sentenza non avrebbe tenuto conto della sospensione dei termini processuali dovuta all’emergenza Covid e protrattasi per ben 64 gg. (dal 9 marzo 2020 all’11 maggio 2020), nonché della necessità di aggiungere la successiva sospensione feriale dal 1° agosto al 31 agosto 2020.
ART. 360, N.4 C.P.C.: NULLITA’ DELLA SENTENZA PER VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 36 DEL D.LGS. 546/1992.
I ricorrenti hanno contestato che il Giudice di appello, malgrado la formulazione di rituali doglianze nei confronti della sentenza di primo grado, abbia ignorato le questioni dedotte, sia nella narrativa in fatto che nella parte motiva, incorrendo nel vizio di cui all’art. 360, n. 4 c.p.c.
Il primo motivo di ricorso ha carattere pregiudiziale e deve, pertanto, essere affrontato per primo. Lo stesso risulta altresì fondato.
A fronte dell’emergenza sanitaria collegata alla diffusione pandemica del Covid, il Legislatore è intervenuto con l’articolo 83, comma 2, del d.l. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni in legge, disponendo una sospensione dei termini processuali per il periodo dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020; tale termine è stato poi prorogato sino all’11 maggio 2020 dal successivo d.l. 8 aprile 2020, n. 23 (c.d. Cura Italia), anch’esso
convertito in legge, portando la sospensione ad una durata complessiva di 64 giorni.
Nel caso di specie la sentenza appellata era stata depositata dalla CTP di Cosenza in data 03/03/2020 ed è pacifico che non sia stata notificata. Conseguentemente alla sua impugnazione si applica il termine ‘lungo’ semestrale di cui all’art. 327 c.p.c. (nel testo mod. dalla riforma di cui alla l. n. 69/2009).
Tale termine decorreva dalla data di deposito della sentenza di primo grado, rimanendo poi sospeso per 64 gg., così da ricominciare a decorrere dal 12 maggio 2020 e, quindi, intercettando il periodo feriale, doveva altresì computarsi in aggiunta detto periodo di ulteriori 31 giorni.
La sentenza impugnata ha invece, commettendo un grave errore processuale, affermato la non cumulabilità del periodo di sospensione per l’emergenza Covid con quella feriale, il che evidentemente non può in alcun modo predicarsi posto che i due periodi non sono neppure in parte sovrapponibili.
Ne deriva che, mentre il termine per impugnare sarebbe andato ex lege a scadere lunedì 7 dicembre 2020, la Corte di giustizia di secondo grado ha reputato erroneamente la tardività d ell’ appello notificato il 01/12/2020.
Si deve aggiungere, in diritto, che Cass. n. 30397 del 27/10/2021 e Cass. Sez. 5, sent. n. 2095 del 24/01/2023 hanno affermato, ex multis , che ai fini della decorrenza del termine per la proposizione del ricorso per cassazione, la sospensione, prevista dall’art. 83, comma 2, del d.l. n. 18 del 2020, conv. dalla l. n. 27 del 2020 (e, successivamente, dal d.l. n. 23 del 2020, conv. dalla l. n. 40 del 2020), per l’emergenza epidemiologica da Covid-19, si cumula alla sospensione ex l. n. 742 del 1969, perché altrimenti, in caso di termine finale ricadente nel periodo di sospensione feriale, sarebbero frustrate le peculiari esigenze di natura sanitaria poste a fondamento della sospensione dei termini processuali dal 9 marzo
all’11 maggio 2020, pregiudicando il diritto di difesa delle parti legittimate all’impugnazione. (Nello stesso senso anche Cass. n. 37532 del 2021, non massimata, nella cui motivazione si legge che ‘…nel caso della sospensione dei termini c.d. Covid, questa è cessata precedentemente all’inizio del periodo feriale. Ciò vuol dire, con riferimento al caso in esame, che il termine lungo di impugnazione era in corso quando è poi sopraggiunto il periodo feriale, beneficiando pertanto dell’ordinaria sospensione dei termini per l’intero periodo’).
Questo Collegio intende dare continuità a tale principio affermando, conclusivamente, che ai fini del rispetto del termine lungo di impugnazione ex art. 327 c.p.c., al periodo semestrale ivi previsto (nel testo ratione temporis applicabile) devono aggiungersi i 64 giorni di sospensione straordinaria dei termini collegata all’emergenza Covid, dal 9 marzo all’11 maggio 2020, nonché ove il termine così prolungato ricomprenda il periodo di sospensione feriale -l’ulteriore termine di 31 giorni, in quanto sospensione che né funzionalmente né cronologicamente risulta sovrapponibile alla prima.
La fondatezza del primo motivo di ricorso comporta l’assorbimento del secondo mezzo di impugnazione.
La pronuncia impugnata va quindi cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Calabria affinché, in diversa composizione, proceda ad una nuova valutazione del caso attenendosi al principio enunciato. Il giudice del rinvio dovrà altresì procedere all’esame del merito che, a causa della erronea pronuncia in rito, non aveva affrontato, nonché alla regolamentazione delle spese, anche per il presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte, accoglie il primo motivo di ricorso, dichiarando assorbito il secondo;
cassa la decisione impugnata in relazione al motivo accolto; rinvia alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Calabria, in diversa composizione, per un nuovo esame ed al fine di provvedere alla regolamentazione delle spese, comprese quelle del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 21 gennaio 2025