Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 7702 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 7702 Anno 2024
Presidente: PAOLITTO LIBERATO
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 21/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso 5736/2023 proposti da:
RAGIONE_SOCIALE (C.F.: CODICE_FISCALE), con sede in Lamezia Terme in INDIRIZZO, in persona del legale rappresentante pro tempore NOME COGNOME, nato a Sant’Antimo l’DATA_NASCITA (C.F.: CODICE_FISCALE) e residente in Lamezia Terme, alla INDIRIZZO, rappresentata e difesa dall’ AVV_NOTAIO (C.F.: CODICE_FISCALE), in forza di procura speciale rilasciata con atto separato, da considerarsi, ex art. 83, comma 3, c.p.c., in calce al ricorso (pec: EMAIL; fax NUMERO_TELEFONO), ed elettivamente domiciliata in Lamezia Terme presso il suo studio alla INDIRIZZO;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Sindaco p.t., AVV_NOTAIO
Avvisi accertamento Tari – Inammissibilità appello per tardività
NOME, con sede alla INDIRIZZO (P.IVA: P_IVA), rappresentato e difeso, in forza di deliberazione della Giunta Comunale n. 59 del 02.03.2023 e giusta procura alle liti apposta in calce al controricorso, dagli AVV_NOTAIO.ti NOME COGNOME (con studio in Lamezia Terme, alla INDIRIZZO; C.F.: CODICE_FISCALE; pec: EMAIL), NOME COGNOME (con studio in Lamezia Terme, alla INDIRIZZO; C.F.: CODICE_FISCALE; pec: EMAIL) e NOME COGNOME (con studio in Lamezia Terme, alla INDIRIZZO; C.F.: CODICE_FISCALE; pec: EMAIL), tutti del Foro di Lamezia Terme, ed elettivamente domiciliata, in Roma alla INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO ;
-controricorrente –
-avverso la sentenza n. 2363/2022 emessa dalla CTR Calabria in data 25/07/2022 e non notificata;
udita la relazione della causa svolta dal AVV_NOTAIO.
Rilevato che
RAGIONE_SOCIALE impugnava dinanzi alla CTR Calabria la sentenza n. 299/2020 con la quale la CTP di Catanzaro aveva rigettato il suo ricorso proposto avverso due distinti atti di accertamento T.A.R.I. relativi agli anni 2014 e 2015 notificati dal Comune di Lamezia Terme.
La CTR dichiarava inammissibile l’appello in quanto tardivo, rilevando che: 1) essendo stato notificato il 19 novembre 2020 e non risultando notificata la sentenza impugnata, doveva applicarsi, ratione tempori s, il termine semestrale, con decorrenza dalla pubblicazione della sentenza, coincidente con il deposito del 18 febbraio 2020; 2) tra il dies a quo del termine legale di decadenza dall’impugnazione e quello ad quem di scadenza si era inserita la parentesi della sospensione di cui all’articolo 83, comma 2, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni in legge, che aveva disposto, per il periodo dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 (termine, quest’ultimo, poi prorogato all’11 maggio 2020 dal decreto legge 8 aprile 2020, n. 23), la sospensione del decorso dei termini, per cui doveva
aggiungersi alla data di scadenza originaria del termine un numero di giorni (64) pari a quello compreso nel periodo di sospensione legale; 3) non doveva prorogarsi ulteriormente la scadenza del termine in questione in ragione del periodo di sospensione feriale compreso tra I’1 agosto e il 31 agosto 2020, in quanto quest’ultimo era già interamente assorbito dal concorrente decorso della sospensione stabilita in via eccezionale.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la RAGIONE_SOCIALE sulla base di un unico motivo. Il Comune di Lamezia Terme ha resistito con controricorso.
In prossimità dell’adunanza camerale la ricorrente ha depositato memoria illustrativa.
Considerato che
Con l’unico motivo la ricorrente deduce la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 327 cod. proc. civ., 1 l. n. 742 del 1969 (come modificato dall’art. 16 del d.l. n. 132 del 12.9.2014, convertito in l. 10.11.2014, n. 16), 83, commi 2 e 21, d.l. 17.3.2020, n. 18 (convertito con modificazioni in l. 24.4.2020, n. 27), 36 d.l. 8.4.2020, n. 23 (convertito con modificazioni dalla l. 5.6.2020, n. 40), in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per aver la CTR escluso che, oltre ai 64 giorni di cui alla sospensione straordinaria, dovessero altresì aggiungersi, ai fini della determinazione del dies ad quem per la proposizione dell’appello, 31 giorni relativi alla sospensione feriale.
1.1. Il motivo è fondato.
Anche di recente, la Sezione Tributaria ha ribadito il principio, condiviso da questo Collegio, secondo cui <> (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 2095 del 24/01/2023).
Nel caso di specie, invero, la «sospensione COVID-19» è estranea al periodo feriale, in quanto terminata prima dell’inizio di tale periodo.
La ragione della non cumulabilità dei periodi di sospensione speciale in passato sostenuta (trattavasi dei dd.ll. nn. 50/2017 e 98/2011) con la sospensione feriale (già ricompresa in entrambi tali sospensioni) sta nel fatto che l’applicazione ulteriore di un periodo di sospensione ordinario, già ricompreso nel più ampio periodo di sospensione «speciale», avrebbe comportato una sorta di «doppia sospensione» (così Cass., Sez. V, 12 maggio 2021, n. 12488) e sarebbe andato ad incidere sul termine finale ( ad quem ) previsto dalle suddette disposizioni per la cessazione della sospensione stessa in un determinato giorno dell’anno solare (Cass., Sez. VI, 19 ottobre 2021, n. 28927), spostandolo in avanti.
Questa ragione non si ravvisa in un periodo di sospensione che termina prima dell’inizio del periodo feriale. In secondo luogo, l’intreccio e la sovrapposizione della «sospensione COVID-19» a quella feriale rientrano proprio nello spirito e nella finalità delle norme richiamate e, in particolare, in quanto previsto nell’art. 83, comma 2, d.l. n. 18/2020, che ha inteso sospendere in via eccezionale tutte le attività processuali, sospendendo i termini processuali e differendo («è differito») il decorso del termine iniziato durante tale periodo alla scadenza dello stesso. Se lo scopo della norma è quello della sospensione delle attività processuali durante il periodo di 64 giorni indicati (dal 9 marzo all’11 maggio 2020), l’eventuale esclusione dell’applicazion e della sospensione feriale (ove il termine finale cada in tale periodo) andrebbe parzialmente a vanificare (in relazione alla perdita della sospensione) questa sospensione di termini, pregiudicando il diritto di difesa delle parti legittimate ad impugnare, facendo venir meno ex post gli effetti di questa sospensione, che devono invero considerarsi stabilizzati all’atto della conclusione del periodo di sospensione speciale.
Merita di essere confermata, pertanto, la giurisprudenza di questa Corte,
che ritiene cumulabili periodo di sospensione COVID-19 e sospensione feriale (si veda, ex multis , Cass., 29 ottobre 2021, n. 30878; Cass., Sez. I, 13 agosto 2021, nn. 22913, 22915), ove si afferma che «la relazione diacronica tra le due fattispecie legali di sospensione è del resto coerente con la ratio dell’intervento legislativo in materia di emergenza epidemiologica, poiché le esigenze oggettive di natura sanitaria che hanno giustificato (anche) la sospensione dei termini per un determinato periodo di tempo non vengono meno, ovviamente, quando si tratti di attività da compiere in un termine che sia stato già prorogato in precedenza per altra ragione» (Cass., Sez. VI, 27 ottobre 2021, n. 30397; Cass., Sez. VI, 28 settembre 2021, n. 29624).
Non da ultimo, va osservato che la Corte di Giustizia ha ritenuto, in fattispecie del tutto sovrapponibile, che una normativa processuale nazionale che abbia l’effetto di interrompere un termine di impugnazione rispetta il principio di effettività, qualora appaia giustificata dall’obiettivo di garantire il rispetto dei diritti della difesa del convenuto senza rendere eccessivamente difficile il recupero rapido ed efficace dei crediti, come nel caso di una normativa nazionale che abbia sospeso i termini processuali per cinque settimane per la pandemia da COVID-19, normativa che deve ritenersi non ostativa agli articoli 16, 20 e 26 Reg. n. 1896/2006/CE (CGUE 15 settembre 2022, Uniqa, C-18/21, punti 38, 39 e 41).
Nel caso di specie, quindi, essendo stata la sentenza impugnata pubblicata in data 18.2.2020, applicandosi il termine ‘lungo’ di sei mesi di cui all’art. 327 cod. proc. civ., la sospensione ‘Covid’ di 64 giorni e la sospensione feriale di ulteriori 31 giorni, applicabile ratione temporis , il termine ultimo per proporre l’appello andava a scadere in data 23 novembre 2020, con la conseguenza che la notifica dello stesso avvenuta in data 19 novembre 2020 si rivela tempestiva.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso merita di essere accolto, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio della causa, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, in diversa composizione.
P.Q.M.
La Corte, accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria in differente composizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi in data 19.1.2024.