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Sospensione termini processuali: Covid e feriale

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 7702/2024, ha stabilito che la sospensione dei termini processuali dovuta all’emergenza Covid-19 si cumula con la successiva sospensione feriale. Il caso riguardava una società che aveva impugnato avvisi di accertamento TARI. La Corte d’Appello aveva dichiarato l’appello inammissibile per tardività, non calcolando la sospensione feriale. La Cassazione ha ribaltato la decisione, affermando che le due sospensioni, avendo finalità diverse e non sovrapponendosi temporalmente nel caso di specie, devono essere sommate, garantendo così il pieno diritto di difesa.

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Pubblicato il 8 novembre 2025 in Diritto Tributario, Giurisprudenza Tributaria

Sospensione termini processuali: la Cassazione conferma il cumulo tra periodo Covid e feriale

La corretta gestione dei tempi è cruciale nel processo e la normativa sulla sospensione termini processuali può generare dubbi interpretativi, specialmente in contesti eccezionali come la pandemia. Con l’ordinanza n. 7702 del 21 marzo 2024, la Corte di Cassazione ha fornito un chiarimento fondamentale: la sospensione straordinaria per l’emergenza Covid-19 si cumula con quella ordinaria feriale, non la assorbe. Questa decisione riafferma la tutela del diritto di difesa anche in periodi di crisi.

Il caso: un appello ritenuto tardivo

Una società contribuente aveva impugnato una sentenza della Commissione Tributaria Provinciale relativa a due avvisi di accertamento TARI. La Commissione Tributaria Regionale (CTR) aveva dichiarato l’appello inammissibile perché depositato oltre i termini di legge.

Il ragionamento della CTR si basava su un calcolo restrittivo. La sentenza di primo grado era stata pubblicata il 18 febbraio 2020. Il termine lungo per l’appello (sei mesi) sarebbe scaduto il 18 agosto 2020. A questo termine, la CTR aveva aggiunto i 64 giorni della sospensione straordinaria Covid (dal 9 marzo all’11 maggio 2020), ma aveva escluso i 31 giorni della sospensione feriale (1-31 agosto), ritenendoli assorbiti dalla proroga già concessa. Di conseguenza, secondo la CTR, l’appello notificato il 19 novembre 2020 era tardivo.

Cumulabilità della sospensione termini processuali Covid e Feriale

La società ha presentato ricorso in Cassazione, sostenendo che la CTR avesse errato nel non sommare anche il periodo di sospensione feriale. La Suprema Corte ha accolto il ricorso, basando la sua decisione su principi consolidati e sulla specifica ratio delle norme emergenziali.

Secondo gli Ermellini, la sospensione Covid-19 e quella feriale hanno finalità e presupposti completamente diversi. La prima era volta a fronteggiare un’emergenza sanitaria eccezionale, sospendendo tutte le attività processuali per proteggere la salute pubblica. La seconda, invece, è una previsione ordinaria che garantisce un periodo di riposo agli operatori del diritto. In questo specifico caso, inoltre, i due periodi non si sovrapponevano: la sospensione Covid terminava l’11 maggio 2020, ben prima dell’inizio di quella feriale il 1° agosto 2020.

Le Motivazioni della Corte di Cassazione

La Corte ha chiarito che escludere il cumulo vanificherebbe lo scopo della normativa emergenziale. Se il periodo feriale non venisse aggiunto, le parti il cui termine scadeva in quel periodo si vedrebbero private di una porzione della sospensione straordinaria, con un’evidente lesione del diritto di difesa. La ragione della non cumulabilità sostenuta in passato per altre sospensioni speciali era legata al fatto che queste includevano già il periodo feriale, creando una ‘doppia sospensione’. Questa situazione non si verifica nel caso della sospensione Covid-19 del 2020, che è terminata prima dell’inizio del periodo feriale.

La Cassazione ha affermato che la relazione diacronica tra le due normative è coerente con la ratio dell’intervento legislativo. Le esigenze sanitarie che hanno giustificato la sospensione Covid non vengono meno solo perché un termine è stato già prorogato per un’altra ragione. Pertanto, il calcolo corretto del termine ultimo per l’appello doveva includere sia i 64 giorni della sospensione Covid sia i 31 giorni della sospensione feriale. Aggiungendo entrambi i periodi alla data di pubblicazione della sentenza (18 febbraio 2020), il termine finale per l’impugnazione scadeva il 23 novembre 2020. L’appello, notificato il 19 novembre 2020, era quindi perfettamente tempestivo.

Conclusioni e Implicazioni Pratiche

La decisione della Cassazione ha un’importante valenza pratica. Stabilisce un principio di chiarezza fondamentale per avvocati e contribuenti, confermando che le sospensioni straordinarie, nate da esigenze eccezionali, non annullano i diritti processuali ordinari, come quello legato alla sospensione feriale, a meno che non vi sia una sovrapposizione temporale. La Corte ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Calabria per una nuova valutazione del merito della controversia. Questo pronunciamento rafforza la tutela del diritto di difesa, assicurando che le garanzie processuali non vengano indebitamente compresse, nemmeno in periodi di emergenza.

La sospensione dei termini processuali per l’emergenza Covid-19 si somma a quella feriale?
Sì. La Corte di Cassazione ha stabilito che i due periodi di sospensione sono cumulabili, in quanto rispondono a finalità diverse e, nel caso specifico del 2020, non si sovrapponevano temporalmente.

Perché la Corte ha ritenuto le due sospensioni cumulabili?
La Corte ha motivato che la sospensione Covid aveva lo scopo di tutelare la salute pubblica durante un’emergenza, mentre la sospensione feriale è una previsione ordinaria per il riposo degli avvocati. Escludere il cumulo avrebbe pregiudicato il diritto di difesa, vanificando parzialmente gli effetti della sospensione emergenziale.

Qual è stata la conseguenza pratica della decisione nel caso di specie?
La conseguenza è stata l’annullamento della sentenza che dichiarava l’appello inammissibile per tardività. Calcolando correttamente il termine, sommando sia i 64 giorni della sospensione Covid sia i 31 giorni della sospensione feriale, l’appello della società è risultato tempestivo. La causa è stata quindi rinviata al giudice di secondo grado per l’esame del merito.

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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