Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 10152 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 10152 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: CANDIA COGNOME
Data pubblicazione: 15/04/2024
SOSPENSIONE TERMINI APPELLO EX D.L. 18/2020
sul ricorso iscritto al n. 7740/2023 del ruolo generale, proposto
DA
RAGIONE_SOCIALE (codice fiscale CODICE_FISCALE), con sede legale in Roma, alla INDIRIZZO, in persona del procuratore speciale, NOME COGNOME, giusta atto per AVV_NOTAIO del 2 maggio 2022 (rep. 177893 -racc. 11776), rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO (codice fiscale CODICE_FISCALE), in forza di procura speciale nomina poste in calce al ricorso, domiciliato in Roma, alla INDIRIZZO, presso la studio dell’AVV_NOTAIO.
– RICORRENTE –
CONTRO
NOME (codice fiscale CODICE_FISCALE), nata a Palermo il DATA_NASCITA, rappresentata e difesa, in ragione di procura speciale nomina poste in calce al controricorso, dall’AVV_NOTAIO (codice fiscale CODICE_FISCALE),
domiciliata, ai sensi dell’art. 366, secondo comma, cod. proc. civ. presso la cancelleria della Corte di Cassazione.
– CONTRORICORRENTE – per la cassazione della sentenza n. 1889/12/2023 della Corte di giustizia tributaria di II grado della Sicilia, depositata il 24 febbraio 2023, non notificata.
UDITA la relazione svolta all’udienza camerale del 23 novembre 2023 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
RILEVATO CHE:
oggetto di controversia sono le pretese di cui alla comunicazione preventiva di fermo amministrativo, con cui l’agente della riscossione minacciava l’applicazione della suddetta misura in relazione al mancato pagamento dei crediti contenuti nelle cartelle esattoriali ivi richiamate;
la Corte di giustizia tributaria di II grado della Sicilia dichiarava inammissibile l’appello proposto dall’RAGIONE_SOCIALE, assumendo che:
la documentazione prodotta non era sufficiente a fornire la prova della rituale notificazione RAGIONE_SOCIALE cartelle impugnate, essendo stata prodotta semplicemente la distinta di accettazione dell’operatore privato, ‘RAGIONE_SOCIALE‘, e non anche il relativo avviso di ricevimento prescritto dall’art. 149 cod. proc. civ. e dalle disposizioni della legge 20 novembre 1982, num. 890, con conseguente «inesistenza della notificazione » (così nella sentenza impugnata);
l’atto di appello notificato il 14 luglio 2020, a fronte di una sentenza depositata 12 novembre 2019, era da considerarsi tardivo, anche considerando i termini di sospensione di cui all’art. 83 d.l. 17 marzo 2020, n. 18 e successiva proroga;
l’RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione avverso detta pronuncia con ricorso notificato il 31 marzo 2023, formulando due motivi di impugnazione;
NOME COGNOME ha resistito con controricorso depositato il 4 maggio 2023
CONSIDERATO CHE:
con il primo motivo di ricorso la ricorrente ha dedotto, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., la nullità della sentenza impugnata per errata applicazione dell’art. 83 d.l. 17 marzo 2020, n. 18 e 36 d.l. 8 aprile 2020, n. 23, ponendo in rilievo che il termine ultimo per proporre appello scadeva il 15 luglio 2020, con conseguente tempestività del gravame notificato il 14 luglio 2020;
con la seconda censura l’RAGIONE_SOCIALE ha denunciato, in via gradata e nel merito, sempre in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., la violazione dell’art. 26 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, 139, quarto comma, cod. proc. civ. e «della L.890/1982 », rappresentando che le modalità di notifica di tre RAGIONE_SOCIALE quattro cartelle opposte era avvenuta ai sensi dell’articolo 60, comma 1, lett. b -bis, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 nel 1973, che prevede solo l’invio al destinatario di una comunicazione informativa mediante raccomandata semplice, senza avviso di ricevimento richiamando sul punto anche la previsione dell’articolo 139, quarto comma, cod. proc. civ., chiedendo, infine, di revocare la sentenza anche perché il procedimento notificatorio RAGIONE_SOCIALE cartelle di pagamento non prevede che lo stesso non possa essere affidato a Poste Italiane;
il ricorso va accolto in relazione al suo primo motivo, subito avvertendo, per quanto la difesa della ricorrente abbia articolato la seconda censura «in via gradata», che la valutazione della Corte territoriale sulle notifiche RAGIONE_SOCIALE cartelle ha costituito un esercizio del tutto superfluo, tenuto conto del valore pregiudiziale ed assorbente
della ritenuta inammissibilità dell’appello, che, a prescindere dalla sua correttezza o meno, sollevava il Giudice d’appello da ogni ulteriore onere;
3.1. questa Corte ha, difatti, più volte chiarito che la declaratoria di inammissibilità (della domanda o del gravame) definisce e chiude il giudizio, per modo che le ulteriori considerazioni di merito che siano state svolte nella sentenza, provenendo da un giudice che si è già spogliato della potestas iudicandi in relazione al merito della fattispecie controversa, non possono attingere al rango di autonoma (o addirittura esclusiva) ratio decidendi della decisione » (così, anche da ultimo, Cass. Sez. L., 11 ottobre 2022, n. 29529) e sono, quindi, prive di effetti giuridici, con la conseguenza che la parte soccombente non ha l’onere, né l’interesse ad impugnarle, essendo invece tenuta a censurare la dichiarazione d’inammissibilità, la quale costituisce l’unica vera ragione della decisione (cfr. ex plurimis, Cass. Sez. I, 16 giugno 2020, n. 11675, che richiama Cass., Sez. Un., 30 ottobre 2013, n. 24469; Cass., Sez. VI, 19 dicembre 2017, n. 30393; Cass., Sez. III, 20 agosto 2015, n. 17004);
il primo motivo -come si diceva -risulta fondato, giacchè il termine lungo di sei mesi, decorrente dal deposito della sentenza di primo grado (12 novembre 2019), scadeva il 15 luglio 2020, alla luce del combinato disposto degli artt. 83 d.l. 17 marzo 2020, n. 18 e 36 d.l. 8 aprile 2020, n. 23 (che ha previsto la sospensione dei termini processuali dl 9 marzo 2020 all’11 maggio 2020 e quindi per 64 giorni), con la conseguenza che l’appello, pacificamente notificato il 14 luglio 2020, era da considerarsi tempestivo;
la sentenza impugnata va, quindi, cassata in relazione al motivo accolto e la causa rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia -in diversa composizione -che provvederà anche a regolare le spese del presente grado di giudizio;
P.Q.M.
accoglie il primo motivo di ricorso, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di II grado della Sicilia -in diversa composizione – che provvederà anche a regolare le spese del presente grado di giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 23 novembre