Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 8957 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 8957 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 04/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 4761/2016 R.G. proposto da: COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio l’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (P_IVA) che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. SICILIA-PALERMOSEZ.DIST. SIRACUSA n. 3712/2015 depositata il 08/09/2015.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/11/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
COGNOME NOME , esercente l’attività di commercio di autoveicoli in regime di contabilità semplificata, era sottoposto a controllo dei redditi dichiarati per l’anno 2004, all’esito del quale era emerso uno scostamento dagli studi di settore di cui all’art. 62bis del D.L. 30 agosto 1993 n. 331, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 ottobre 1993 n. 427.
Invitato a contraddittorio anche ai fini di eventuale adesione, la relativa procedura non sortiva esito.
Pertanto, l’RAGIONE_SOCIALE Finanziaria emetteva avviso di accertamento, notificato in data 3 dicembre 2009, con il quale rideterminava il reddito imponibile d’impresa per l’anno 2004 in euro 40.457,00 (reddito accertato), a fronte di un reddito dichiarato di euro 8.389,00.
Il contribuente proponeva ricorso addì 26 gennaio 2010 (cfr. p. 2 del ricorso per cassazione), accolto dalla Commissione Tributaria Provinciale di Siracusa con la sentenza n. 285 del 07/04/2011 depositata il 23 giugno 2011.
Avverso la suddetta sentenza l’RAGIONE_SOCIALE finanziaria proponeva appello in data 13 febbraio 2013.
Con sentenza n. 3712/16/2015 del 21 luglio 2014, depositata in data 8 settembre 2015, la Commissione Tributaria Regionale della Regione siciliana-Sezione Distaccata di Siracusa, accoglieva parzialmente l’appello.
In particolare, rigettava l’eccezione preliminare di intempestività dell’appello, affermando: ‘ a seguito del D.L. 6.07.11 n.98 , ex art. 39 c. 12, i termini per la proposizione dei ricorsi e di appelli pendenti alla data del 31.12.11, dinnanzi alle commissioni tributarie …, sono sospesi, in via generale, sino al
30.06.12, limitatamente alle liti di importo superiore ad euro 20.000,00, come definite dall’art. 16 della L. 289/02. Orbene, osserva il Collegio per effetto dell’art. 327 c.p.c. c. 1, l’appello dell’Ufficio poteva essere proposto entro il termine ultimo del 15.02.13. Pertanto acclarato che la notifica del gravame alla controparte è avvenuta in data 13.02.15 la proposizione dell’appello dell’Ufficio è tempestiva’.
Nel merito, riconosciuta la necessità di applicare “i dovuti temperamenti” in relazione alla fattispecie concreta, e preso atto del trasferimento dell’azienda come dedotto in atti e dell’eccessivo indebitamento del contribuente, riteneva ‘equo fissare il m.o.l. nella misura del 12,50% sul costo del venduto’, rideterminando per l’effetto ricavi e reddito d’impresa.
Propone ricorso per cassazione il contribuente con quattro motivi. Resiste l’RAGIONE_SOCIALE con controricorso.
Considerato che:
Con il primo motivo di ricorso si denuncia: violazione e falsa applicazione dell’art. 327 cod. proc. civ. e dell’art. 38 D.Lgs. n. 546 del 1992, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. ‘ La motivazione sopra esposta nella parte in cui effettua il compiuto del termine utile per l’impugnazione è illegittima e si pone in contrasto con i principi che disciplinano il criterio di calcolo, con riferimento alle ipotesi di sospensione del processo’. ‘Nel caso di specie, la sentenza di primo grado fu depositata, quindi pubblicata, in data 23 giugno 2011, onde dal 24 giugno 2011 iniziavano a decorrere i sei mesi entro i quali, a pena di decadenza, doveva proporsi appello avverso la stessa. Senonché, il D.L. 6 luglio 2011 n. 98, convertito in L. 15 luglio 2011 n. 111 , stabilì all’art. 39, 12° comma, che le c.d. liti minori , pendenti alla data del 1° maggio 2011 dinanzi alle commissioni tributarie ‘ potessero essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio, con il pagamento RAGIONE_SOCIALE somme
determinate ai sensi dell’art. 16 della legge 27 dicembre 2002 n. 289 . l medesimo comma dell’art. 39 proseguiva, alla lettera c), sospendendo altresì, per le liti fiscali come prima individuate e sino al 30 giugno 2012, ‘i termini per la proposizione di ricorsi, appelli, controdeduzioni, ricorsi per cassazione, controricorsi e ricorsi in riassunzione, compresi i termini per la costituzione in giudizio”. ‘Ne discende che il corretto computo dei termini imponeva di dare rilievo al tempo intercorso tra il deposito della sentenza 23.06.11 e l’inizio della fase di sospensione, avvenuta con D.L. 06.07.11 n. 98. Dal 23.06.11 al 06.07.11 erano già decorsi 11 gg., i quali cessata la fase di sospensiva (30.06.12) dovevano essere utilmente computati ‘. Donde la tardività della notifica.
Il motivo è fondato e merita accoglimento.
L’art. 39, comma 12, lett. c), d.l. n. 98 del 2011, conv. con mod. dalla l. n. 111 del 2011, recita:
Le liti fiscali che possono essere definite ai sensi del presente comma sono sospese fino al 30 giugno 2012. Per le stesse sono altresì sospesi, sino al 30 giugno 2012 i termini per la proposizione di ricorsi, appelli, controdeduzioni, ricorsi per cassazione, controricorsi e ricorsi in riassunzione, compresi i termini per la costituzione in giudizio.
Detto articolo è rimasto immutato dal giorno della pubblicazione del d.l. in Gazzetta Ufficiale – 6 luglio 2011 – ad oggi.
Nel caso di specie, la sentenza della CTP è stata pubblicata, pacificamente, il 23 giugno 2011.
Dal 23 giugno 2011 al 6 luglio 2011, giorno in cui è cominciata la sospensione ex art. 39, comma 12, lett. c), d.l. n. 98 del 2011, sino al 30 giugno 2012, erano già decorsi 13 giorni.
Deve poi considerarsi che:
-per i giudizi instaurati in primo grado dopo il 4 luglio 2009, il termine lungo per l’impugnazione è stato ridotto da un anno a sei mesi ex art. 58 della l. n. 69 del 2009;
-l’art. 155, comma 2, cod. proc. civ. stabilisce che per il computo dei termini a mesi o ad anni si osserva il calendario comune e dunque non si contano i giorni che compongono il mese, ma solo il mese o l’anno di per sé considerati;
-l’art. 155, comma 4, cod. proc. civ., in tema di proroga della scadenza nella giornata di sabato, è stato introdotto dall’art. 2, comma 2, l. n. 263 del 2005 ed il comma 4 di quest’ultimo articolo prevede l’applicabilità della novella ai procedimenti instaurati dopo il 1° marzo 2006;
-l’art. 1 l. n. 742 del 1969, nel testo in vigore fino all’11 novembre 2014, così recitava:
Il decorso dei termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie ed a quelle amministrative è sospeso di diritto dal 1° agosto al 15 settembre di ciascun anno, e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l’inizio stesso è differito alla fine di detto periodo.
In ragione di tutto quanto innanzi, a fronte del deposito della sentenza di primo grado in data 23 giugno 2011, il termine lungo semestrale ex artt. 38, comma 3, D.Lgs. n. 546 del 1992 e 327 cod. proc. civ. soggiaceva a sospensione ex art. 39, comma 12, lett. c), d.l. n. 98 del 2011 dal 6 luglio 2011 al 30 giugno 2012, per un totale di giorni 361 (tenuto conto che nel 2012 febbraio contava giorni 29), ed altresì a sospensione feriale ex art. 1 l. n. 742 del 1969, nel testo ‘ratione temporis’ vigente, per un totale di giorni 46, andando pertanto a scadere sabato 2 febbraio 2013, prorogato al successivo lunedì 4: p ertanto, il ricorso in appello, notificato, stando all’accertamento contenuto nella sentenza impugnata, solo il 13 era tardivo ed avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile.
L’accoglimento del primo motivo di ricorso comporta l’assorbimento di tutti gli altri, volti a denunciare, il secondo, violazione della disciplina sugli studi di settore, sul rilievo dell” inidoneità dei valori risultanti dagli studi di settore a supportare da soli l’accertamento da parte dell’Ufficio’; il terzo, omesso esame di fatti decisivi e controversi, per aver la CTR mancato di considerare la circostanza ‘ costituita dalla sussistenza di ‘pagamenti di clienti di fatto non avvenuti a causa del protesto dei relativi assegni consegnati … nell’anno in questione assegni versati per circa €. 53.000.00 … sono andati in protesto”; e, il quarto, illegittimo ricorso, da parte della CTR, all’equità, nella rideterminazione del reddito d’impresa.
In definitiva, in accoglimento del primo motivo di ricorso, la sentenza impugnata va cassata senza rinvio e, decidendosi la causa nel merito, deve essere dichiarata l’inammissibilità, per tardività, dell’atto di appello agenziale.
Conseguentemente si compensano tra le parti le spese dei grado di merito.
Quelle del presente grado seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri.
In relazione al motivo accolto, cassa la sentenza impugnata e, decidendo la causa nel merito, dichiara inammissibile l’appello proposto dall’RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Siracusa n. 285 del 07/04/2011 depositata il 23 giugno 2011.
Compensa tra le parti le spese dei gradi di merito.
Condanna l’RAGIONE_SOCIALE a rifondere a COGNOME NOME le spese del presente grado, liquidate in euro 2.500, oltre euro 200 per esborsi, 15% a titolo di contributo forfettario ed accessori, se ed in quanto dovuti.
Così deciso a Roma, lì 8 novembre 2023.