Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 6162 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 6162 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME FILIPPO
Data pubblicazione: 07/03/2024
Oggetto: tributi – appello
–
sospensione termini
dei
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 29812/2021 R.G. proposto da:
COGNOME NOME (C.F. CODICE_FISCALE), rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO (C.F. CODICE_FISCALE) in virtù di procura speciale in calce al ricorso, elettivamente domiciliato presso il domicilio digitale EMAIL
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE (C.F. CODICE_FISCALE), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Calabria, n. 1578/04/2021, depositata in data 12 maggio 2021; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27 febbraio 2014 dal Consigliere Relatore NOME COGNOME .
RILEVATO CHE
Il contribuente COGNOME NOME ha impugnato una cartella di pagamento emessa a seguito di controllo delle dichiarazioni del periodo di imposta 2011, ricorso che è stato rigettato dalla CTP di Vibo Valentia.
La CTR della Calabria, con sentenza qui impugnata, ha dichiarato inammissibile l’appello del contribuente per tardività, per essere stato l’appello notificato in data 14 novembre 2017, a fronte del deposito della sentenza impugnata in data 21 novembre 2016, pronunciatasi su ricorso proposto nel 2015.
Propone ricorso per cassazione il contribuente, affidato a un unico motivo; l’Ufficio si è costituito in giudizio ai soli fini della partecipazione all’udienza di discussione.
CONSIDERATO CHE
Con l’unico motivo il ricorrente deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., violazione dell’art. 11 d.l. 24 aprile 2017, n. 50, per non avere il giudice di appello rilevato la sospensione dei termini processuali. Osserva parte ricorrente che il termine di impugnazione della sentenza di primo grado è scaduto in data 22 maggio 2017, in pendenza dell’art. 11 d.l. n. 50/2017, per cui trattandosi di sospensione ex lege -e vertendosi in tema di controversia rientranti nella suddetta ipotesi di sospensione, il giudice di appello avrebbe dovuto tenere conto della sospensione dei termini processuali, per cui la proposizione del ricorso in appello in data 14 novembre 2017 deve ritenersi tempestiva.
Il ricorso è fondato . Dispone l’art. 11, comma 9, d.l. n. 50/2017 « per le controversie definibili sono sospesi per sei mesi i termini di
impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione che scadono dalla data di entrata in vigore del presente articolo fino al 30 settembre 2017 ». Le controversie definibili sono tutte quelle attribuite alla giurisdizione tributaria in cui sia parte l’RAGIONE_SOCIALE delle entrate pendenti in ogni stato e grado del giudizio e, quindi, non definite (Cass., Sez. V, 13 settembre 2022, n. 26939); nel qual caso, la sospensione dei termini di impugnazione opera ipso iure (Cass., Sez. VI, 7 maggio 2019, n. 11913).
Pertanto, trattandosi di sentenza depositata in data 21 novembre 2016, il cui termine scadeva alla data del 22 maggio 2017, il termine doveva considerarsi sospeso di sei mesi, per cui la proposizione del ricorso -come accertato dalla sentenza impugnata -in data 14 novembre 2017 (data rilevante per il notificante), deve considerarsi tempestiva
Il ricorso va, pertanto, accolto, cassandosi la sentenza impugnata con rinvio ai fine dell’esame dell’appello, nonché per la regolazione delle spese processuali del giudizio di legittimità.
P. Q. M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Calabria, in diversa composizione, anche per la regolazione e la liquidazione delle spese processuali.
Così deciso in Roma, in data 27 febbraio 2024