Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 14624 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 14624 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 31/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 21479/2022 R.G. proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa ex lege da ll’Avv ocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata in Roma, alla INDIRIZZO
-ricorrente – contro
AVVISO DI ACCERTAMENTO IRPEF 2012
NOME COGNOMEC.F. CODICE_FISCALE, rappresentato e difeso nel giudizio d’appello dall’Avv. NOME COGNOME
-intimato-
Avverso la sentenza della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA BASILICATA, n. 165/2022, depositata in data 6/6/2022; Udita la relazione della causa svolta dal consigliere dott. NOME
Napolitano nella camera di consiglio del 19 marzo 2025;
Fatti di causa
NOME COGNOME (d’ora in avanti, anche ‘il contribuente’ ) impugnò l’avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 2012 con il quale l’Agenzia delle Entrate esercitò una ripresa fiscale ai fini Irpef.
La C.T.P. di Potenza accolse il ricorso avendo ritenuto inesistente la notifica dell’atto impugnato per mancanza, nella relata di notifica, della sottoscrizione del messo notificatore.
Propose appello l’Agenzia delle Entrate, usufruendo della sospensione del termine per impugnare ex art. 6, comma 11, del d.l. n. 119 del 2018.
Nel contraddittorio con il contribuente, la C.T.R. territoriale dichiarò inammissibile l’appello per tardività.
Avverso la sentenza d’appello, l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un solo motivo.
Il contribuente è rimasto intimato.
Ragioni della decisione
1.Con l’unico motivo di ricorso, rubricato ‘Violazione dell’art. 6 , comma 11, del d.l. n. 119/2018 (in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.) ‘, l’Agenzia delle Entrate censura la sentenza impugnata per
aver ritenuto che la sospensione dei termini per impugnare avrebbe operato solo nel caso in cui il contribuente avesse presentato una domanda di definizione delle liti pendenti.
1.1. Il motivo è fondato.
Il comma 11 dell’art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 dispone che ‘per le controversie definibili sono sospesi per nove mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione, nonché per la proposizione del controricorso in Cassazione che scadono tra la data di entrata in vigore del presente decreto e il 31 luglio 2019’ .
La disposizione deve essere intesa nel senso che la sospensione dei termini di impugnazione opera in relazione a tutte le controversie astrattamente suscettibili di definizione agevolata secondo il d.l. n. 119 del 2018, a prescindere dalla presentazione della domanda.
2. La sentenza è cassata e la causa è rinviata, anche per le spese, alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Basilicata che, in diversa composizione, regolerà anche le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Basilicata, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 19 marzo 2025.