Sentenza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 15128 Anno 2025
Civile Sent. Sez. 5 Num. 15128 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 06/06/2025
ATTO DI IRROGAZIONE SANZIONI -IRPEF 2011.
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 5568/2023 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE in persona del Direttore protempore, domiciliata in Roma, INDIRIZZO presso l’Avvocatura generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ex lege ,
-ricorrente – contro
CURATELA DEL FALLIMENTO RAGIONE_SOCIALE LIQUIDAZIONE, in persona del Curatore, non costituita,
-intimata – avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia n. 7301/12/2022, depositata il 1° settembre 2022; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 6 febbraio 2025 dal consigliere relatore dott. NOME COGNOME
dato atto che il Pubblico Ministero, in persona del sost. proc. gen. dott. NOME COGNOME ha chiesto l’accoglimento del ricorso;
FATTI DI CAUSA
L’Agenzia delle Entrate Direzione regionale della Sicilia notificava, in data 22 dicembre 2016, alla RAGIONE_SOCIALE.RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, atto di contestazione n. CODICE_FISCALE con il quale veniva irrogata la sanzione di € 50.000,00 ai sensi dell’art. 8, comma 3bis , d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471.
In particolare, all’esito di una verifica fiscale operata dalla Guardia di Finanza -Compagnia di Gela, veniva accertata, per l’anno 2011, una maggiore imposta IRES per € 7.186.081,00, ed una maggiore IRAP per € 1.259.254,00, con applicazione di una sanz ione unica di € 7.601.044,50, oltre accessori come per legge.
L’Ufficio contestava alla società contribuente: a ) l’indebita deduzione, per un importo di € 25.532.733,26, di costi relativi ad operazioni di acquisto intervenute con soggetti economicocommerciali aventi sede in paesi c.d. black-list; b ) l’omessa contabilizzazione di ulteriori ricavi per un totale di € 598.470,32, a seguito di errata registrazione di importi derivanti da cambi di moneta dollaro/euro. Secondo quanto indicato a pag. 9 del processo verbale, «i costi derivanti da fornitori aventi sedi in P aesi a fiscalità privilegiata indicati nel quadro RF30, pari ad € 23.630.208,00, risultano inferiori rispetto a quelli reali determinati dagli operanti per un importo complessivo di € 27.759.274,45». Di conseguenza, l’Ufficio procedeva ad irrogare la sanzione suddetta.
La società contribuente impugnava il suddetto avviso di accertamento dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Palermo la quale, con sentenza n. 5117/05/2018, pronunciata il 28 settembre 2018 e depositata in segreteria il 7 novembre 2018, accoglieva il ricorso -ritenendo fondata l’eccezione di violazione dell’art. 110, comma 11, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, con riferimento alla mancata comunicazione dell’avviso ivi previsto annullando l’atto impugnato e compensando le spese di lite.
Interposto gravame dall’Agenzia delle Entrate, la Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, con sentenza n. 7301/12/2022, pronunciata il 20 settembre 2021 e depositata in segreteria il 1° settembre 2022, ritenendo l’appello tardivo, in quanto proposto oltre il termine previsto dall’art. 327, comma 1, c.p.c., rigettava l’appello, compensando le spese di giudizio .
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate , sulla base di un unico motivo (ricorso notificato il 1° marzo 2023).
Non si è costituita in giudizio la Curatela del RAGIONE_SOCIALE in liquidazione (stante l’intervenuto fallimento, nelle more, della società contribuente), rimasta intimata.
Con decreto del 20 novembre 2024 è stata fissata per la discussione del ricorso l’udienza pubblica del 6 febbraio 2025.
All’udienza suddetta è intervenuto il Pubblico Ministero, in persona del sost. proc. gen. dott. NOME COGNOME che ha concluso per l’accoglimento del ricorso .
E’ comparso altresì l’Avvocato dello Stato NOME COGNOME in rappresentante dell’Agenzia delle Entrate, che ha concluso come da verbale in atti.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrate deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 327 c.p.c., in combinato disposto con l’art. 6, comma 11, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, conv. dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, in relazione all’art. 360, comma 1, num. 4), c.p.c.
Deduce, in particolare, la ricorrente che la C.T.R., nel dichiarare l’inammissibilità dell’appello per tardività, aveva omesso di considerare, nel calcolo dei termini di impugnazione, la sospensione prevista dall’art. 6, comma 11, d.l. n. 119/2018.
2. Il motivo è fondato.
Nel caso di specie, si verte indubbiamente in un’ipotesi di controversia definibile ai sensi dell’art. 6, comma 1, d.l. n. 119/2018, conv. dalla l. n. 136/2018, in quanto oggetto del giudizio è un ‘atto impositivo’.
Il comma 11 del citato art. 6 testualmente recita: «Per le controversie definibili sono sospesi per nove mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione, nonché per la proposizione del controricorso in Cassazione che scadono tra la data di entrata in vigore del presente decreto e il 31 luglio 2019».
La suddetta disciplina è applicabile al caso di specie, in quanto il termine per proporre appello sarebbe scaduto il 7 maggio 2019 (in quanto la sentenza di primo grado era stata depositata il 7 novembre 2018), e quindi in un periodo ricompreso tra la data di entrata in vigore del d.l. n. 119/2018 (24 ottobre 2018) ed il 31 luglio 2019.
Sul punto, è stato affermato da questa Corte che «in tema di definizione agevolata delle liti fiscali, la sospensione del termine
per impugnare, prevista dall’art. 6, comma 11, del D.L. n. 119 del 2018, conv. dalla L. n. 136 del 2018, opera automaticamente, a prescindere dal concreto intento della parte privata di avvalersene, e si cumula con quella dei termini processuali per l’emergenza epidemiologica da Covid-19, ma non con la sospensione feriale, che resta interamente assorbita dalla sospensione prevista nell’ambito dei procedimenti di definizione agevolata, in ragione della natura eccezionale di quest’ultima» (Cass. 9 novembre 2022, n. 33069; v. anche Cass. 8 agosto 2024, n. 22502).
Conseguentemente, il nuovo termine per proporre appello, applicandosi la sospensione in questione (e senza la sospensione feriale) era quello del 7 febbraio 2020; essendo stato l’appello notificato il 5 febbraio 2020, il suddetto atto era quindi da ritenere tempestivo.
Consegue l’accoglimento del ricorso. La sentenza impugnata deve quindi essere cassata, con rinvio, per nuovo giudizio, alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, la quale provvederà anche alla regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.
P. Q. M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, per nuovo giudizio, alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, anche per la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 6 febbraio 2025.