Sentenza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 3262 Anno 2026
Civile Sent. Sez. 5 Num. 3262 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 13/02/2026
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, con sede in Roma, in persona del Direttore AVV_NOTAIO pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura AVV_NOTAIO dello Stato, ove per legge domicilia in Roma, INDIRIZZO;
-ricorrente –
contro
COGNOME NOME rappresentato e difeso, giusta procura in calce al controricorso, dall’AVV_NOTAIO che ha indicato indirizzo p.e.c.;
-controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell ‘ABRUZZO n.381/2020, depositata il 20/07/2020;
udita la relazione della causa svolta alla pubblica udienza del 19 novembre 2025 dal consigliere NOME COGNOME;
Tributi- Processo- Tardività- sospensione termini ex art.6, c.11, d.l. n.119/2018.
udito il Pubblico Ministero in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso;
udito l’AVV_NOTAIO per la ricorrente.
FATTI DI CAUSA
Nella controversia avente ad oggetto l’impugnazione da parte di NOME COGNOME di avviso di accertamento, relativo a IRPEF dell’anno di imposta 2009, derivante dall’applicazione della presunzione di distribuzione di utili extracontabili a seguito di accertamento a carico della RAGIONE_SOCIALE della quale il contribuente era socio con quota del capitale sociale pari al 50%, la Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo, con la sentenza indicata in epigrafe, dichiarava inammissibile, perché tar divo, l’appello proposto dall’RAGIONE_SOCIALE avverso la decisione di primo grado che aveva accolto il ricorso proposto dal contribuente.
Avverso la sentenza l’RAGIONE_SOCIALE propone , articolando unico motivo, ricorso cui resiste, con controricorso, NOME COGNOME.
3.Rimessa la trattazione della causa alla pubblica udienza del 19 novembre 2025, il P.M., nella persona del AVV_NOTAIO procuratore generale NOME COGNOME, ha depositato memoria concludendo per l’accoglimento del ricors o.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Con unico motivo di ricorso -rubricato: violazione dell’art.6, c.11 d.l. n.119/18 conv. in L. n.136/18 (in relazione all’art.360, n.3 c.p.c.) -l’RAGIONE_SOCIALE evidenzia l’ error in procedendo perpetrato dalla RAGIONE_SOCIALE.T.R. nell’avere dichiarato l’appello inammissibile , perché tardivo, laddove al giudizio era applicabile la sospensione dei termini di impugnazione come prevista dalla disciplina della definizione RAGIONE_SOCIALE controversie pendenti alla data della sua entrata in vigore.
1.1. Va preliminarmente rigettata l’eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di autosufficienza sollevata dal controricorrente. Le Sezioni Unite della Corte hanno chiarito, infatti, che il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 366, primo comma, n. 6) cod. proc. civ., quale corollario del requisito di specificità dei motivi – anche alla luce dei principi contenuti nella sentenza della Corte EDU Succi e altri c. Italia del 28 ottobre 2021 – non deve essere interpretato in modo eccessivamente formalistico, così da incidere sulla sostanza stessa del diritto in contesa, e non può, pertanto, tradursi in un ineluttabile onere di integrale trascrizione degli atti e documenti posti a fondamento del ricorso, insussistente laddove nel ricorso sia puntualmente indicato il contenuto degli atti richiamati all’interno RAGIONE_SOCIALE censure, e sia specificamente segnalata la loro presenza negli atti del giudizio di merito (Cass. Sez. U. 18/03/2022, n. 8950).
Il ricorso in esame contiene tutto quanto necessario a porre il giudice di legittimità in condizione di avere completa cognizione della controversia e del suo oggetto, nonché di cogliere il significato e la portata RAGIONE_SOCIALE censure contrapposte.
La ricorrente, inoltre, ha esplicitato quale sia, per la parte rilevante, il contenuto degli atti o dei documenti menzionati.
La censura, oltre che ammissibile, è fondata. Nel giudizio trovava, infatti, applicazione la sospensione dei termini di impugnazione prevista dall’art. 6 , comma 11, del decreto legge n.119/18 convertito dalla legge 136/18.
Si tratta, invero, di controversia attribuita alla giurisdizione tributaria in cui è parte l’RAGIONE_SOCIALE avente ad oggetto atto impositivo non vertente sulle materie escluse dalla legge (v. commi 1 e 5 dell’art. 6 del decreto legge n.119/18).
2.1 E, sul punto, va disattesa la difesa articolata, in controricorso, dal contribuente il quale deduce che la RAGIONE_SOCIALE.T.R. non avrebbe applicato la
detta sospensione perché in giudizio era stata sollevata questione (diritto ad usufruire della riduzione dei tributi prevista dagli interventi normativi di favore emessi a seguito del sisma che aveva colpito l’Abruzzo) che comportava la ricomprensione dell a controversia nella tipologia relativa a illegittimi aiuti di Stato, esclusa dalla definizione agevolata dal comma 5, lett. b, del citato art.6.
L’atto impugnato nella presente controversia non riguarda, invero, azione di recupero ovvero di disconoscimento di illegittimo aiuto di Stato ma è l’ avviso di accertamento emesso a carico di NOME COGNOME, in virtù della presunzione di distribuzione di utili in nero, a seguito di accertamento emesso per la stessa annualità di imposta, nei confronti della società, RAGIONE_SOCIALE, della quale il COGNOME era socio con quota del 50% del capitale sociale.
La questione, alla quale fa riferimento il controricorrente, è stata dallo stesso introdotta in giudizio, quale domanda subordinata, e non concreta, in ogni caso, una RAGIONE_SOCIALE controversie escluse dalla definizione agevolata ai sensi del comma 5 del citato art.6.
NOME COGNOME, infatti, nell’impugnare l’avviso di accertamento, da quello che risulta dagli atti, ha in primo luogo contestato, nel merito, la pretesa impositiva nell’ an e nel quantum, deducendo, solo in via subordinata, l’illegittimità dell’avviso di accertamento laddove non era stata applicata, come da norma agevolatrice (art.33, c.28 della legge n.183 del 2011) la riduzione RAGIONE_SOCIALE imposte dovute del 60% con rateizzazione del restante 40%.
2.2 Ciò detto, va rammentato che il comma 11 dell’art. 6 cit. prescrive che ‘Per le controversie definibili sono sospesi per nove mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, RAGIONE_SOCIALE pronunce giurisdizionali e di riassunzione, nonché per la proposizione del controricorso in Cassazione che scadono tra la data di entrata in vigore del presente decreto e il 31 luglio 2019′.
Orbene, nel caso di specie, il termine di impugnazione (che era quello lungo ex art. 327 cod.proc.civ. in mancanza di notifica della sentenza) è iniziato a decorrere dall’11 luglio 2018, data di pubblicazione della sentenza di primo grado. Tale termine è rimasto sospeso dal 1° al 31 agosto 2018 per effetto della sospensione feriale prevista dalla legge 742/69; per, poi, venire nuovamente sospeso ex art. 6, comma 11, d.l. n.119/18 il 24 ottobre 2018, data di entrata in vigore di detto decreto legge, riprendendo a decorrere dopo il 31 luglio 2019, in forza sempre del comma 11.
Tra l’11 luglio 2018 e il 24 ottobre 2018, detratti i 31 giorni di agosto 2018, oggetto della sospensione feriale, erano maturati 74 giorni. Sicché, rispetto al termine lungo di impugnazione, dopo il 31 luglio 2019 residuavano sei mesi meno 74 giorni. Ma il 1° agosto 2019 è scattata nuovamente la sospensione feriale dei termini sino al 31 agosto 2019. Quindi, il dies ad quem per l’impugnazione maturava il 17 dicembre 2019 .
Ne consegue la tempestività dell’appello, notificato il giorno 8 novembre 2019.
Il calcolo di cui sopra è in linea con le modalità indicate dalla giurisprudenza di questa Corte nella specifica ipotesi in cui il termine di impugnazione sia già in corso al momento dell’entrata in vigore RAGIONE_SOCIALE normative sulle definizioni agevolate prevedenti la sospensione dei termini di impugnazione (v. Cass. n.22891/2005 condivisa dalla più recente Cass. n. 10252/20).
Come correttamente rilevato dal P.G. le sospensioni feriali sono state considerate in quanto al di fuori del periodo di sospensione stabilito dall’art. 6 comma 11 d.l. 119/18. Invero, il cumulo non è consentito qualora il periodo di sospensione feriale sia già ricompreso in quello di sospensione previsto ai fini della definizione agevolata, in quanto in tal caso il primo termine deve ritenersi già interamente
assorbito dalla concorrente sospensione stabilita in via eccezionale (cfr. Cass. 10252/20; Cass. 2839/21 e Cass. 33069/22). Mentre, se non vi è questa sovrapposizione, non vi è alcuna ragione per non applicare anche l’ordinaria sospensione feriale.
3.In conclusione, in accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata va cassata con rinvio al giudice di appello che provvederà all’esame dell’impugnazione e alla regolazione RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità. La Corte
P.Q.M.
accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell ‘Abruzzo , in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 19 novembre 2025.
La Cons.est. Il Presidente NOME COGNOME NOME COGNOME