Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 15988 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 15988 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 15/06/2025
Art.1, comma 199, l.n. 197/22-Sospensione termini di impugnazione-Cumulo con sospensione ferialeInsussistenza
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 2847/2024 R.G. proposto da:
COGNOME, rappresentato e difeso dall’avv. NOME COGNOME in forza di procura speciale allegata al ricorso, p.e.c. EMAIL;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato e presso la stessa domiciliata in Roma alla INDIRIZZO
-controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia n. 6146/2022 depositata in data 4/07/2022 e non notificata; udita la relazione della causa nell ‘ adunanza camerale del 16 aprile 2025 tenuta dal consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
L’Agenzia delle entrate , Direzione provinciale di Agrigento, con l’avviso di accertamento n. CODICE_FISCALE 0460/2017 recuperava a imposizione, a fini Irpef, Irap e Iva, per l’anno di imposta 201 2, maggiori ricavi nei confronti di NOME COGNOME titolare di ditta individuale esercente l’impresa di raccolta di veicoli fuori uso; l’accertamento trovava origine, per un verso, in un p.v.c. della Guardia di Finanza e, per altro verso, in verifiche bancarie.
La Commissione tributaria provinciale di Agrigento, adita dal contribuente, annullava il recupero nascente dai rilievi della Guardia di Finanza e annullava in parte il recupero per i movimenti bancari.
Con la sentenza indicata in epigrafe la Commissione tributaria regionale della Sicilia accoglieva in parte l’appello erariale e rigettava l’appello del contribuente.
Contro tale sentenza NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.
L’Agenzia delle Entrate resiste ha resistito con controricorso.
La causa è stata fissata per l’adunanza camerale del 16 aprile 2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, pro posto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. il ricorrente deduce la violazione de ll’art. 32 d.P.R. n. 600 del 1973, anche con riferimento ai prelevamenti alla luce dell’intervento della Corte costituzionale con la sentenza n. 228/2014.
Rappresenta che, come riconosciuto anche da quest’ultima, la ratio fondante del recupero delle somme oggetto di prelevamenti bancari è data dal fatto che si tratti di somme utilizzate per l’acquisto in nero di merce o di fattori produttivi; esercitando l’attività di centro demolizioni, mancava nel caso di specie merce da acquistare per
essere rivenduta, come comprovato dal registro IVA degli acquisti, rivelandosi quindi inapplicabile la presunzione.
Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell’ art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c., il ricorrente denuncia il vizio di omessa pronuncia in ordine alla viola zione dell’ art. 32 e dell’art. 39 d el d.P.R. n. 600 del 1973, in quanto la CTR avrebbe omesso di pronunciare sul motivo relativo al riconoscimento forfettario dei costi, in presenza di accertamento analitico induttivo.
Con il terzo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., deduce la violazione del combinato disposto degli artt. 7, 12 e 17 d.lgs. n. 472 del 1997.
Va preliminarmente esaminata l’eccezione di tardività del ricorso sollevata dalla difesa erariale.
Essa è fondata.
Il ricorso è stato notificato a mezzo p.e.c. in data 31 gennaio 2024, come da documentazione in atti.
Lo stesso ricorrente individua la data di pubblicazione della sentenza nel 4 luglio 2022 e indica nel ricorso come essa non sia stata notificata, con conseguente applicazione del termine cd. lungo, ex art. 327 c.p.c., di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza, cui va aggiunta la sospensione feriale (31 giorni), con scadenza quindi al 6 febbraio 2023 (in quanto il 4 febbraio cadeva di sabato).
Come evidenziato dallo stesso ricorrente la causa in questione rientra tra quelle definibili ai sensi degli artt. 186 e ss. della legge n. 197 del 2022 (in quanto ne è parte l’Agenzia delle entrate).
L’art. 1 , comma 199, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, come modificato dall’art. 20, comma 1, lett. d), d.l. 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla l. 26 maggio 2023, n. 56 prevede che «Per le controversie definibili sono sospesi per undici mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce
giurisdizionali e di riassunzione, nonché per la proposizione del controricorso in cassazione che scadono tra la data di entrata in vigore della presente legge e il 31 ottobre 2023».
I termini di impugnazione che scadono quindi tra l’ 1 gennaio 2023 e il 31 ottobre 2023 sono sospesi ex lege di undici mesi.
All’originario termine del 6 febbraio 2023, che cadeva nel periodo in questione, è quindi applicabile la sospensione di undici mesi, con scadenza al l’8 gennaio 2024 (il 6 gennaio era sabato e festivo): per una vicenda in fatto analoga vedi Cass. n. 34349/2024.
Giova precisare che il periodo di sospensione in esame non è cumulabile con la sospensione feriale dei termini per il periodo dall’1 agosto 2023 al 31 agosto 2023.
Questa Corte, per analoghe ipotesi di sospensione dei termini di impugnazione previsti da altre discipline condonistiche, ha infatti sempre ritenuto che il periodo di sospensione feriale, ove cada nella ben più ampia fase di sospensione stabilita dalla norma in esame, resta in essa assorbito, non ravvisandosi alcuna ragione, in assenza di espressa contraria previsione, perché detto periodo debba essere calcolato in aggiunta alla stessa (così Cass. n. 33069/2022, in relazione alla sospensione ex art. 6, comma 11, del d.l. n. 119 del 2018; Cass. n. 6336/2025, con riferimento alla sospensione ex art. 11, comma 9, d.l. n. 50 del 2017, convertito con modificazioni dalla legge n. 96 del 2017; Cass. n. 10252/2020, in tema di definizione agevolata delle liti fiscali ex art. 39, comma 12, d.l. n. 98 del 2011, conv. in l. n. 111 del 2011; Cass. n. 5924/2010, in relazione al la definizione agevolata di cui all’ar t. 16, sesto comma, secondo periodo, della l. n. 289 del 2002).
Pertanto, sul punto va riaffermato il seguente principio di diritto: il periodo di sospensione feriale, ove cada nel periodo di sospensione dei termini per proporre le impugnazioni, stabilita dall ‘art. 1, comma
199, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, come modificato dall’art. 20, comma 1, lett. d), d.l. 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla l. 26 maggio 2023, n. 56, e cioè dal l’ 1 gennaio 2023 al 31 ottobre 2023, resta in essa assorbito.
Il ricorso va, quindi, dichiarato inammissibile, in quanto notificato solo in data 31 gennaio 2024 a fronte del termine già scaduto in data 8 gennaio 2024.
Alla soccombenza segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della controricorrente, che si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell’Agenzia delle entrate e del territorio, che liquida in euro 5.000,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.
A i sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 16 aprile 2025.