Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 10453 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 10453 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 22/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 5532/2022 R.G. proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata in Roma alla INDIRIZZO
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale in
CARTELLA DI PAGAMENTO
calce al controricorso, anche disgiuntamente, dagli Avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME ed elettivamente domiciliata in Roma in INDIRIZZO
-controricorrente –
Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. LOMBARDIA, n. 2807/2021, depositata in data 20/7/2021;
Udita la relazione della causa svolta dal consigliere dott. NOME COGNOME nella camera di consiglio del 5 febbraio 2025;
Fatti di causa
In esito ad un controllo ex art. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973, in relazione all’anno d’imposta 2013, fu emessa una cartella di pagamento per una ripresa fiscale a titolo di Ires per un importo complessivo di euro 101.376,15 comprensivo di sanzioni e interessi, derivante da una rettifica in diminuzione di un credito d’imposta.
La RAGIONE_SOCIALE (d’ora in avanti, anche ‘la contribuente’ ) propose ricorso dinanzi alla C.T.P. di Milano, che accolse il ricorso.
L’appello proposto dall’amministrazione, nel contraddittorio con la contribuente, fu dichiarato inammissibile per tardività dalla C.T.R.
Avverso la sentenza d’appello, l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un solo motivo.
Resiste la contribuente con controricorso.
Ragioni della decisione
1.Con il primo motivo di ricorso, rubricato ‘ Nullità della sentenza per violazione dell’art. 51 d.lgs. n. 546 del 1992 e dell’art. 327 c.p.c. in combinato disposto con l’art. 6, comma 11, d.l. n. 119 del 2018, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c.’ , l’Agenzia delle Entrate
censura la sentenza impugnata per aver ritenuto tardivo l’appello da essa proposto in applicazione dell’ordinario termine lungo ex art. 327 c.p.c. senza considerare la speciale disciplina di cui all’art. 6, comma 11, del d.l. n. 119 del 2018, che stabilisce che per le controversie definibili sono sospesi per nove mesi i termini di impugnazione che scadono tra la data di entrata in vigore del d.l. (24 ottobre 2018) e il 31 luglio 2019.
La presente controversia sarebbe definibile ai sensi del richiamato art. 6, comma 11, del citato d.l. e, dunque, l’appello era tempestivo.
1.1. Il motivo è fondato.
Alla C.T.R. è sfuggito che il termine per proporre appello era sospeso per nove mesi, visto che esso veniva ordinariamente a scadere il 13 maggio 2019, dunque dentro il range temporale previsto dalla norma. La controversia de qua rientrava, inoltre, tra quelle definibili ai sensi del citato art. 6, comma 11, del d.l. n. 119 del 2018, trattandosi dell’impugnazione di una cartella di pagamento che recuperava a tassazione elementi negativi ritenuti indebitamente dedotti dalla base imponibile.
2.La sentenza è cassata e la causa è rinviata alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia affinché, in diversa composizione, si proceda al giudizio di appello.
3. La C.G.T. regolerà anche le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 5 febbraio 2025.