Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 3454 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 3454 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 11/02/2025
TERZO COGNOME
-intimato- per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 3227/2020 depositata in data 29/12/2020, non notificata;
udita la relazione tenuta nell’adunanza camerale del 16 gennaio 2025 dal consigliere dott. NOME COGNOME
Art. 6, comma 11, d.l. 119/2018-Sospensione dei termini di impugnazione nelle controversie definibiliOperatività automatica
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 18259/2021 R.G. proposto da AGENZIA DELLE RAGIONE_SOCIALE in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato ed elettivamente domiciliata presso la sede della medesima in Roma alla INDIRIZZO
– ricorrente –
contro
FATTI DI CAUSA
La Commissione tributaria regionale della Lombardia dichiarava inammissibile l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate contro la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Milano che aveva annullato due avvisi di accertamento emessi nei confronti di NOME COGNOME conseguenti alla ritenuta distribuzione di utili da parte della RAGIONE_SOCIALE; in particolare il giudice del gravame evidenziava che l’appello era stato proposto in data 21 febbraio 2020 con notifica a mezzo p.e.c. mentre la sentenza appellata era stata depositata il 23 novembre 2018 e che non era applicabile la sospensione dei termini di cui all’art. 6, commi 10 e 11, d.l. n. 119 del 2018 per l ‘ eventuale definizione agevolata della controversia tributaria atteso che la definizione è facoltà del solo contribuente che nel caso di specie non l’aveva richiesta.
Contro tale decisione l ‘Agenzia delle Entrate propone ricorso, affidato ad un motivo.
Il contribuente, cui il ricorso è stato notificato a mezzo p.e.c. presso il difensore costituito in appello, non svolge attività difensiva.
Il giudizio è stato fissato per l’adunanza camerale del 16/01/2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4 cod. proc. civ., l’Agenzia delle Entrate deduce la violazione e falsa applicazione dell’articolo 2909 cod. civ., degli articoli 324 e 327 cod. proc. civ., e dell’articolo 6, comma 11, del decretolegge n. 119 del 2018 convertito dalla legge n. 136 del 2018, in riferimento all’applicazione, al caso di specie, della proroga di nove mesi del termine per proporre impugnazione. Evidenzia infatti che la disposizione condonistica ha previsto la sospensione delle controversie
definibili in via automatica per entrambe le parti, a prescindere dalla proposizione della domanda di definizione agevolata.
2. Il ricorso è fondato.
Questa Corte ha già scrutinato la questione, con plurime decisioni di segno conforme cui occorre dare continuità
L’art. 6, comma 10, del d.l. n. 119/2018 prevede che le controversie passibili di definizione agevolata non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere delle disposizioni che consentono la definizione agevolata. In tal senso, la disciplina della definizione del contenzioso recata dal decreto in questione esclude, in effetti, ogni automatismo quanto alla sospensione dei giudizi pendenti che siano passibili di definizione agevolata.
La diversa disposizione di cui al comma successivo concerne, invece, la sospensione del termine per impugnare; in tal caso, infatti, il legislatore ha previsto che siano «sospesi per nove mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione, nonché per la proposizione del controricorso in Cassazione» che scadono tra la data di entrata in vigore del decreto (23 ottobre 2018) e il 31 luglio 2019.
Quest’ultima previsione, invero, comporta all’evidenza una sospensione automatica del termine per proporre impugnazione, che opera a prescindere dal concreto intento della parte privata di avvalersi della procedura di definizione agevolata; si tratta, in altri termini, di una forma di sospensione ope legis (Cass. 9/11/2022, n. 33069; Cass. 27/10/2021, n. 30397).
Conformi sono state le decisioni per le analoghe disposizioni previste dalle varie leggi di condono (Cass. 07/05/2019, n. 11913, in tema di definizione agevolata delle controversie tributarie ai sensi dell’art. 11 del d.l. n. 50 del 2017, conv. in l. n. 96 del 2017; nello
stesso senso Cass. 25/02/2020, n. 5109; Cass. 22/10/2021, n. 29497; Cass. 14/03/2022, n. 8273; Cass. 15/04/2022, n. 12362; ed ancora Cass. 06/06/2016, n. 11531, in rife rimento all’analoga previsione dell’art. 39, comma 12, del d.l. n. 98 del 2011, conv. in l. n. 111 del 2011).
La decisione della CTR non è conforme a tali principi nella parte in cui ha ritenuto applicabile la sospensione dei termini di impugnazione nel solo caso di domanda del contribuente di adesione alla definizione agevolata; da quanto evidenziato dalla sentenza impugnata la sentenza d’appello era stata pubblicata in data 23 novembre 2018; in assenza di notificazione, operava il termine cd. lungo, con scadenza in data 23 maggio 2019, laddove l’art. 6, comma 11, prevede la sospensione di nove mesi dei termini in scadenza tra il 24 ottobre 2018 e il 31 luglio 2019, con conseguente differimento del termine al 23 febbraio 2020.
3. Il ricorso va quindi accolto.
La sentenza impugnata va cassata, e la causa va rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, per nuovo esame, da realizzarsi alla luce del principio per cui la sospensione dei termini di impugnazione, prevista dall’art. 6, comma 11, del d.l. n. 119 del 2018 conv. dalla legge n. 136 del 2018, opera in tutte le controversie definibili, a prescindere dall’adesione del contribuente alla definizione agevolata.
Alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia va demandato altresì di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata; rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa
composizione, cui demanda di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma in data 16 gennaio 2025.