Sentenza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 24309 Anno 2024
Civile Sent. Sez. 5 Num. 24309 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 10/09/2024
Oggetto: Cartella – Sospensione termini ex art. 20 l. n. 44 del 1999 – Condizioni
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 24570/2017 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE , in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO, presso la quale è domiciliata in Roma, INDIRIZZO;
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME, in proprio e quale ultimo legale rappresentante della società RAGIONE_SOCIALE, cancellata dal registro RAGIONE_SOCIALE imprese in data 8 marzo 2012, COGNOME NOME e COGNOME NOME, in proprio e quali ex socie della suddetta RAGIONE_SOCIALE ;
-intimati – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana n. 1485/5/2016, depositata il 13 settembre 2016.
Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 3 luglio 2024 dal AVV_NOTAIO.
Udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
Udito l’AVV_NOTAIO per l’RAGIONE_SOCIALE, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
RILEVATO CHE
RAGIONE_SOCIALE proponeva ricorso dinanzi alla CTP di Pisa avverso la cartella di pagamento, notificata il 7 febbraio 2006 per l’importo di € 3.259.462,72, emessa a seguito di tre accertamenti ai fini Iva, Irpeg e Irap (relativi agli anni 1999, 2000 e 2001), già notificati in data 7 giugno 2004 e divenuti definitivi per mancata impugnazione.
La società deduceva l’illegittimità della cartella in quanto emessa in costanza dell’operatività della sospensione dei termini prevista dall’art. 20 l. n. 44 del 1999 (recante “disposizioni concernenti il RAGIONE_SOCIALE le vittime RAGIONE_SOCIALE richieste estorsive e dell’usura”) e disposta in suo favore con provvedimento prefettizio del 28 gennaio 2003, poi successivamente prorogato.
La CTP accoglieva il ricorso sull’assunto che la cartella non poteva essere emessa atteso il provvedimento di sospensione dei termini e la natura di atto esecutivo rispetto agli avvisi di accertamento e il contenuto della cartella stessa, consistente in un adempimento fiscale parimenti sospeso dalla citata normativa.
La sentenza era confermata dalla CTR della Toscana con decisione n. 97/2008.
Su ricorso dell’Ufficio, la Corte, con sentenza n. 16933 del 2015, cassava con rinvio la decisione d’appello per vizio motivazionale per aver omesso ‘ ogni specifico riferimento ai termini in scadenza nel caso concreto ed oggetto del differimento (termini per il pagamento di quanto richiesto o termini per impugnare gli avvisi o altri termini) ‘ ‘ non precisando la data dell’evento lesivo ‘, né chiarendo ‘ l’iter logico ‘ che aveva condotto alla statuizione.
Riassunto tempestivamente il giudizio, la CTR dopo aver ritenuto che ‘gli avvisi di accertamento notificati il 07/06/2004 devono essere
annullati, come ugualmente la cartella esattoriale notificata nel 2006′ concludeva per il ‘parziale accoglimento dell’appello dell’RAGIONE_SOCIALE‘, dichiarando ‘dovuta la sola imposta e interessi e non dovute le sanzioni’.
L’RAGIONE_SOCIALE ricorre per cassazione con cinque motivi. I contribuenti sono rimasti intimati.
CONSIDERATO CHE
Il primo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360 nn. 3 e 4 c.p.c., violazione dell’art. 384, secondo comma, c.p.c.
La CTR, anziché procedere alla verifica della data dell’evento lesivo, necessaria per stabilire, come disposto dalla sentenza n. 16933 del 2015 della Corte, se il pagamento della cartella rientrasse o meno nel periodo di sospensione dei termini, si era limitata ad affermare che: a) i provvedimenti prefettizi non indicavano né il motivo né il termine del procedimento usurario, della cui esistenza si era avuta contezza solo nel secondo provvedimento di sospensione; b) la misura sospensiva era stata estesa retroattivamente a tutti gli eventi lesivi del 1999 fino al 2007; c) aveva statuito in base alle medesime ragioni già ritenute prive di rilievo dalla Corte in contrasto con quanto da essa stabilito.
Il secondo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art. 20, comma 2, l. n. 44 del 1999, per aver ritenuto prorogabile il termine di sospensione indicato dalla citata normativa.
Il terzo motivo denuncia , ai sensi dell’art. 360 n. 4 c.p.c., violazione dell’art. 112 c.p.c. per aver la CTR annullato gli avvisi di accertamento, mai oggetto di impugnazione.
Il quarto motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360 n. 4 c.p.c., violazione dell’art. 36, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992 per insanabile contrasto tra motivazione -diretta ad annullare nella sua integralità la cartella di pagamento (oltre agli avvisi di accertamento) -e dispositivo,
con cui era stato limitato l’annullamento alle sole sanzioni (affermando come dovuta l’imposta e gli interessi).
Il quinto motivo denuncia, in via subordinata al quarto motivo, l’avvenuto annullamento RAGIONE_SOCIALE sanzioni per assoluta mancanza di motivazione.
Il primo motivo e il quarto motivo, che possono essere esaminati unitariamente per ragioni di connessione logica, sono fondati.
6.1. La sentenza n. 16933 del 2015, nell’annullare per vizio di motivazione la precedente decisione della CTR, ha, preliminarmente, inquadrato il contesto giuridico all’interno del quale l’accertamento rimesso al giudice d’appello doveva essere effettuato , evidenziando l’effettiva portata dell’art. 20, comma 2, l. n. 44 del 1999, secondo il quale “a favore dei soggetti che abbiano richiesto … l’elargizione prevista dagli arti 3,5,6 e 8, i termini di scadenza, ricadenti entro un anno dalla data dell’evento lesivo, degli adempimenti fiscali sono prorogati dalle rispettive scadenze per la durata di tre anni”.
La Corte, infatti, ha sottolineato che ‘ come può agevolmente desumersi dallo stesso tenore letterale della norma, detta proroga per gli adempimenti fiscali ha, pertanto, esclusivamente ad oggetto i termini che sono scaduti o che scadono entro un anno dalla data dell’evento lesivo ‘.
6.2. Preme rilevare, sul punto, che detta statuizione risponde al costante orientamento della Corte.
Già la sentenza n. 1496 del 2007, infatti, aveva precisato ‘ i commi 1, 2 e 3 riferiscono la sospensione dei termini da essi disposti, in relazione alle diverse tipologie contemplate, sempre a quei termini siano essi scaduti o da scadere, rispetto al momento di formulazione della richiesta ricadenti entro l’anno dall’evento lesivo. Questo riferimento evidenzia la volontà del legislatore di consentire l’effetto favorevole ricollegabile alla richiesta soltanto su quei termini la cui
scadenza si collocherebbe entro l’anno dall’evento lesivo … Inoltre, l’effetto favorevole – al di là dell’uso del termine proroga nel comma 1 e di quello sospensione nei commi 2 e 3 -è sempre individuato, nella sostanza, in un prolungamento del termine dalla scadenza di trecento giorni nei casi di cui ai commi 1 e 3 e di tre anni per il caso di cui al comma 2. Importa, poi, sottolineare un dato: il legislatore, ai fini di individuare il dies a quo del periodo di trecento giorni o di tre anni si disinteressa del tutto del momento di presentazione della richiesta e fa riferimento esclusivamente alla scadenza del termine ‘ ‘ La decorrenza del periodo di “sospensione” in tutti questi casi comunque è prevista, lo si ribadisce, sempre dalla scadenza del termine verificata o da verificarsi e mai dalla richiesta ‘ (v. anche Cass. n. 1613 del 22/01/2009 e Cass. n. 7740 del 19/04/2016 in motivazione).
6.3. Orbene, alla luce di quanto sopra, la Suprema Corte aveva rimesso al giudice d’appello di accertare se i termini oggetto della sospensione riguardassero o meno la concreta fattispecie in giudizio e se l’evento lesivo, il cui inizio era collocato nel gennaio 1999, investisse anche, e in base a quali elementi, la cartella opposta (notificata nel 2006).
Era infatti evidente che, ove l’evento lesivo fosse stato ancorato a fatti delimitati temporalmente al 1999 o, in ogni caso, a momenti anteriori di un triennio rispetto alla data di notifica della cartella impugnata, nessun beneficio avrebbe potuto essere riconosciuto alla società originariamente ricorrente.
6.4. Tale accertamento, tuttavia, è stato del tutto trascurato dalla CTR che, con motivazione obbiettivamente poco comprensibile, si è limitata ad elencare i successivi provvedimenti prefettizi di proroga, senza identificare alcun ulteriore evento lesivo né il momento finale dell’originario evento che aveva dato origine alla misura .
6.5. Da tutto ciò, inoltre, il giudice d’appello ha tratto la conclusione -espressa nella motivazione – che sia gli avvisi (neppure oggetto di impugnazione) che la cartella ‘devono essere annullati’ , mentre – nel dispositivo -ha poi statuito che la cartella era legittima ‘per imposta e interessi’ e non per le sanzioni.
6.6 . Emerge, con chiarezza, dunque, che il giudice d’appello non ha proceduto agli accertamenti che erano stati rimessi da questa Corte, ripercorrendo invece lo stesso iter motivazionale già ritenuto privo di consistenza nel precedente annullamento con rinvio, neppure essendo comprensibile, per l’irriducibile contraddittorietà tra motivazione e dispositivo, se e quando sia individuabile uno specifico evento lesivo e se, per l’effetto, i termini rilevanti nel presente giudizio fossero o meno ricadenti nell’a mbito del periodo di sospensione in conformità all’art. 20, l. n. 44 del 1999.
Gli altri motivi restano assorbiti.
In conclusione, in accoglimento del primo e del quarto motivo di ricorso, la sentenza va cassata con rinvio alla Corte di giustizia di secondo grado della Toscana che, in diversa composizione, provvederà ad un nuovo esame.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo e il quarto motivo di ricorso, assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte di giustizia di secondo grado della Toscana, in diversa composizione, per un nuovo esame.
Deciso in Roma, il 3 luglio 2024