Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 17524 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 17524 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 30/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 708/2024 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (NUMERO_DOCUMENTO) che la rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
R.RAGIONE_SOCIALE COGNOME RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME (CODICE_FISCALE che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE
-controricorrente-
nonchè contro
RAGIONE_SOCIALE AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE, VIDOTTO OMAR
-intimati- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. VENETO n. 922/2022 depositata il 27/07/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/05/2025 dal Consigliere COGNOME
FATTI DI CAUSA
In data 02/01/2019 veniva notificata al fallimento RAGIONE_SOCIALE la cartella di pagamento n. 113 2018 00233185 32 emessa all’esito di un controllo automatizzato ex art. 54bis D.P.R. n. 633/72 ed avente ad oggetto la dichiarazione IVA presentata per l’anno di imposta 2015. La liquidazione evidenziava l’esposizione di un credito IVA proveniente da un’annualità per la quale la dichiarazione risultava omessa.
Pertanto, in data 29/05/2017 veniva inoltrata alla ricorrente mediante notifica via pec di comunicazione di irregolarità.
Decorso inutilmente il termine previsto all’art. 54 -bis co. 3 DPR n. 633/1972 l’Ufficio provvedeva all’iscrizione a ruolo dell’imposta, con la sanzione al 30% ex art. 13 D.Lgs. 471/1997 e degli interessi ex art. 20 D.P.R. 602/73.
La società, in persona del curatore fallimentare, impugnava la cartella dinanzi alla CTP di Treviso, che con la sentenza n. 358/01/2019 accoglieva il ricorso, ritenendo erronea la procedura utilizzata dall’Agenzia per accertare la mancata spettanza del credito IVA in quanto non preceduta dalla notifica di un avviso di rettifica.
Avverso tale pronuncia, l’Ufficio proponeva appello dinanzi alla CTR del Veneto, che con sentenza n. 922/4/2022, depositata in data
27/7/2022, dichiarava inammissibile l’appello in quanto tardivamente presentato.
L’Ufficio propone ora ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo.
Resiste la contribuente con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con un unico motivo di ricorso si lamenta la violazione degli artt. 327 cod. proc. civ., 38 comma 3 e 51 D.lgs. n. 546/1992, 83 d.l. n. 18/2020, 29 e 36 D.L. n. 23/2020. 1 legge n.742/1969, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 4) c.p.c., per aver la CTR erroneamente dichiarato inammissibile l’appello per tardività.
Ad avviso della CTR la sentenza n. 358/01/19, gravata in appello, è stata pronunciata il 13 novembre 2019 ed è stata depositata il 12 dicembre dello stesso anno, sicché, ai sensi degli artt. 51 D.Lgs. n. 546 del 1992 e 327 c.p.c. il termine per appellare scadeva il 12 giugno 2020, non applicandosi la sospensione emergenziale prevista nel primo periodo pandemico.
In realtà, la censura erariale coglie nel segno. Dal momento che la sentenza di primo grado è stata depositata in data 12 dicembre 2019, il decorso del termine lungo di impugnazione, previsto dal combinato disposto degli artt. 327 c.p.c. e 38, co. 3, D.Lgs. n. 546 del 1992, ancorché in astratto fosse suscettibile di spirare alla data del 12 giugno 2020, è stato sospeso, per effetto della normativa emergenziale anti-Covid (condensata in parte qua nell’art. 83 D.L. n. 18/2020 e nell’art. 36 D.L. n. 36/2020), dal 9 marzo al giorno 31 maggio 2020, ricominciando a decorrere da tale data. Pertanto, il termine ‘di slittamento’ coincide con la data del 14 agosto 2020, che cadendo nel perimetro della sospensione feriale implica l’ulteriore scivolamento del termine d’impugnazione alla data del 15 settembre 2020.
Infatti, ai fini della decorrenza del termine per la proposizione del ricorso per cassazione, la sospensione, prevista dall’art. 83, comma 2, del D.L. n. 18 del 2020, conv. dalla L. n. 27 del 2020 (e, successivamente, dal D.L. n. 23 del 2020, conv. dalla L. n. 40 del 2020), per l’emergenza epidemiologica da Covid-19 si cumula alla sospensione ex L. n. 742 del 1969, senza soppiantarla affatto. In caso contrario, d’altronde, in ipotesi di termine finale ricadente nel periodo di sospensione feriale, finirebbero per essere paradossalmente frustrate le peculiari esigenze di natura sanitaria (e protettiva) poste a fondamento della sospensione dei termini processuali dal 9 marzo all’11 maggio 2020, pregiudicando il diritto di difesa delle parti legittimate all’impugnazione.
Con riferimento al ricorso per cassazione, ma con argomentazioni immediatamente estendibili, al ricorso in appello, questa Corte ha condivisibilmente osservato che ‘ Ai fini della decorrenza del termine per la proposizione del ricorso per cassazione, la sospensione, prevista dall’art. 83, comma 2, del d.l. n. 18 del 2020, conv. dalla l. n. 27 del 2020 (e, successivamente, dal d.l. n. 23 del 2020, conv. dalla l. n. 40 del 2020), per l’emergenza epidemiologica da Covid-19 si cumula alla sospensione ex l. n. 742 del 1969, perché altrimenti, in caso di termine finale ricadente nel periodo di sospensione feriale, sarebbero frustrate le peculiari esigenze di natura sanitaria poste a fondamento della sospensione dei termini processuali dal 9 marzo all’11 maggio 2020, pregiudicando il diritto di difesa delle parti legittimate all’impugnazione ‘ (Cass. n. 2095 del 2023).
Il ricorso va, in ultima analisi, accolto. La sentenza va cassata e la causa rinviata per un nuovo esame e per la regolazione delle spese del giudizio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Veneto in diversa composizione.
Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata; rinvia per un nuovo esame e per la regolazione delle spese del giudizio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Veneto in diversa composizione.
Così deciso in Roma, il 15/05/2025.