Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 7585 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 7585 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 21/03/2024
AVVISO ACCERTAMENTO IRPEF 2004-2005.
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 8653/2016 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore protempore, domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ex lege ,
-ricorrente –
contro
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio del AVV_NOTAIO dal quale è rappresentato e difeso in virtù di procura speciale in calce al controricorso,
-controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Molise n. 13/03/2016, depositata il 12 gennaio 2016; udita la relazione della causa svolta nell’adunanza in camera di consiglio del 30 novembre 2023 dal AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO;
– Rilevato che:
Con avvisi di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO e n. NUMERO_DOCUMENTO , notificati il 18 dicembre 2009, l’RAGIONE_SOCIALE procedeva a rideterminare, nei confronti di INDIRIZZO, a seguito di accertamento sintetico ex art. 38, comma 4, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, il reddito complessivo netto, quantificandolo in € 82.489,91 per l’anno 2004 ed in € 94.939,81 p er l’anno 2005.
La parte contribuente presentava successivamente istanza di accertamento con adesione, alla quale però essa stessa, di fronte alla proposta dell’Ufficio, non aderiva.
INDIRIZZO proponeva quindi distinti ricorsi dinanzi alla Commissione tributaria RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE la quale, con sentenza n. 248/02/2011 del 7 giugno 2011, previa riunione degli stessi, li accoglieva, annullando gli atti impositivi e compensando le spese di lite.
Interposto gravame dall’Ufficio, la Commissione tributaria regionale del Molise, con sentenza n. 13/03/2016, pronunciata l’11 dicembre 2015 e depositata in segreteria il 12 gennaio 2016, dichiarava inammissibile l’appello in quanto proposto tardivamente , condannando l’RAGIONE_SOCIALE alla rifusione RAGIONE_SOCIALE spese del doppio grado di giudizio.
Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione l’RAGIONE_SOCIALE, sulla base di tre motivi.
Resiste con controricorso INDIRIZZO.
La discussione del ricorso è stata fissata dinanzi a questa sezione per l’adunanza in camera di consiglio del 30 novembre
2023, ai sensi degli artt. 375, secondo comma, e 380bis .1 cod. proc. civ.
Il controricorrente ha depositato memoria.
– Considerato che:
Il ricorso in esame, come si è detto, è affidato a tre motivi.
1.1. Con il primo motivo l’RAGIONE_SOCIALE eccepisce violazione e falsa applicazione dell’art. 39, comma 12, lett. c ), del d.l. 6 luglio 2011, n. 98, conv. dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonché dell’art. 327 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4), dello stesso codice.
Deduce, in particolare, la ricorrente che erroneamente la RAGIONE_SOCIALE.T.R. aveva dichiarato inammissibile l’appello, in quanto, in base al citato art. 39, comma 12, lett. c ), d.l. n. 98/2011, conv. dalla legge n. 111/2011, il termine per proporre appello era sospeso dal 6 luglio 2011 al 30 giugno 2012, e quindi l’appello era comunque da considerare tempestivo, in quanto il termine di impugnazione andava a scadere il 17 gennaio 2013, nel mentre il ricorso in appello era stato notificato il 4 ottobre 2012.
1.2. Con il secondo motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 53 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4), cod. proc. civ.
Rileva l’Ufficio che erroneamente la C.T.R. aveva dichiarato l’inammissibilità dell’appello anche sotto il profilo del mero rinvio alle argomentazioni esposte in primo grado, essendo tale prassi perfettamente legittima e inidonea a far dichiarare l’inammissibilità del gravame.
1.3. Con il terzo motivo di ricorso l’RAGIONE_SOCIALE denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 38, commi 4 e 5, del d.P.R. n. 600/1973, nonché degli artt. 2729 e 2697 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3), cod. proc. civ.
Rileva l’Ufficio che, nella specie, il contribuente non aveva adempiuto all’onere probatorio posto a suo carico, spettando a quest’ultimo la prova rigorosa e puntuale della disponibilità di redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte, e dell’entità d i tali redditi, al fine di giustificare l’acquisizione di incrementi patrimoniali.
Così delineati i motivi di ricorso, la Corte osserva quanto segue.
2.1. Il primo motivo è infondato.
In base all’art. 39, comma 12, lett. c ), del d.l. n. 98/2011, conv. dalla legge n. 111/2011, «al fine di ridurre il numero RAGIONE_SOCIALE pendenze giudiziarie e quindi concentrare gli impegni amministrativi e le risorse sulla proficua e spedita gestione del procedimento di cui al comma 9 le liti fiscali di valore non superiore a 20.000 euro in cui è parte l’RAGIONE_SOCIALE, pendenti alla data del 31 dicembre 2011 dinanzi alle commissioni tributarie o al giudice ordinario in ogni grado del giudizio e anche a seguito di rinvio, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio, con il pagamento RAGIONE_SOCIALE somme determinate ai sensi dell’articolo 16 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. A tale fine, si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 16, con le seguenti specificazioni (….) c ) le liti fiscali che possono essere definite ai sensi del presente comma sono sospese fino
al 30 giugno 2012. Per le stesse sono altresì sospesi, sino al 30 giugno 2012 i termini per la proposizione di ricorsi, appelli, controdeduzioni, ricorsi per cassazione, controricorsi e ricorsi in riassunzione, compresi i termini per la costituzione in giudizio».
L’art. 16, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, richiamato dal citato art. 39, comma 12, del d.l. n. 98/2011, a sua volta prevede che: a ) per lite pendente, deve intendersi quella in cui è parte l’Amministrazione finanziaria dello Stato avente ad oggetto avvisi di accertamento, provvedimenti di irrogazione RAGIONE_SOCIALE sanzioni e ogni altro atto di imposizione, per i quali alla data di entrata in vigore della suddetta legge, è stato proposto l’atto introduttivo del giudizio, nonché quella per la quale l’atto introduttivo sia stato dichiarato inammissibile con pronuncia non passata in giudicato. Si intende, comunque, pendente la lite per la quale, alla data del 29 settembre 2002, non sia intervenuta sentenza passata in giudicato; b ) per lite autonoma, quella relativa a ciascuno degli atti indicati alla lettera a ) e comunque quella relativa all’imposta sull’incremento del valore degli immobili; c ) per valore della lite, da assumere a base del calcolo per la definizione, l’importo dell’imposta che ha formato oggetto di contestazione in primo grado, al netto degli interessi, RAGIONE_SOCIALE indennità di mora e RAGIONE_SOCIALE eventuali sanzioni collegate al tributo, anche se irrogate con separato provvedimento; in caso di liti relative alla irrogazione di sanzioni non collegate al tributo, RAGIONE_SOCIALE stesse si tiene conto ai fini del valore della lite; il valore della lite è determinato con riferimento a ciascun atto
introduttivo del giudizio, indipendentemente dal numero di soggetti interessati e dai tributi in esso indicati.
Dal combinato disposto RAGIONE_SOCIALE norme in questione si evince, innanzitutto, che la sospensione del termine per proporre appello riguarda unicamente le liti che possono essere oggetto di definizione agevolata, e quindi le liti fiscali di cui è parte l’RAGIONE_SOCIALE, di valore non superiore ad € 20.000,00; ai fini della determinazione del valore, si intende l’importo dell’imposta che ha formato oggetto di contestazione in primo grado, al netto degli interessi, RAGIONE_SOCIALE indennità di mora e RAGIONE_SOCIALE eventuali sanzioni.
Orbene, nel caso di specie, la lite fiscale in oggetto riguarda due avvisi di accertamento, in ciascuno d ei quali l’importo dell’imposta oggetto di contestazione è superiore ad € 20.000,00.
In particolare: i ) con riferimento all’anno 2004, nell’avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO è indicata un’imposta netta accertata dall’Ufficio di € 27.969,00; ii ) con riferimento all’anno 2005, nell’avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO è indicata un’imposta netta accertata dall’Ufficio di € 32.217,00.
La lite riguarda tali importi per l’intero, in quanto i due avvisi furono impugnati integralmente dal COGNOME COGNOME dinanzi alla C.T.P. di RAGIONE_SOCIALE, con separati ricorsi con i quali ne chiedeva l’integrale accoglimento.
Ne consegue, pertanto, che, nel caso di specie, non operava la sospensione dei termini prevista dal citato art. 39, comma 12, lett. c), del d.l. n. 98/2011, conv. dalla legge n. 111/2011, trattandosi di lite non definibile in via agevolata, di talché,
posto che la sentenza della C.T.P. è stata depositata in data 7 giugno 2011, l’appello avrebbe dovuto essere presentato (termine lungo ex art. 327 cod. proc. civ.), compresa la sospensione feriale, entro il 23 gennaio 2012; essendo stato notificato, il ricorso in appello, il 4 ottobre 2012, esso è quindi senz’altro tardivo.
Correttamente, quindi, la C.T.R. ha dichiarato l’inammissibilità dell’appello.
Gli altri motivi possono quindi essere ritenuti assorbiti. Consegue il rigetto del ricorso.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza dell’RAGIONE_SOCIALE, secondo la liquidazione di cui al dispositivo.
Rilevato che risulta soccombente parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, non si applica il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1quater .
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna l’RAGIONE_SOCIALE alla rifusione, in favore di INDIRIZZO, RAGIONE_SOCIALE spese del presente giudizio, che si liquidano in € 5.000,00 per compensi, oltre 15% per rimborso spese generali, C.A.P. ed I.V.A.
Così deciso in Roma, il 30 novembre 2023.