Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 33710 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 33710 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 23/12/2025
Appello -termine -sospensione ex art. 11, comma 9, d.l. n. 50 del 2017
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 14359/2024 R.G. proposto da:
CONSAGRA COGNOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO,
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore rappresentata e difesa dal l’Avvocatura RAGIONE_SOCIALE dello RAGIONE_SOCIALE ,
-controricorrente – avverso la sentenza della CORTE GIUSTIZIA TRIB. SECONDO GRADO SICILIA, n. 183/2024, depositata l’08 /01/2024;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 06 novembre 2025 dal consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
L’RAGIONE_SOCIALE notificava a NOME COGNOME avviso di accertamento con il quale, per l’anno di imposta 2010, recuperava a tassazione un maggior imponibile ai fini Irpef ed Iva in ragione della ricostruzione induttiva di maggiori ricavi.
Il contribuente impugnava l’atto impositivo innanzi alla C.t.p. di Agrigento che rigettava il ricorso.
Proposto appello, la Corte di giustizia tributaria di secondo grado, con la sentenza in epigrafe, lo dichiarava inammissibile in quanto tardivo. Osservava in proposito che la sentenza di primo grado era stata pubblicata il 23 febbraio 2017 mentre l’appello risulta va spedito il 20 marzo 2018.
3.Il contribuente propone ricorso avverso detta sentenza e l’ RAGIONE_SOCIALE difende a mezzo controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo il contribuente denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. la violazione dell’art. 11, comma 9, d.l. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96
Assume che il giudice dell’appello non ha tenuto conto della sospensione per sei mesi dei termini per impugnare ex art. 11, comma 9, d.l. n. 50 del 2017. Osserva in primo luogo, che la controversia rientrava tra quelle definibili in ragione della disciplina dettata dal medesimo d.l., in quanto riguardante un avviso di accertamento emesso dall’ RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (quindi soggetto alla giurisdizione del giudice tributario) relativo a tributi liquidati su un maggior reddito rideterminato . Per l’effetto , evidenzia che il termine naturale per proporre appello spirava il 24 settembre 2017; che, tuttavia, in ragione della predetta sospensione, andava a scadere il 24 marzo 2018, sicché l’appello era stato notificato tempestivamente il 20 marzo 2018.
Il motivo è fondato.
2.1. Preliminarmente va rigettata l’eccezione di inammissibilità del motivo sollevata dalla controricorrente la quale assume, senza tuttavia esplicitare l’eccezione, se no con richiamo alla giurisprudenza di questa Corte, che il ricorso non parrebbe «autosufficiente». Il ricorso, al contrario, contiene una puntuale ricostruzione della disciplina invocata e della fattispecie concreta, con esatta indicazione dei termini in ragione dei quali doveva escludersi la tardività dell’appello.
2.2. Nel merito, l’art. 11, comma 1, d.l. n. 50 del 2017 prevedeva che le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui fosse parte l’RAGIONE_SOCIALE pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in cassazione e anche a seguito di rinvio, potevano essere definite alle condizioni ivi disciplinate. Il successivo, comma 9, stabiliva che per le controversie definibili erano sospesi per sei mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, RAGIONE_SOCIALE pronunce giurisdizionali e di riassunzione che scadevano dalla data di entrata in vigore del l’art. 11 fino al 30 settembre 2017.
2.3. La controversia in esame, avente ad oggetto atto impositivo emesso dall’RAGIONE_SOCIALE , era certamente tra quelle definibili.
I criteri di computo della sospensione in parola sono stati già chiariti da questa Corte che ha affermato che, ove il termine di impugnazione ex art. 327 cod. proc. civ. scade nel periodo ricompreso tra il 24 aprile 2017 (entrata in vigore del d.l. n. 50 del 2017) ed il 30 settembre 2017, lo stesso si prolunga di sei mesi; ha escluso, di contro, che il termine rimanga sospeso fino a quest’ultima data, per poi riprendere a decorrere per il suo residuo periodo di tempo non consumato. Si è precisato che la sospensione legale in questione comporta il cumulo del termine ex art. 327 cod. proc. civ. (se scadente in quell’arco temporale) con quello di sei mesi di cui alla disposizione in esame; che (come ritenuto dall’amministrazione finanziaria con la Circ. n.22/E del 28 luglio 2017) la durata della sospensione è predeterminata in sei mesi,
che si aggiungono al termine di scadenza calcolato secondo le ordinarie regole processuali, ivi incluse quelle relative al periodo -dal 1° al 31 agosto -di sospensione feriale. Inoltre, la durata della sospensione resta pari a sei mesi anche nei casi in cui si sovrapponga al periodo di sospensione dei termini feriali; (Cfr. Cass. 20/03/2024, n. 7510 che, a fronte di una sentenza di primo grado pubblicata in data 27/02/2017, con scadenza del termine semestrale c.d. lungo ex art. 327 cod. proc. civ. per impugnare in data 27/09/2017 -tenuto conto della sospensione feriale -avuto riguardo alla sospensione di sei mesi di cui all’art. 11, comma 9, cit. ha ritenuto che il termine per proporre appello dovesse ritenersi prorogato fino al 27/03/2018).
3.3. Nella fattispecie in esame a fronte della sentenza depositata il 23 febbraio 2017, con scadenza del temine semestrale, tenuto conto della sospensione feriale, al 23 settembre 2017, il termine doveva ritenersi prorogato sino al 23 marzo 2018.
3.4. L’appello , proposto con ricorso notificato il 20 marzo 2018, come confermato anche in controricorso era, pertanto, tempestivo.
Ne consegue, in accoglimento del ricorso, la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, la quale provvederà al l’esame dell’appello ed anche al regolamento RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, la quale provvederà anche al regolamento RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 6 novembre 2025.
Il Presidente NOME COGNOME