Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 6336 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 6336 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 10/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 2861/2020 R.G. proposto da:
AGENZIA RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dal l’Avvocatura generale dello Stato,
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avv. NOME COGNOME
-controricorrente –
avverso la sentenza della COMM. TRIB. REG. LOMBARDIA, n. 2469/2019, depositata il 7 giugno 2019;
Ires – Cartella di pagamento – Appello termine – sospensione d.l. 50/2017
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19 febbraio 2025 dal consigliere NOME COGNOME
Rilevato che:
L’Agenzia delle Entrate ricorre nei confronti della RAGIONE_SOCIALE unipersonale, che resiste a mezzo controricorso, avverso la sentenza in epigrafe. Con quest’ultima la C.t.r. ha dichiarato inammissibile l’appello de ll’Ufficio avverso la sentenza della C.t.p. che aveva accolto il ricorso spiegato dalla società avverso la cartella di pagamento n. 6820160010837972000, con la quale era stato contestato un minor credito Ires per l’anno di imposta 2012.
1.1. La C.t.r riteneva tardivo l’appello in quanto proposto dopo lo spirare del termine dl sei mesi di cui all’art. 327 cod. proc. civ. nel testo novellato dall’art. 46 legge n. 69 del 2009, applicabile alla fattispecie trattandosi di processo instaurato successivamente al 4 luglio 2009 e, precisamente, con ricorso notificato il 13-14 marzo 2018, avverso sentenza pubblicata il 21 febbraio 2017.
Considerato che:
Con l’ unico motivo l’Ufficio denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione dell’art. 11, comma 9, d.l. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.
Censura la sentenza impugnata per aver omesso di considerare la sospensione dei termini per impugnare disposta dell’art. 11, comma 9, d.l. n. 50 del 2017 con riferimento alle controversie interessate dalla definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della riscossione, tra le quali rientrava quella in esame, relativa a ruoli emessi a seguito delle attività di liquidazione della dichiarazione ai sensi degli artt. 36bis e 36ter d.P.R. n. 602 del 1973 o 54bis d.P.R. n. 633 del 1972.
Con il controricorso il contribuente sostiene, invece, l’inapplicabilità della sospensione dei termini di cui all’art. 11 cit. in
quanto la definizione agevolata avrebbe ad oggetto solo gli atti impositivi e non anche le cartelle di pagamento, quali atti di mera riscossione. In via subordinata rileva che l’appello sarebbe comunque tardivo essendo il termine definitivamente scaduto il 21 febbraio 2018.
Il motivo è fondato.
3.1. Questa Corte ha già chiarito che in tema di c.d. condono fiscale, la cartella di pagamento può essere oggetto di definizione, purché sia il primo atto impositivo con il quale la pretesa fiscale è comunicata al contribuente, essendo in tal caso impugnabile, ex art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, non solo per vizi propri, ma anche per motivi attinenti al merito della pretesa impositiva, che, invece, non sono più denunciabili ove sia mero atto riscossivo (cfr. Cass. 19/08/2024, n. 25204; Cass. Sez. U. 25/06/2021, n. 18298).
Nella fattispecie in esame la cartella aveva ad oggetto il recupero di un credito di imposta e, dunque, aveva natura impo-esattiva. La controversia, per tanto, era soggetta all’art. 1 1, comma 9, d.l. n. 50 del 2017 che, per le controversie definibili, prevedeva la sospensione dei termini di impugnazione, anche incidentale, in scadenza dalla entrata in vigore sino al 30 settembre 2017.
3.2. I criteri di computo sono stati già chiariti da questa Corte che ha affermato che, ove il termine di impugnazione ex art. 327 cod. proc. civ. scade nel periodo ricompreso tra il 24 aprile 2017 (entrata in vigore del d.l. n. 50 del 2017) ed il 30 settembre 2017, lo stesso si prolunga di sei mesi; ha escluso, di contro, che il termine rimanga sospeso fino a quest’ultima data, per poi riprendere a decorrere per il suo residuo periodo di tempo non consumato. Si è precisato che la sospensione legale in questione comporta il cumulo del termine ex art. 327 cod. proc. civ. (se scadente in quell’arco temporale) con quello di sei mesi di cui alla disposizione in esame; che (come ritenuto dall’amministrazione finanziaria con la Circ. n.22/E del 28 luglio 2017)
la durata della sospensione è predeterminata in sei mesi, che si aggiungono al termine di scadenza calcolato secondo le ordinarie regole processuali, ivi incluse quelle relative al periodo -dal 1° al 31 agosto -di sospensione feriale. Inoltre, la durata della sospensione resta pari a sei mesi anche nei casi in cui si sovrapponga al periodo di sospensione dei termini feriali; (Cfr. Cass. 20/03/2024, n. 7510 che, a fronte di una sentenza di primo grado pubblicata in data 27/02/2017, con scadenza del termine semestrale c.d. lungo ex art. 327 cod. proc. civ. per impugnare in data 27/09/2017 -tenuto conto della sospensione feriale -avuto riguardo alla sospensione di sei mesi di cui all’art. 11, comma 9, cit. ha ritenuto che il termine per proporre appello dovesse ritenersi prorogato fino al 27/03/2018).
3.3. Nella fattispecie in esame a fronte della sentenza depositata il 21 febbraio 2017, con scadenza del temine semestrale al 21 settembre 2017, tenuto conto della sospensione feriale, il termine doveva ritenersi prorogato sino al 21 marzo 2018.
3.4. L’appello era, pertanto, tempestivo .
Ne consegue, in accoglimento del ricorso, la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, la quale provvederà al l’esame dell’appello ed anche al regolamento delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, la quale provvederà anche al regolamento delle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 19 febbraio 2025.