Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 13501 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 13501 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 20/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso nr. 26818-2019 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ope legis dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO
-ricorrente-
contro
COGNOME rappresentato e difeso dall’Avvocato NOME COGNOME giusta procura speciale allegata al controricorso
-controricorrente-
e
, in persona del Direttore pro tempore -intimata-
AGENZIA DELLE ENTRATE
avverso la sentenza n. 573/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DEL LAZIO, depositata l’8.2.2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 29/4/2025 dal Consigliere Relatore Dott.ssa NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Agenzia delle entrate riscossione propone ricorso, affidato ad unico motivo, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio aveva accolto l’appello di NOME COGNOME avverso la sentenza n.
, in rigetto del ricorso proposto avverso avviso di intimazione di pagamento di cartelle esattoriali.
Il contribuente resiste con controricorso, Agenzia delle entrate è rimasta intimata.
Parte ricorrente ha da ultimo depositato memoria difensiva.
CONSIDERATO CHE
1.1. Con unico motivo parte ricorrente denuncia, in rubrica, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c., violazione dell’art. 1, commi 537 e ss., legge n. 228/2012 per avere la Commissione tributaria regionale erroneamente dato applicazione al meccanismo definitorio dei carichi pendenti esattoriali pregressi di cui alla citata normativa, ritenendo a tal fine idonea la «comunicazione» inoltrata dal contribuente in data 3/7 gennaio 2013, prima della notifica dell’intimazione di pagamento impugnata nella presente sede.
1.2. Le censure sono fondate.
1.3. Con l’obiettivo di migliorare la relazione con i debitori, che hanno subìto iscrizioni a ruolo, e quindi con l’esigenza di attivare la riscossione solo in presenza di un valido titolo esecutivo, il legislatore ha cristallizzato una prassi già esistente (in tal senso direttiva Equitalia n. 10 del 6-52010) con la finalità di rimediare ai difetti di comunicazione tra l’ente creditore e l’agente della riscossione.
1.4. Nella Direttiva indicata si prevedeva quanto segue: « … l’attività di recupero coattivo non può prescindere dall’esistenza di un valido titolo esecutivo… Riteniamo opportuno fornire alcune indicazioni, alle quali, pur in assenza di provvedimento dell’ente creditore, dovrete attenervi nell’espletamento dell’attività di riscossione… Qualora il contribuente, in occasione della notifica del primo atto di riscossione utile, o in qualsiasi momento della procedura cautelare/esecutiva eventualmente da voi intrapresa, asserisca e documenti che gli atti emessi dall’ente creditore prima della formazione del ruolo, ovvero la successiva cartella di pagamento e/o l’avviso per i quali si procede, sono stati interessati: a) da un provvedimento di sgravio emesso dall’ente creditore in conseguenza della presentazione di un’istanza di autotutela da parte del debitore; b) da una sospensione amministrativa comunque concessa dall’ente creditore citato; c) da una sospensione giudiziale, oppure da una sentenza della magistratura adita, emesse in un giudizio al quale l’agente della riscossione non ha preso parte; d) da un pagamento effettuato in data antecedente alla formazione del ruolo, in favore dell’ente creditore, sempre che sia facilmente ed univocamente riconducibile allo stesso ruolo…; dovrete invitarlo a rilasciarvene formale dichiarazione, redatta secondo il modello allegato… Ottenuta la dichiarazione che precede e limitatamente alle partite relative agli atti espressamente indicati dal debitore, dovrete immediatamente sospendere ogni ulteriore iniziativa finalizzata alla riscossione della somma iscritta a ruolo. Entro i successivi 10 giorni, dovrete, inoltre, trasmettere all’ente creditore la documentazione consegnatavi dal debitore, al fine di ottenere conferma, o meno, dell’esistenza delle ragioni di quest’ultimo e richiedere, in caso affermativo, la sollecita trasmissione della sospensione o dello sgravio ai vostri sistemi informativi. Dovrete, infine, avvertire l’ente creditore che in caso di silenzio dei suoi uffici, le azioni volte al recupero del credito rimarranno comunque sospese…».
1.5. Tale prassi è stata disciplinata con l’art. 1 commi 537-542 della legge 228/2012 (in tal senso la direttiva di gruppo n. 2 dell’11-1-2013, prot. 2013-500); l’art. 1 comma 537 legge 228/2012, prima delle
modifiche di cui all’art. 1 d.lgs. 24-9-2015, n. 159, prevedeva che «a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli enti e le società incaricate per la riscossione dei tributi, di seguito denominati “concessionari per la riscossione”, sono tenuti a sospendere immediatamente ogni ulteriore iniziativa finalizzata alla riscossione delle somme iscritte a ruolo o affidate, su presentazione di una dichiarazione da parte del debitore, limitatamente alle partite relative agli atti espressamente indicati dal debitore, effettuate ai sensi del comma 538»; il comma 538, poi, elenca tutte le ipotesi in cui il debitore ha diritto ad ottenere la sospensione della riscossione, con la previsione alla lettera f di una clausola generale, costituita «da qualsiasi altra causa di non esigibilità del credito sotteso» (comma 538 «ai fini di quanto stabilito al comma 537, entro 90 giorni dalla notifica, da parte del concessionario della riscossione, del primo atto di riscossione utile o di un atto della procedura cautelare o esecutiva eventualmente intrapresa dal concessionario il contribuente presenta al concessionario della riscossione una dichiarazione anche con modalità telematiche, con la quale venga documentato che gli atti emessi dall’ente creditore prima della formazione del ruolo, ovvero la successiva cartella di pagamento o l’avviso per i quali si procede, sono interessati: a) da prescrizione o decadenza del diritto di credito sotteso, intervenuta in data antecedente a quella in cui il ruolo è reso esecutivo; b) da un provvedimento di sgravio emesso dall’ente creditore; c) da una sospensione amministrativa comunque concessa dall’ente creditore; d) da una sospensione giudiziale, oppure da una sentenza che abbia annullato in tutto o in parte la pretesa dell’ente creditore, emesse in un giudizio al quale il concessionario della riscossione non ha preso parte; e) da un pagamento effettuato, riconducibile al ruolo in oggetto, in data antecedente alla formazione dello stesso, in favore dell’ente creditore; f) da qualsiasi altra causa di non esigibilità del credito sotteso»); il comma 539 dell’art. 1 disciplina il procedimento che inizia a seguito della presentazione della domanda del debitore entro il termine di 90 giorni dalla notifica nei suoi confronti del primo atto di riscossione, con il coinvolgimento sia del concessionario alla
riscossione, sia, soprattutto, dell’ente impositore, prevedendo, pertanto, il comma 539 quanto segue: «Entro il termine di 10 giorni successivi alla data di presentazione della dichiarazione di cui al comma 538, il concessionario della riscossione trasmette all’ente creditore la dichiarazione presentata dal debitore e la documentazione allegata al fine di avere conferma dell’esistenza delle ragioni del debitore ed ottenere, in caso affermativo, la sollecita trasmissione della sospensione o dello sgravio direttamente sui propri sistemi informativi. Decorso il termine di ulteriori 60 giorni l’ente creditore è tenuto, con propria comunicazione inviata al debitore a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo posta elettronica certificata ai debitori obbligati all’attivazione, a confermare allo stesso la correttezza della documentazione prodotta, provvedendo, in pari tempo, a trasmettere in via telematica, al concessionario della riscossione il conseguente provvedimento di sospensione o sgravio, ovvero ad avvertire il debitore dell’inidoneità di tale documentazione a mantenere sospesa la riscossione, dandone, anche in questo caso, immediata notizia al concessionario della riscossione per la ripresa dell’attività di recupero del credito iscritto a ruolo»; il comma 540 dell’art. 1 legge 228/2012, quindi, dispone che la mancata risposta da parte dell’Agenzia delle entrate nel termine di 220 giorni, comporta l’annullamento di diritto dei ruoli (comma 540 «in caso di mancato invio, da parte dell’ente creditore, della comunicazione prevista dal comma 539 e di mancata trasmissione dei conseguenti flussi informativi al concessionario della riscossione, trascorso inutilmente il termine di 220 giorni dalla data di presentazione della dichiarazione del debitore allo stesso concessionario della riscossione, le partite di cui al comma 537 sono annullate di diritto e quest’ultimo è considerato automaticamente di scaricato dei relativi ruoli. Contestualmente sono eliminati dalle scritture patrimoniali dell’ente creditore i corrispondenti importi»); il comma 543 dell’art. 1 disegna la disciplina transitoria prevedendo, in relazione alla «prassi» dei contribuenti di presentare dichiarazioni per la sospensione della riscossione, che «le disposizioni di cui ai commi da 537 a 542 si applicano anche alle dichiarazioni presentate al concessionario della
riscossione prima della data di entrata in vigore della presente legge. L’ente creditore invia alla comunicazione e provvede agli adempimenti di cui al comma 539, entro 90 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge; in mancanza, trascorso inutilmente il termine di 220 giorni dalla stessa data, le partite di cui al comma 537 sono annullate di diritto ed il concessionario della riscossione è considerato automaticamente discaricato dei relativi ruoli. Contestualmente sono eliminati dalle scritture patrimoniali dell’ente creditore i corrispondenti importi».
1.6. L’art. 1 del d.lgs. 24.9.2015, n. 159 ha modificato l’art. 1 commi 538-540 della legge 228/2012, prevedendo la riduzione del termine concesso al contribuente per presentare la dichiarazione, da 90 a 60 giorni, e sanzionando con la «decadenza» l’eventuale ritardo.
1.7. Inoltre, sempre in relazione al comma 538, è stata eliminata tra le cause di sospensione della riscossione la lettera f) (dichiarazione con cui è documentato che il ruolo è interessato «da qualsiasi altra causa di non esigibilità del credito sotteso»), mentre nel comma 539 non si prevede più il termine dilatorio di 60 giorni per il creditore, che deve quindi provvedere a fornire risposte in tempi più rapidi.
1.8. Il comma 539 bis , aggiunto, dispone altresì che «la reiterazione della dichiarazione di cui al comma 538 non è ammessa e, in ogni caso, non comporta la sospensione delle iniziative finalizzate alla riscossione».
1.9. Il comma 540 rappresenta la novità più rilevante, in quanto prevede, dopo l’ultimo periodo, che «l’annullamento non opera in presenza di motivi diversi da quelli elencati al comma 538 ovvero nei casi di sospensione giudiziale o amministrativa o di sentenza non definitiva di annullamento del credito», non operando, quindi, l’annullamento, in tutti i casi in cui il credito sia ancora sub iudice nonché nelle ipotesi di sospensione giudiziale o amministrativa, cosicché la caducazione della pretesa si verifica solo se il debitore fa valere cause potenzialmente estintive della stessa (cfr. Cass. n. 30841/2024).
1.10. L’art. 15 del d.lgs. 24.9.2015, n. 159 prevede una disciplina transitoria, nei seguenti termini: «Le disposizioni dell’articolo 1, commi da
538 a 540, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, nel testo modificato dall’articolo 1 del presente decreto, si applicano alle dichiarazioni presentate successivamente alla data di relativa entrata in vigore del presente decreto. Con provvedimento del direttore dell’agenzia delle entrate sono disciplinate le modalità telematiche di presentazione della dichiarazione e di invio della risposta al debitore. Fino alla data fissata da tale provvedimento resta fermo quanto disposto dalle stesse disposizioni nella versione in vigore antecedente alle suddette modifiche».
1.11. Poiché la dichiarazione di cui al comma 538 è stata presentata dal contribuente in data 3/7.1.2013, trova applicazione il comma 538 articolo 1 della legge n. 228/2012 (entrata in vigore dall’1.1.2013cfr. comma 561), nella versione precedente alle modifiche apportate dall’art. 1 del d.lgs. 24.9.2015, n. 159.
1.12. Ciò posto, nel caso in esame, prima di aver ricevuto, in data 1.4.2016, la notifica dell’intimazione di pagamento in oggetto, il contribuente risulta aver inviato in data 3/7.1.2013 una dichiarazione al Concessionario del seguente tenore: «Oggetto: richiesta intervenuta prescrizione. Il sottoscritto COGNOME NOME … con la presente comunica a questa spettabile EQUITALIA che la notifica di pagamento delle sotto elencate cartelle, siano ritenute nulle per intervenuta prescrizione …».
1.13. Occorre dunque evidenziare che la tassatività del termine di 90 giorni fissato dal comma 538 cit. va riguardata in relazione al fatto che si tratti del primo atto ricevuto dopo che sia maturato uno dei motivi innanzi elencati nel medesimo comma, dianzi elencati, e che è necessario che l’istanza sia, quanto meno, corredata dalle informazioni necessarie perché colui che la riceve possa apprezzarne, anche prima facie , la non pretestuosità.
1.14. Nella vicenda in esame è dato pertanto riscontrare che il contribuente aveva inviato all’agente della riscossione un’istanza, genericamente rivolta solo all’annullamento d’ufficio della pretesa creditoria e non alla propedeutica sospensione della riscossione prevista dalla normativa citata, senza in alcun modo dimostrare la sua
tempestività rispetto al termine di 90 giorni di cui dianzi, a decorrere, come si è detto, dalla data di notifica delle suddette cartelle.
1.15. In mancanza di tale indicazione e della relativa prova circa la tempestività dell’istanza, tale richiesta, da ritenersi presentata oltre il termine di novanta giorni dalla notifica, da parte del concessionario della riscossione, del primo atto di riscossione utile o di un atto della procedura cautelare ed esecutiva, era da ritenersi inefficace, non comportando la sospensione dell’attività di riscossione da parte dell’agente della riscossione in attesa che l’ente creditore si pronunciasse sul merito dell’istanza.
1.16. Occorre, inoltre, evidenziare che il mancato esercizio della facoltà prevista dai commi 537 -542 cit. non comportava il consolidarsi della pretesa e non pregiudicava pertanto il diritto di avanzare la medesima richiesta nei riguardi del primo atto tipizzato di riscossione successivo, ovvero successivamente alla notifica dell’intimazione di pagamento impugnata, adempimento che non risulta sia stato invece effettuato.
1.17. Ne consegue l’erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha disposto l’annullamento dell’intimazione di pagamento in conseguenza della mancata «prova di una risposta, nei termini previsti dalla norma, all’istanza presentata, relativamente alle 15 cartelle di cui all’intimazione», ritenendo, in difformità dai principi di diritto di cui dianzi, la violazione, da parte dell’agente della riscossione, dell’obbligo di «svolgere una specifica attività di verifica e risposta alle istanze presentate dal contribuente che la porti a concludere che la pretesa di pagamento presa in carico sia legittimamente valida nel contenuto».
Quanto sin qui illustrato comporta l’accoglimento del ricorso e la cassazione della sentenza impugnata.
Inoltre, non richiedendosi, per la risoluzione della controversia, alcun altro accertamento di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ex art. 384 c.p.c., primo comma, con il rigetto del ricorso introduttivo del contribuente.
La novità delle questioni affrontate e l’assenza di un consolidato orientamento giurisprudenziale di questa Corte, in base al quale si è decisa la causa, prima della proposizione del ricorso per cassazione, inducono a compensare tra le parti le spese processuali delle fasi di merito, con condanna del controricorrente al pagamento delle spese del presente grado, con liquidazione come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo del contribuente; compensa tra le parti le spese processuali dei gradi di merito; condanna il controricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio che liquida in Euro 8.200,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in modalità