Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 30874 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 30874 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 03/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 23795 -20 23 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata in Roma, alla INDIRIZZO
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, per procura speciale in atti , dall’avv. NOME COGNOME (pec: EMAIL);
– controricorrente –
Oggetto:
TRIBUTI – IVA
rimborso – sospensione
avverso la sentenza n. 4605/04/2023 della Corte di giustizia tributaria di secondo grado del LAZIO, depositata in data 31/07/2023, notificata in data 02/10/2023; udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata del
7 novembre 2024 dal Consigliere relatore dott. NOME COGNOME
Rilevato che:
In controversia avente ad oggetto un provvedimento di sospensione del rimborso di un credito IVA vantato dalla RAGIONE_SOCIALE con riferimento all’anno d’imposta 201 3, che l’Agenzia delle entrate aveva emesso in conseguenza dell’emissione nei confronti della RAGIONE_SOCIALE società successivamente cessata e di cui la predetta RAGIONE_SOCIALE era socia unica, dell’avviso di accertamento n. TK503R406141/16 portante un importo maggiore di quello chiesto a rimborso, la Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio con la sentenza in epigrafe indicata accoglieva l’appello proposto dalla società contribuente avverso la sfavorevole sentenza di primo grado sul rilievo che l’avviso di accertamento sopra indicato era stato annullato con sentenza della CTR del Lazio n. 791/11/2020, depositata in data 13/02/2020 con la conseguenza che erano venute meno le ragioni della disposta sospensione del rimborso.
Avverso tale statuizione l’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, cui replica l’intimata con controricorso e memoria.
Considerato che:
Con il motivo di ricorso viene dedotta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 69 del R.D. n. 2440 del 1923 (erroneamente indicato come 2023) e dell’art. 23 del d.lgs. n. 472 del 1997.
Sostiene la ricorrente, da un lato, che la sentenza sull’avviso di accertamento, posto a base del provvedimento di sospensione qui
impugnato, era stata sospesa cautelativamente dal giudice d’appello con ordinanza n. 1880/13/202 e, dall’altro, che il provvedimento di sospensione ex art. 69 del R.D. n. 144 del 1923, applicabile ai rimborsi IVA, può essere adottato anche in presenza di decisione non ancora definitive.
Osserva il Collegio che all’odierna udienza è stata trattata la causa avente ad oggetto il sopra indicato avviso di accertamento con decisione di conferma della sentenza d’appello n. n. 791/11/2020, depositata in data 13/02/2020, che aveva annullato il predetto atto impositivo, il che comporta il venir meno delle ragioni poste a base del provvedimento di sospensione e, conseguentemente, dello stesso provvedimento sospensivo.
Il motivo di ricorso va, quindi, dichiarato inammissibile per carenza di interesse della ricorrente alla pronuncia sul ricorso, sopravvenuta alla proposizione dello stesso e, per tale ragione, va anche disposta la compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
dichiara il ricorso inammissibile e compensa le spese processuali.
Così deciso in Roma il 7 novembre 2024