Sentenza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 20513 Anno 2024
Civile Sent. Sez. 5 Num. 20513 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 24/07/2024
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 4683 -20 22 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE , in persona del procuratore AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO NOME COGNOME, giusta procura AVV_NOTAIO del 5 agosto 2021 a ministero del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, notaio in Venezia, Rep. n. 43277 e Racc. n. 16195, rappresentata e difesa, per procura AVV_NOTAIO a margine del ricorso, dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME (pec: EMAIL), dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME (pec: EMAIL) ed elettivamente domiciliata in Roma, alla INDIRIZZO, presso lo studio legale dell’AVV_NOTAIO NOME COGNOME (pec: EMAIL);
– ricorrente –
Oggetto: Tributi -IVAsospensione rimborso credito ex art. 23 d.lgs. n. 472 del 1997
contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Direttore AVV_NOTAIO pro tempore , rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE, presso la quale è domiciliata in Roma, alla INDIRIZZO;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 778/04/2021 della Commissione tributaria regionale della TOSCANA, depositata in data 05/07/2021;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/04/2024 dal AVV_NOTAIO COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO COGNOME, che ha concluso chiedendo l’accoglimento del primo motivo di ricorso con assorbimento degli altri.
udito per la ricorrente l’AVV_NOTAIO, che ha insistito per l’accoglimento del ricorso;
udita per la controricorrente l’Avvocatura AVV_NOTAIO dello Stato, in persona dell’AVV_NOTAIO, che ha insistito per il rigetto del ricorso.
Rilevato che:
La controversia ha ad oggetto l’impugnazione, da parte di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE spa, quale cessionaria del credito IRES maturato dalla RAGIONE_SOCIALE nell’anno d’imposta 2015, del provvedimento (prot. n. 32429/2017 del 1° dicembre 2012) con cui l’amministraz ione finanziaria aveva disposto la sospensione del rimborso del credito in presenza di carichi pendenti iscritti a ruolo nei confronti della società cedente.
La Commissione tributaria provinciale di Grosseto accolse il ricorso della odierna ricorrente con sentenza che venne impugnata in appello dall’RAGIONE_SOCIALE.
3. La Commissione tributaria regionale della Toscana con la sentenza impugnata accolse l’appello dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE sostenendo che l’amministrazione finanziaria aveva fornito la prova dell’esistenza dei carichi pendenti nei confronti della società cedente, costituiti da crediti erariali maturati nel corso della procedura di amministrazione controllata, cui era stata sottoposta la società cedente, ma sorti in epoca anteriore alla cessione del credito in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, e tale prova aveva fornito mediante la produzione in giudizio RAGIONE_SOCIALE interrogazioni al sistema informativo dei ruoli, contenenti il dettaglio dei titoli della pretesa fiscale con l’indicazione RAGIONE_SOCIALE date di notifica RAGIONE_SOCIALE relative cartelle di pagamento. Affermò, al riguardo, che l’interrogazione anagrafica costituiva « sufficiente prova dell’avvenuta iscrizione a ruolo RAGIONE_SOCIALE imposte », quale « atto promanante dell’amministrazione e presupposto del potere di sospensione in autotutela legittimamente esercitato », precisando che sul punto non vi erano state « contestazioni specifiche della parte privata che, nonostante le puntuali indicazioni sui ruoli, le somme iscritte, quelle pagate, i titoli di debenza e le date di notifica della cartelle, non ha proposto contestazione alcuna, limitandosi genericamente a disconoscere l’efficacia probante del documento ».
4. Avverso tale statuizione la RAGIONE_SOCIALE propose ricorso per cassazione affidato a tre motivi cui replicò l’intimata con controricorso eccependo, preliminarmente, l’inammissibilità del ricorso per difetto di rappresentanza sostanziale in capo al AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO della società che aveva conferito la procura al difensore, non essendo stata prodotta unitamente al ricorso, l’atto notarile di nomina a procuratore AVV_NOTAIO, indicato nell’intestazione del ricorso, non risultando il nominato AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO tra i soggetti indicati nel ‘Registro RAGIONE_SOCIALE Imprese’ tra quelli incaricati ad operare in nome e per conto della società.
Fissata la camera di consiglio del 9 novembre 2023 per la trattazione del ricorso, questa Corte con ordinanza interlocutoria n. 33305 del 2023 rimetteva la causa a questa pubblica udienza.
Con memoria dell’11 aprile 2024 la società ricorrente ha depositato l’atto notarile di conferimento dei poteri di rappresentanza ai Dirigenti e Quadri della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE S.P.A. del 3 novembre 2021, che revocava e sostituiva quello del 5 agosto 2021, indicato nell’intestazione del ricorso, e l’attestato di servizio del AVV_NOTAIO, da cui risulta che quest’ultimo all’epoca della sottoscrizione del mandato difensivo era un Dirigente della RAGIONE_SOCIALE.
Il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, ha depositato memoria con le relative conclusioni.
Considerato che:
Va preliminarmente rigettata l’eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di prova di idonea procura AVV_NOTAIO in capo al soggetto indicato quale titolare del potere di rappresentare in giudizio la società e di conferire la relativa procura defensionale.
Al riguardo, la difesa erariale ha dedotto che il AVV_NOTAIO NOME COGNOME, indicato nel ricorso quale procuratore AVV_NOTAIO della società contribuente in forza di procura AVV_NOTAIO del 5 agosto 2021 a ministero del AVV_NOTAIO, notaio in Venezia, Rep. n. 43277 e Racc. n. 16195, è « persona fisica diversa da quella precedentemente delegata nei giudizi di merito », che dall’intestazione della sentenza impugnata risulta essere tale NOME COGNOME; che il AVV_NOTAIO COGNOME non risultava tra gli amministratori e procuratori indicati nel c.d. ‘Registro Imprese’ tra quelli incaricati ad operare in nome e per conto della società; che la ricorrente non ha depositato unitamente al ricorso la predetta procura notarile.
La ricorrente, come si è detto sopra (par. 6 dello svolgimento del processo), con memoria dell’11 aprile 2024, ai sensi dell’art. 372 cod. proc. civ., ha depositato l’atto notarile di conferimento dei poteri di rappresentanza ai Dirigenti e Quadri della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE S.P.A. del 3 novembre 2021, che revocava e sostituiva quello del 5 agosto 2021, indicato nell’intestazione del ricorso, e l’attestato di servizio del AVV_NOTAIO, da cui risulta che quest’ultimo all’epoca dell a sottoscrizione del mandato difensivo era un Dirigente della RAGIONE_SOCIALE, dando così evidenza del legittimo potere del nominato procuratore AVV_NOTAIO di rappresentare in giudizio la società e di conferire la relativa procura defensionale.
Venendo, quindi, al merito, con il primo motivo di ricorso la banca ricorrente deduce , ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 cod. civ., 115 e 116 cod. proc. civ., 14, 15, 24, 25, 26, 45 e segg. del d.P.R. n. 602 del 1973, 23 del d.lgs. n. 472 del 1997 e 56 L.F., censurando la sentenza impugnata per avere ritenuto « legittimo per l’RAGIONE_SOCIALE emettere provvedimenti di sospensione di rimborso ex art. 23 del D.Lgs. n. d.lgs. n. 472 del 1997/1997 unicamente motivati sulla asserita presenza di iscrizioni a ruolo di tributi anche in assenza della prova della esistenza e notifica al contribuente di un valido titolo per la loro riscossione ».
Con il secondo motivo deduce , ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la « nullità della sentenza e/o del procedimento per violazione degli artt. 112, 115, 132 c.p.c. e dell’art. 36 del D.Lgs. n. 546/1992 alla luce degli artt. 2697 e 2946 c.c., nonché degli artt. 14, 15, 24, 25, 26, 45 e segg. del D.P.R. n. d.P.R. n. 602 del 1973/1973, dell’art. 23 del D.Lgs. n. d.lgs. n. 472/1997 e dell’art. 56 L.F. », sostenendo che al CTR, con una non chiara motivazione, aveva ritenuto che il giudizio fosse limitato al vaglio di legittimità della sospensione del rimborso omettendo, in tal
modo, di pronunciare sulle domande, pure avanzate da essa ricorrente, di accertare la sussistenza del rimborso del credito IRES e conseguentemente condannare l’RAGIONE_SOCIALE al pagamento del relativo importo.
Con il terzo motivo deduce , ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 cod. proc. civ., 1241 e segg. e 2697 cod. civ., 56 L.F., 23 del d.lgs. n. 472 del 1997 nonché 14, 15, 24, 25, 26, 45 e segg. del d.P.R. n. 602 del 1973, per avere la CTR erroneamente ritenuto che, a fronte di una domanda di rimborso di una eccedenza fiscale, l’amministrazione finanziaria potesse opporre la compensazione con controcrediti di cui non è provata la certezza, la liquidità e soprattutto, l’esigibilità richiesta dall’art. 1243 cod. civ.
Il primo motivo è fondato con assorbimento degli altri.
È pacifico in causa, non essendo oggetto di contestazione da parte della controricorrente e, comunque, perché risultante dal provvedimento di sospensione del rimborso riprodotto nella stessa sentenza impugnata, che tale sospensione venne disposta dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ai sensi dell’art. 23 del d.lgs. n. 472 del 1997, che, rubricato «Sospensione dei rimborsi e compensazione», tanto prevede:
« 1. Nei casi in cui l’autore della violazione o i soggetti obbligati in solido, vantano un credito nei confronti dell’amministrazione finanziaria, il pagamento può essere sospeso se è stato notificato atto di contestazione o di irrogazione della sanzione o provvedimento con il quale vengono accertati maggiori tributi, ancorché’ non definitivi. La sospensione opera nei limiti di tutti gli importi dovuti in base all’atto o alla decisione della commissione tributaria ovvero dalla decisione di altro organo.
In presenza di provvedimento definitivo, l’ufficio competente per il rimborso pronuncia la compensazione del debito.
I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2, che devono essere notificati all’autore della violazione e ai soggetti obbligati in solido, sono impugnabili avanti alla commissione tributaria, che può disporne la sospensione ai sensi dell’articolo 47 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
Se non sussiste giurisdizione RAGIONE_SOCIALE commissioni tributarie, è ammessa azione avanti al tribunale, cui è rimesso il potere di sospensione ».
Tale disposizione è stata oggetto di interpretazione da parte RAGIONE_SOCIALE Sezioni unite di questa Corte che nella sentenza n. 2320 del 31/01/2020 (Rv. 656706 -02), occupandosi degli strumenti cautelari di cui dispone l’amministrazione finanziaria per paralizzare le richieste di rimborso di crediti in presenza di carichi fiscali a carico del contribuente e, in particolare, del rapporto tra la tutela cautelare prevista nel d.P.R. n. 633 del 1972 e gli altri istituti cautelari, disciplinati dall’art. 23 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 e dall’art. 69 del r.d. n. 2440 del 1923, ha osservato che «La disciplina di cui all’art. 23 del d.lgs. n. 472 del 1997, applicata dall’Ufficio, costituisce una declinazione specifica, in materia tributaria, del potere discrezionale di autotutela della P.A. in tema di fermo amministrativo di cui all’art. 69 del r.d. n. 2440 del 1923 (cfr. Cass. n. 5139 del 2016 e giurisprudenza richiamata) del quale mutua la natura cautelare e provvisoria in funzione di salvaguardia della possibile compensazione legale di opposte partite , è, però, altrettanto vero che la disciplina dell’art. 23, qui in rilievo, si differenzia da quella regolata dall’art. 69 non solo perché relativa a rapporti di debito/credito che intercorrono esclusivamente tra Amministrazione finanziaria e contribuente, al quale, secondo il testo qui applicabile, sia addebitata una violazione , ma, soprattutto, perché richiede che: a) la pretesa dell’Amministrazione finanziaria sia formalizzata in uno specifico atto di contestazione o di irrogazione della sanzione
a lui notificato, non essendo sufficienti mere ragioni di credito, come per il fermo amministrativo; b) limita espressamente la sospensione alla «somma risultante dall’atto o dalla decisione della commissione tributaria ovvero dalla decisione di altro organo» mentre nella disciplina del fermo non si fa cenno a limiti quantitativi della sospensione del pagamento in relazione all’entità RAGIONE_SOCIALE ragioni di credito».
In senso analogo si era già pronunciata Cass., Sez. 5, Sentenza n. 1292 del 22/01/2020, Rv. 656610 -01, che aveva ravvisato che l’art. 23 cit. operava a condizione che fosse stato notificato al contribuente un atto di contestazione o di irrogazione della sanzione per violazioni tributarie, e nei limiti della somma risultante dall’atto o dalla decisione della commissione tributaria ovvero dalla decisione di altro organo.
E’, quindi, incorsa in errore di diritto la CTR (ora Corte di giustizia tributaria di secondo grado) della Toscana che ha ritenuto sufficiente il deposito da parte dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE «interrogazioni al sistema informativo dei ruoli con la indicazione RAGIONE_SOCIALE date di notifica RAGIONE_SOCIALE relative cartelle di pagamento», pur in presenza di specifica contestazione della parte appellata che, correttamente, aveva sostenuto che l’amministrazione finanziaria avrebbe dovuto fornire la prova della notifica alla parte contribuente RAGIONE_SOCIALE cartelle da cui scaturiva il controcredito vantato in compensazione, non essendo sufficiente la produzione in giudizio del solo estratto di ruolo pur riportante la data di notifica degli atti impositivi.
Conclusivamente, va accolto il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, e la sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, in diversa composizione, che
provvederà anche alla regolamentazione RAGIONE_SOCIALE spese processuali del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma in data 29 aprile 2024