Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 1281 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 1281 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 20/01/2025
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 34106/2018 R.G. proposto da:
NOME COGNOME elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv. NOME COGNOME in Roma, in INDIRIZZO -ricorrente-
Contro
AGENZIA
DELLE
ENTRATE
-resistente- avverso la sentenza della Commissione Tributaria regionale della Calabria n. 716/2018 depositata il 24/04/2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/11/2024 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
L’avvocato NOME COGNOME impugnò l’avviso di accertamento n. TD901300533/2015, con il quale erano stati
riscostruiti maggiori ricavi per Euro 41.145,00 con il venir meno del regime agevolato ex art. 1, co. 96 e segg. della l. n. 244 del 2007.
Il ricorso venne respinto in primo ed in secondo grado.
Il giudice di secondo grado, in particolare, affermò che il primo giudice attraverso una articolata motivazione avesse affrontato le questioni, sollevate. In particolare si statuì che ‘nel caso di specie, infatti, l’Ufficio ha correttamente proceduto all’accertamento ai sensi degli artt. 32 dpr 600/73 e 51 DPR 633/72, procedendo alla ricostruzione dei rapporti, rilevanti a fini fiscali, della contribuente.
All’esito delle analisi dei rapporti, sono emerse disparità fra i redditi dichiarati e le disponibilità effettive. In questa sede occorre rifermare la validità dell’Operato dell’ufficio finanziario, che ha legittimamente proceduto all’accertamento del maggior reddito in base ad elementi, caratterizzati dai requisiti di precisione, gravità e concordanza. A fronte di ciò, il contribuente non ha fornito la prova del contrario, come era suo preciso onere’.
Avverso la prefata decisione ricorre il contribuente con tre motivi, l’Agenzia è rimasta intimata.
Motivi della decisione
1 .In via preliminare va rilevato che il ricorrente ha depositato memoria con la quale ha rappresentato di avere aderito alla definizione dei carichi affidati all’Agenzia delle Entrate Riscossione in considerazione di quanto disposto dall’art. 1, commi da 231 a 252, della legge n. 197 del 2022 (cosiddetta rottamazione quater), ha altresì comunicato di aver provveduto al pagamento delle prime quattro rate nei termini indicati dall’ufficio e pertanto ha chiesto dichiararsi l’estinzione del processo per cessata materia del contendere.
2. Ciò premesso, osserva il Collegio che, ai sensi dell’art. 1, comma 231, della legge n. 197 del 2022, « Fermo restando quanto previsto
dai commi da 222 a 227, i debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 possono essere estinti senza corrispondere le somme affidate all’agente della riscossione a titolo di interessi e di sanzioni, gli interessi di mora di cui all’articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all’articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e le somme maturate a titolo di aggio ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento ».
2.2 Inoltre, ai sensi del comma 236 dell’art. 1 della legge n. 197 del 2022 « Nella dichiarazione di cui al comma 235 il debitore indica l’eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l’impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento delle somme dovute, sono sospesi dal giudice. L’estinzione del giudizio è subordinata all’effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati; in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti ».
2.3. Ciò posto, stante il tenore letterale delle disposizioni richiamate (che prevedono da un lato l’impegno a rinunciare ai giudizi pendenti aventi oggetto i carichi per i quali è intervenuta richiesta di definizione agevolata e dall’altro che l’estinzione del giudizio è subordinata all’effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati), deve affermarsi che non sia possibile addivenire ad una dichiarazione di estinzione del giudizio per
cessazione della materia del contendere e che il giudizio va sospeso sino al 30 novembre 2027 ex art. 1, comma 236, della legge n. 197 del 2022, con rinvio a nuovo ruolo.
P.Q.M.
La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo, disponendo la sospensione della controversia fino al 30 novembre 2027.
Così deciso in Roma, il 6.11.2024