Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 21244 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 21244 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 24/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 33553/2019 R.G. proposto da ASSOCIAZIONE RAGIONE_SOCIALE COGNOME, derivante dalla fusione fra l’ASSOCIAZIONE SPORTIVA RAGIONE_SOCIALE COGNOME e l’ASSOCIAZIONE SPORTIVA RAGIONE_SOCIALE, in persona del Presidente pro tempore , elettivamente domiciliata in Roma alla INDIRIZZO presso lo studio dell’avv. NOME COGNOME dalla quale è rappresentata e difesa unitamente all’avv. NOME COGNOME -ricorrente principale- contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , domiciliata in Roma alla INDIRIZZO presso gli uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato, dalla quale è rappresentata e difesa ope legis
-controricorrente/ricorrente in via incidentale- avverso la SENTENZA della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA TOSCANA n. 649/19 depositata il 12 aprile 2019
udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 2 luglio 2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
La Direzione Provinciale di Pistoia dell’Agenzia delle Entrate emetteva nei confronti dell’Associazione RAGIONE_SOCIALE Terme di Montecatini due distinti avvisi di accertamento, notificati, rispettivamente, il 15 novembre 2012 e il 27 agosto 2013.
Con il primo venivano rideterminati il reddito d’impresa, il valore della produzione netta e il volume d’affari realizzati dalla prefata associazione nell’anno 2007 e operate le conseguenti riprese fiscali ai fini dell’IRES, dell’IRAP e dell’IVA.
In particolare, l’Ufficio riteneva che le prestazioni risultanti da nove fatture emesse in quell’anno dalla contribuente dovessero essere assoggettate a IVA, perché rese nel contesto di una manifestazione sportiva (‘torneo di calcio NOME COGNOME‘) organizzata ciclicamente, e non di un evento meramente occasionale o saltuario, come da essa sostenuto.
Da ciò derivava che: – i proventi di tali prestazioni dovevano essere considerati ricavi relativi all’attività caratteristica dell’associazione; – il computo dei ricavi in questione comportava il superamento della soglia dei 250.000 euro entro la quale le associazioni sportive dilettantistiche sono ammesse a fruire del regime forfettario previsto dall’art. 2, comma 5, della L. n. 398 del 1991; -dall’anno successivo l’ente avrebbe dovuto tenere la contabilità ordinaria e determinare il reddito senza poter fruire del trattamento tributario di favore riservato alle associazioni sportive dilettantistiche.
Con il secondo atto impositivo venivano rettificati il reddito d’impresa, il valore della produzione netta e il volume d’affari dichiarati dall’associazione per l’anno 2008, con le conseguenti riprese a tassazione ai fini dell’IRES, dell’IRAP e dell’IVA, sul presupposto che la stessa non potesse avvalersi del regime fiscale agevolato di cui al menzionato art. 2, comma 5, della L. n. 389 del 1991.
La contribuente impugnava entrambi gli avvisi di accertamento proponendo due separati ricorsi dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Pistoia.
Nell’àmbito del giudizio concernente l’anno d’imposta 2008, l’adìta Commissione sospendeva il processo in attesa della definizione della controversia avente ad oggetto l’atto impositivo riferito all’anno 2007, che a quel tempo pendeva in grado d’appello.
La causa reputata pregiudiziale veniva poi decisa dalla Commissione Tributaria Regionale della Toscana con sentenza n. 1335/16.
Preso atto di ciò, la CTP pistoiese convocava d’ufficio le parti per l’udienza del 2 febbraio 2017, poi rinviata al 4 maggio 2017, e all’esito pronunciava sentenza di accoglimento del ricorso dell’A.S.D..
L’Agenzia delle Entrate impugnava tale decisione davanti alla CTR della Toscana, la quale, in accoglimento dell’esperito gravame, dichiarava estinto il giudizio di primo grado per mancata riassunzione dello stesso nel termine di sei mesi dalla data di deposito della richiamata sentenza n. 1335/16.
Contro siffatta declaratoria di estinzione, resa con sentenza n. 649/19 del 12 aprile 2019, l’A.RAGIONE_SOCIALE Valdinievole Montecatini, derivante dalla fusione fra l’A.RAGIONE_SOCIALE Terme di Montecatini e l’RAGIONE_SOCIALE Pesciauzzanese, ha proposto ricorso per cassazione articolato in tre motivi.
L’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso contenente ricorso incidentale condizionato sorretto da un unico motivo.
La causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380 -bis .1 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
(A)Ricorso principale
Tutti e tre i motivi di cui consta il ricorso principale sono stati
formulati ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c..
1.1 Con il primo è denunciata la violazione dell’art. 45 del D. Lgs. n. 546 del 1992 e dell’art. 338 c.p.c..
1.2 Viene evidenziato che l’estinzione del processo per inattività delle parti pronunciata dal giudice d’appello fa passare in giudicato la sentenza di primo grado.
1.3 Il motivo è inammissibile.
1.4 Nonostante l’ambiguità del dispositivo, è fuor di dubbio che l’impugnata sentenza abbia dichiarato estinto il giudizio di primo grado, non quello d’appello, come chiaramente si ricava dalla motivazione che la sorregge.
1.5 In un simile contesto, risultano del tutto prive di pertinenza rispetto alla «ratio decidendi» le considerazioni svolte dalla ricorrente in ordine agli effetti giuridici che l’art. 338 c.p.c. ricollega all’estinzione del giudizio di seconde cure.
1.6 Oltretutto, la CTR non si è minimamente soffermata sulle conseguenze derivanti dall’adottata declaratoria di estinzione, onde la sollevata censura si risolve nell’astratta prospettazione di una «quaestio iuris» non trattata dalla sentenza in esame, nella quale non sono presenti affermazioni in diritto contrarie alla tesi sostenuta dalla parte impugnante.
Con il secondo motivo, proposto in via subordinata, è lamentata la violazione dell’art. 59 del D. Lgs. n. 546 del 1992 e dell’art. 338 c.p.c..
2.1 Si sostiene che avrebbe errato la CTR, una volta riconosciuta la sussistenza di un’ipotesi di estinzione del processo, nel non rimettere la causa al primo giudice.
2.2 Il motivo è manifestamente infondato.
2.3 La CTP di Pistoia, lungi dal dichiarare l’estinzione del processo, aveva deciso nel merito la causa pendente dinanzi a sé, accogliendo il ricorso della parte privata.
2.4 È stata, invece, la CTR della Toscana a dichiarare estinto il
giudizio di primo grado, in accoglimento di uno dei motivi d’appello dell’Amministrazione Finanziaria.
2.5 Non si vede, allora, come possa reputarsi sussistente, nel caso che ci occupa, l’ipotesi di rimessione della causa alla CTP contemplata dall’art. 59, comma 1, lettera c), del D. Lgs. n. 546 del 1992.
2.6 Per di più, detta norma si riferisce a una fattispecie peculiare, ovvero a quella in cui la sentenza di primo grado, «erroneamente giudicando», abbia «dichiarato estinto il processo in sede di reclamo contro il provvedimento presidenziale».
Con il terzo mezzo è prospettata la violazione dell’art. 43 del D. Lgs. n. 546 del 1992.
3.1 Si contesta alla CTR di aver a torto negato che il processo di primo grado, di cui era stata disposta la sospensione per pregiudizialità ex art. 39, comma 1bis , del D. Lgs. n. 546 del 1992, potesse essere riattivato d’ufficio dal giudice.
3.2 Viene, inoltre, posto in risalto che la sentenza della CTR toscana n. 1335/16, emessa nella causa pregiudicante, era stata impugnata per cassazione dall’Agenzia delle Entrate, sicchè, in mancanza di una pronuncia passata in giudicato, non poteva essere eccepita, né dichiarata, l’estinzione del processo relativo alla causa pregiudicata, da ritenersi ancora in stato di quiescenza.
3.3 Il motivo è fondato, nei termini di sèguito illustrati.
3.4 Ai sensi dell’art. 43, comma 1, del D. Lgs. n. 546 del 1992, «dopo che è cessata la causa che ne ha determinato la sospensione il processo continua se entro sei mesi da tale data viene presentata da una delle parti istanza di trattazione al presidente di sezione della commissione, che provvede a norma dell’articolo 30».
3.5 Dal chiaro tenore letterale della citata disposizione si ricava che spetta alla parte interessata riattivare il processo sospeso, non essendo consentita una ripresa dello stesso su iniziativa officiosa del giudice.
3.6 Sotto questo aspetto, la lagnanza in disamina è certamente destituita di fondamento.
3.7 Sennonchè, la norma dianzi citata stabilisce pure che il termine semestrale per la ripresa del processo decorra dalla cessazione della causa che ne ha determinato la sospensione.
3.8 Sul tema questa Corte è costante nell’affermare che, in caso di sospensione per pregiudizialità, la cessazione della causa sospensiva coincide con il passaggio in giudicato della sentenza conclusiva della causa pregiudicante (cfr. Cass. n. 24692/2015, Cass. n. 4485/2016, Cass. n. 8988/2017, Cass. n. 1574/2021).
3.9 È stato, altresì, precisato che il riferimento contenuto nell’art. 297, comma 1, c.p.c. al passaggio in giudicato della sentenza resa sulla causa pregiudicata va inteso come volto a individuare non già il termine di durata della sospensione, bensì quello a decorrere dal quale deve essere proposta l’istanza di riassunzione del processo relativo alla detta causa, al fine di evitarne l’estinzione.
3.10 Ciò comporta che la parte interessata possa attivarsi per riassumere il processo pregiudicato anche quando la decisione intervenuta sulla causa pregiudicante non sia ancora passata in giudicato, nel qual caso il giudice che reputi opportuno mantenere quiescente il processo adotterà un provvedimento facoltativo di sospensione ai sensi dell’art. 337, comma 2, c.p.c. (cfr. Cass. Sez. Un. n. 10027/2012, Cass. Sez. Un. n. 21763/2021, Cass. n. 4096/2022).
3.11 Alla luce dei suenunciati princìpi di diritto, l’impugnata decisione è da ritenere corretta laddove esclude che il giudizio di primo grado, in stato di sospensione, potesse essere riattivato d’ufficio dalla CTP; nel contempo, però, essa si rivela erronea nel punto in cui individua il «dies a quo» del termine semestrale per la ripresa del processo nella data di deposito della più volte menzionata sentenza della CTR toscana n. 1335/16 (15 luglio 2016), pur dando atto della non definitività della pronuncia ( «La
attesa sentenza della CTR n. 1335/16 veniva depositata in data 15/7/16…» ).
3.12 Non essendo, infatti, cessata la sospensione al momento del deposito della sentenza anzidetta, non poteva il collegio d’appello dichiarare estinto il processo di primo grado per inattività delle parti.
(B)Ricorso incidentale condizionato
L’accoglimento del ricorso della contribuente impone di procedere allo scrutinio dell’impugnazione incidentale condizionata proposta dall’Agenzia delle Entrate, la quale, per la denegata ipotesi di riconosciuta fondatezza dell’avverso gravame, ha chiesto di cassare la sentenza d’appello e di rinviare la causa al primo giudice, ai sensi degli artt. 383, comma 3, c.p.c. e 59, comma 1, lettera e), del D. Lgs. n. 546 del 1992.
4.1 Va rammentato, in proposito, che il controricorso ben può valere alla stregua di un ricorso incidentale allorquando contenga, come nella specie, i requisiti prescritti dall’art. 371, comma 3, c.p.c. in relazione ai precedenti artt. 365, 366 e 369 del medesimo codice, e in particolare la richiesta, anche implicita, di cassazione della sentenza (cfr. Cass. n. 20642/2021, Cass. n. 8873/2020, Cass. n. 20454/2005).
4.2 Tanto premesso, con l’unico motivo di ricorso viene denunciata la della sentenza di primo grado.
4.3 Si deduce che, una volta sospeso il giudizio pendente davanti a sé, in attesa della definizione della controversia avente ad oggetto l’avviso di accertamento relativo all’anno 2007, la CTP di Pistoia non avrebbe potuto decidere la causa in assenza di un’istanza di riassunzione formulata dalla parte interessata.
4.4 L’illegittima prosecuzione del giudizio avrebbe dato luogo a una , talmente grave da dover essere ricondotta alla nozione di inesistenza giuridica: si sarebbe, infatti, al cospetto di
un caso di del provvedimento assimilabile a quello espressamente contemplato dall’art. 59, comma 1, lettera e), del D. Lgs. n. 546 del 1992, ovvero al difetto di sottoscrizione della sentenza da parte del giudice di prime cure.
4.5 A prescindere da qualsiasi rilievo circa la contraddittorietà del comportamento processuale serbato dall’Agenzia delle Entrate, la quale con l’atto di appello ha chiesto di dichiarare l’estinzione del giudizio di prime cure, mentre in questa sede contesta la pronuncia resa dal collegio regionale in accoglimento di tale sua domanda, il motivo che si sta esaminando appare infondato.
4.6 Invero, le ipotesi di rimessione al primo giudice indicate dall’art. 59, comma 1, del D. Lgs. n. 546 del 1992 sono unanimemente considerate tassative ed eccezionali, in quanto introducono una deroga alla regola generale dettata dal comma 2 dello stesso articolo, in base alla quale il giudice di appello è tenuto a decidere la causa nel merito, previamente ordinando, ove occorra, la rinnovazione di atti nulli compiuti in primo grado; né osta a tale esito il principio del doppio grado di giurisdizione, il quale, oltre a non trovare garanzia costituzionale, postula soltanto che una questione possa essere successivamente proposta a due giudici di grado diverso, ma non anche che debba essere necessariamente decisa da entrambi (cfr. Cass. n. 5576/2025, Cass. n. 23741/2022, Cass. n. 5426/2018, Cass. n. 15530/2010).
4.7 A sostegno della propria doglianza l’Amministrazione Finanziaria ha argomentato che il vizio da cui è affetta la sentenza di primo grado pronunciata al termine di un giudizio sospeso e non validamente riattivato sarebbe equiparabile a quello derivante dalla mancata sottoscrizione della sentenza da parte del primo giudice, espressamente individuato dall’art. 59, comma 1, lettera e), del D. Lgs. n. 546 del 1992 fra i casi di rimessione della causa alla Commissione Tributaria Provinciale (ora Corte di giustizia tributaria di primo grado).
4.8 L’assunto è privo di pregio, dovendo qui ribadirsi l’indirizzo giurisprudenziale di legittimità secondo cui la violazione del divieto di compimento di atti processuali durante la sospensione, discendente dal disposto dell’art. 298, comma 1, c.p.c. -norma che nel processo tributario trova il suo corrispondente nell’art. 42, comma 1, del D. Lgs. n. 546 del 1992-, cagiona la nullità derivata della sentenza emessa anteriormente alla cessazione dello stato di quiescenza (cfr. Cass. n. 4427/2004, Cass. n. 3718/2013, Cass. n. 24692/2015), da far valere nell’osservanza delle regole e dei termini propri degli ordinari mezzi di impugnazione, e non già la sua radicale inesistenza, deducibile in ogni tempo e rilevabile anche d’ufficio dal giudice.
(C)Statuizioni conclusive
In definitiva, il ricorso principale della contribuente va parzialmente accolto, mentre quello incidentale dell’Amministrazione Finanziaria deve essere respinto.
5.1 Si impone, conseguentemente, ai sensi degli artt. 383, comma 1, e 384, comma 2, prima parte, c.p.c. e 62, comma 2, del D. Lgs. n. 546 del 1992, la cassazione dell’impugnata sentenza, nei limiti della censura accolta, con rinvio alla CGT-2 della Toscana, in diversa composizione, la quale, uniformandosi ai princìpi di diritto sopra espressi, esaminerà la causa nel merito.
5.2 Al giudice del rinvio viene rimessa anche la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità, ai sensi degli artt. 385, comma 3, seconda parte, c.p.c. e 62, comma 2, del D. Lgs. cit..
5.3 Non deve farsi luogo nei confronti dell’Agenzia delle Entrate all’attestazione di cui all’art. 13, comma 1 -quater , del D.P.R. n. 115 del 2002 (Testo Unico delle spese di giustizia), inserito dall’art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 2012, essendo la stessa esentata, mediante il meccanismo della prenotazione a debito previsto in favore delle amministrazioni pubbliche ( arg. ex artt. 12, comma 5, del D.L. n. 16 del 2012, convertito in L. n. 44 del 2012, e 158,
comma 1, lettera a, del D.P.R. n. 115 del 2002), dal pagamento delle imposte e tasse gravanti sul processo (cfr. Cass. n. 4752/2025, Cass. n. 28204/2024, Cass. n. 27301/2016).
P.Q.M.
La Corte accoglie il terzo motivo del ricorso principale, respinti i restanti, e rigetta il ricorso incidentale condizionato; cassa la sentenza impugnata, in relazione alla censura accolta, e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione