Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 24585 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 24585 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 13/09/2024
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 25559/2020 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliatosi in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALECODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, domiciliata in INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (P_IVAP_IVA che la rappresenta e difende
-controricorrente-
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliatosi in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che la rappresenta e difende
-controricorrente e ricorrente incidentale- avverso SENTENZA della COMM.TRIB.REG. del LAZIO n. 7072/2019 depositata il 19/12/2019.
RILEVATO CHE
la RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per la cassazione, sulla base di tre motivi, avverso la sentenza n. 7072/9/2019 con la quale la Commissione Tributaria Regionale del Lazio, in riforma della decisione di primo grado, aveva ritenuto legittimo l’avviso di liquidazione notificato alla ricorrente ed alla condebitrice solidale RAGIONE_SOCIALE, per imposta di registro ed ipocatastale, relativo all’atto di compravendita intercorso fra le predette società;
RAGIONE_SOCIALE, coobbligata in via solidale con la società contribuente ricorrente, ha depositato atto denominato controricorso con ricorso incidentale;
l’RAGIONE_SOCIALE ha resistito al ricorso principale con controricorso;
CONSIDERATO CHE
risulta dagli atti che la società ricorrente, in relazione alla cartella cui è sotteso l’avviso di liquidazione oggetto del presente giudizio, ha presentato all’RAGIONE_SOCIALERiscossione dichiarazione di adesione alla definizione agevolata dei c arichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 (‘rottamazione -quater ‘) (Art. 1, commi da 231 a 252, legge n. 197/2022),
assumendo l’impegno a rinunciare ai giudizi pendenti aventi ad oggetto i carichi ai quali si riferisce questa dichiarazione’ e provvedendo ad effettuare, altresì, i pagamenti maturati ed ha chiesto sospendersi l’odierno giudizio;
il comma 236 dell’art. 1 della legge n. 197/2022, applicabile alla fattispecie in esame, prevede che nelle more del perfezionamento dell’adesione, il giudizio è sospeso dal giudice, sicch é la causa va rinviata a nuovo ruolo in attesa dell’esecuzione dei pagamenti previsti.
P.Q.M.
rinvia la causa a nuovo ruolo.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione tributaria, in data