Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 23482 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 23482 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 02/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 22069/2023 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (P_IVA) che la rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE
-intimata- avverso ORDINANZA di CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA I° GRADO VENEZIA n. 571/2023 depositata il 02/10/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/07/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
Fatti di causa
RAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE ha impugnato con regolamento di competenza, imperniato su un’unica censura, l’ordinanza mediante la quale la Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado del Veneto ha ordinato la sospensione del proc. N. 541/2023 pendente dinanzi ad essa, ritenendo ‘ necessaro attendere la formazione del giudicato in ordine all’ipotizzato delitto di contrabbando aggravato ‘ , quindi sostanzialmente assumendo la pregiudizialità di detto giudizio penale rispetto a quello tributario. La contribuente è rimasta intimata.
Ragioni della decisione
Con l’unico motivo di ricorso l’RAGIONE_SOCIALE adduce la violazione dell’art. 20 D.Lgs. n. 74 del 2000 e dell’art. 39 D.Lgs. n. 546 del 1992, ai sensi degli artt. 1, comma 2, D.Lgs. n. 546 cit. e 42, 47 e 295 c.p.c., ai sensi dell’art. 360, n. 4, c.p.c., per avere la Corte di Giustizia Tributaria erroneamente ritenuto di sospendere il processo tributario in attesa dell’esito del procedimento penale.
Il ricorso è fondato e va accolto.
Il collegio veneziano ha disposto la sospensione reputando sussistente una pregiudizialità del giudizio penale rispetto a quello tributario, tale da comportare la necessaria sospensione di quest’ultimo nelle more del passaggio in giudicato del provvedimento adottando in sede penale.
Osserva questa Corte in premessa, in ordine alla impugnabilità del provvedimento di sospensione, che ” in tema di contenzioso tributario, l’art. 5, quarto comma, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 – secondo cui non si applicano le disposizioni del codice di procedura civile sui regolamenti di competenza” – non esclude la proponibilità del regolamento di competenza avverso i provvedimenti di sospensione del processo ex art. 295 c.p.c.,
impugnazione senz’altro ammissibile alla stregua del combinato disposto degli artt. 1, secondo comma, del D.Lgs. n. 546 del 1992 e 42 c.p.c. ” (Cass. 18100/2013; Cass. n. 11140/2005). Ancor più recente è, d’altronde, l’affermazione secondo cui ‘ Nel processo tributario, l’art. 5, comma 4, del d.lgs. n. 546 del 1992, secondo cui ‘non si applicano le disposizioni del codice di procedura civile sui regolamenti di competenza’, è inserito in un complesso normativo, integrante microsistema, contenuto negli artt. 4 e 5 del detto decreto, che riguarda la disciplina della competenza, essenzialmente per territorio, RAGIONE_SOCIALE commissioni tributarie, e si riferisce soltanto alle questioni che queste possono essere chiamate a rendere in ordine a tale competenza, sicché, in conformità all’esigenza di tutelare i diritti fondamentali garantiti dagli artt. 24, comma 1, 111, comma 2, Cost. e 6, comma 1, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e RAGIONE_SOCIALE libertà fondamentali, deve ritenersi che la norma sopra citata non esclude la proposizione del regolamento di competenza avverso i provvedimenti di sospensione del processo ex art. 295 c.p.c., impugnazione senz’altro ammissibile alla stregua del combinato disposto degli artt. 1, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992 e 42 c.p.c. ‘ (Cass. n. 16210 del 2018; Cass. n. 18100 del 2013).
Su queste basi, giova rilevare che l’art. 20 del D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, rubricato ‘ Rapporti tra procedimento penale e processo tributario ‘, prevede al comma 1: ‘ Il procedimento amministrativo di accertamento ed il processo tributario non possono essere sospesi per la pendenza del procedimento penale avente ad oggetto i medesimi fatti o fatti dal cui accertamento comunque dipende la relativa definizione.
Mette in conto puntualizzare che il D.Lgs. 14 giugno 2024, n. 87, ha innestato nell’art. 20, con l’art. 1, comma 1, lett. i), un comma 1bis , a tenore del quale ‘ Le sentenze rese nel processo tributario, divenute irrevocabili, e gli atti di definitivo accertamento RAGIONE_SOCIALE
imposte in sede amministrativa, anche a seguito di adesione, aventi a oggetto violazioni derivanti dai medesimi fatti per cui è stata esercitata l’azione penale, possono essere acquisiti nel processo penale ai fini della prova del fatto in essi accertato’. La disposizione di nuovo conio non lambisce, all’evidenza, la fattispecie al vaglio di questa Corte, nel cui ambito consta la convalida di un provvedimento sospensivo del giudizio tributario a fronte della mera pendenza di un procedimento penale.
Ciò posto, la ratio del riportato comma 1 dell’evocato art. 20 diversamente da quanto opinato dal giudice lagunare -alligna nella mancanza di un rapporto di dipendenza “necessaria” tra causa penale pregiudiziale e giudizio tributario. I due processi -penale e tributario -poggiano, del resto, su un sistema probatorio sostanzialmente diverso. La pendenza sic et simpliciter di un procedimento penale suscettibile di intercettare la medesima vicenda fattuale complessiva non ridonda in via automaticamente ostativa sul processo tributario e non ne determina la sospensione, né ope legis , né -discrezionalmente -ope judicis.
La Corte di Giustizia Tributaria, pertanto, non può limitarsi -come per converso ha ritenuto di poter fare quella veneziana -a rilevare l’esistenza di un giudizio penale in materia di reati tributari e a porre in quiescenza quello tributario; ciò ancorché i fatti esaminati in sede penale siano in linea generale, su un piano lato sensu ontologico, i medesimi al fondo dell’accertamento fiscale.
La conclusione del procedimento penale non assurge, in altri termini, ad accertamento preliminare “necessario” sicché essa non vale a giustificare, ai sensi dell’art. 295 c.p.c., la sospensione del giudizio tributario nelle more della decisione definitiva in sede penale.
Corrobora questa conclusione anche la disamina ermeneutica dell’art. 39 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (‘ Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta
nell’art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413 ‘), norma rubricata ‘ Sospensione del processo’. L’art. 39 cit. prevede attualmente che: ‘ 1. Il processo è sospeso quando è presentata querela di falso o deve essere decisa in via pregiudiziale una questione sullo stato o la capacità RAGIONE_SOCIALE persone, salvo che si tratti della capacità di stare in giudizio. 1-bis. La Corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado dispone la sospensione del processo in ogni altro caso in cui essa stessa o altra Corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado deve risolvere una controversia dalla cui definizione dipende la decisione della causa. 1-ter. Il processo tributario è altresì sospeso nei seguenti casi: a) su richiesta conforme RAGIONE_SOCIALE parti, nel caso in cui sia stata presentata un’istanza di apertura di procedura amichevole ai sensi degli Accordi e RAGIONE_SOCIALE Convenzioni internazionali per evitare le doppie imposizioni di cui l’Italia è parte ovvero ai sensi della Convenzione relativa all’eliminazione RAGIONE_SOCIALE doppie imposizioni in caso di rettifica degli utili di imprese associate n. 90/436/CEE; b) su richiesta del contribuente, nel caso in cui sia stata presentata un’istanza di apertura di procedura amichevole ai sensi della Direttiva UE 2017/1852 del Consiglio del 10 ottobre 2017 ‘.
La pendenza di un procedimento penale in relazione alla complessiva vicenda sostanziale attinta in parallelo dall’accertamento tributario non figura nel perimetro RAGIONE_SOCIALE fattispecie in punto di sospensione necessaria contemplate dalla richiamata norma di riferimento.
Nel regolare i rapporti tra giurisdizione tributaria e ogni altra giurisdizione, ordinaria o amministrativa, l’art. 39 cit. fissa, in effetti, il criterio secondo cui le questioni pregiudiziali sono risolte, ” incidenter tantum “, dal giudice munito di giurisdizione sulla domanda. Ne consegue che il processo tributario -al netto RAGIONE_SOCIALE fattispecie derogatorie specificamente annoverate dalla norma -non può essere sospeso in ragione della ritenuta necessità di
risoluzione di questioni ravvisate come pregiudiziali, e in quanto tali suscettibili d’essere devolute, di norma, alla cognizione del giudice ordinario o di quello amministrativo, dovendo, invece, il giudice tributario dare, comunque, corso alla definizione della controversia sottoposta al suo esame, previa risoluzione in via incidentale RAGIONE_SOCIALE questioni in argomento.
In ultima analisi, in accoglimento del presente ricorso va cassato il provvedimento di sospensione adottato dalla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Venezia e la causa rimessa ad essa per la prosecuzione del processo tributario, in quanto giudice competente. Spese al merito.
P.Q.M.
accoglie il ricorso; cassa il provvedimento di sospensione del processo tributario; rimette la causa, per la prosecuzione del giudizio, alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Venezia, in diversa composizione, quale giudice competente.
Così deciso in Roma, il 05/07/2024.