Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 28500 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 28500 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 05/11/2024
AVVISO DI ACCERTAMENTO – IRES 2007.
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 13299/2016 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio della AVV_NOTAIO dalla quale è rappresentata e difesa in virtù di procura speciale a margine del ricorso,
-ricorrente – contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore protempore, domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura Generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ex lege ,
-controricorrente – avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Basilicata n. 567/01/2015, depositata il 18 novembre 2015;
udita la relazione della causa svolta all’udienza pubblica del 21 giugno 2024 dal AVV_NOTAIO; preso atto RAGIONE_SOCIALE conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO. procAVV_NOTAIO, che non si è opposto al rinvio della trattazione del ricorso;
– Rilevato che:
1. Con avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO l’RAGIONE_SOCIALE, a seguito di attività di verifica effettuata dalla RAGIONE_SOCIALE regionale, recuperava a tassazione nei confronti della società RAGIONE_SOCIALE, con sede in RAGIONE_SOCIALE, per l’anno 2007, i maggiori ammortamenti relativi al RAGIONE_SOCIALE alberghiero ‘RAGIONE_SOCIALE‘ dedotti dalla contribuente nell’anno 2007.
In particolare, la società aveva iscritto in bilancio l’ammontare lordo RAGIONE_SOCIALE attrezzature, pari ad € 1.842.535,26, comprensivo del fondo ammortamento, ed ammortizzava civilisticamente e deduceva fiscalmente l’importo di € 472.716,56, ottenuto applicando genericamente, sul valore di € 1.842.535,26 , il coefficiente di ammortamento del 25%, senza effettuare alcuna distinzione tra le varie tipologie di beni.
L’Ufficio, quindi, provvedeva a riconteggiare le quote di ammortamento fiscalmente deducibili, pari ad € 371.890,71, recuperando a tassazione l’importo di € 100.825,85, quali ammortamenti non deducibili ottenuti dalla differenza tra l’importo fiscalmente dedotto (€ 472.716,56) e quello fiscalmente deducibile riconteggiato dai verbalizzanti (€ 371.890,71).
La società contribuente impugnava il suddetto avviso di accertamento dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di RAGIONE_SOCIALE la quale, con sentenza n. 315/02/2014, depositata il 25 marzo 2014, accoglieva il ricorso, annullando l’avviso di accertamento in oggetto.
Interposto gravame dall’Ufficio, la Commissione Tributaria Regionale della Basilicata, con sentenza n. 567/01/2015, pronunciata il 22 settembre 2015 e depositata in segreteria il 18 novembre 2015, accoglieva l’appello, confermando la legittimità dell’avviso di accertamento e compensando le spese di lite.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la RAGIONE_SOCIALE, sulla base di sei motivi (ricorso notificato il 20 magio 2016).
Resiste con controricorso l’RAGIONE_SOCIALE.
Con decreto del 26 marzo 2024 è stata quindi fissata la discussione del ricorso dinanzi a questa sezione per l’udienza pubblica del 21 giugno 2024, nel corso della quale il AVV_NOTAIO relatore ha svolto la propria relazione, ed i procuratori RAGIONE_SOCIALE parti hanno concluso come da verbale in atti.
Il Pubblico Ministero ha concluso non opponendosi alla richiesta di rinvio della trattazione del ricorso.
– Considerato che:
Con memoria in data 5 giugno 2024 la ricorrente ha comunicato di avere presentato, in data 29 marzo 2023, dichiarazione di adesione alla definizione agevolata ex art. 1, commi 231 ss., della legge 29.12.2022, n. 197, comprendente il carico iscritto a ruolo relativo all’avviso di accertamento impugnato, con pagamento rateizzato fino al 30 novembre
2027. La domanda è stata accolta con provvedimento dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Riscossione dell’8 settembre 2023. In base all’art. 1, comma 236, della legge n. 197/2022, i giudizi aventi ad oggetto i carichi rottamati sono sospesi nelle more del pagamento RAGIONE_SOCIALE somme dovute; l’estinzione del perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della giudizio è quindi subordinata all’effettivo documentazione attestante i pagamenti effettuati.
Ricorrono quindi le condizioni per sospendere il presente giudizio fino al 30 novembre 2027, con rinvio a nuovo ruolo ad una data successiva.
P. Q. M.
La Corte sospende il giudizio sino al 30 novembre 2027.
Rinvia la causa a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma, il 21 giugno 2024.