Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 24278 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 24278 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 10/09/2024
Oggetto: sospensione
processo art. 295
c.p.c.
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. R.G. 21532/2021 R.G. proposto da: COGNOME rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO (PEC: EMAIL) in forza di procura speciale apposta su foglio separato, notificato unitamente al ricorso per cassazione
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del Direttore pro tempore – intimata – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia, sez. staccata di RAGIONE_SOCIALE n. 134/23/2021 depositata in data 15/01/2021;
Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 28/06/2024 dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che:
–NOME COGNOME impugnava l’avviso di accertamento NUMERO_DOCUMENTO notificatogli quale socio, in rettifica del di lui reddito, a seguito del controllo operato nei confronti della società RAGIONE_SOCIALE da questi partecipata;
-tale attività di controllo aveva come risultato l’avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO mediante il quale l’RAGIONE_SOCIALE, sulla base RAGIONE_SOCIALE risultanze di PVC redatto dalla Guardia RAGIONE_SOCIALE in data 22 dicembre 2009, accertava acquisti in evasione di imposta pari a complessivi € 1.870.053,00, corrispondenti a prelevamenti che, a detta degli agenti accertatori, non avevano trovato riscontro in contabilità, e quindi recuperava a tassazione in capo alla società ai fini IRES-IRAP-IVA per l’anno 2005, ricavi non dichiarati pari ad € 3.389.627,00;
la CTP di RAGIONE_SOCIALE con sentenza n. 2598/2016 rigettava il ricorso con compensazione RAGIONE_SOCIALE spese di lite; appellava il contribuente;
la Commissione Tributaria Regionale della Puglia, sez. Staccata di RAGIONE_SOCIALE, con la decisione che in questa sede si impugna rigettava il ricorso in appello;
ricorre a questa Corte COGNOME COGNOME con atto affidato a tre motivi;
-l’RAGIONE_SOCIALE è rimasta intimata nel presente giudizio di Legittimità;
Considerato che:
-il primo motivo censura la pronuncia gravata per violazione e falsa applicazione della norma di cui all’art. 295 c.p.c. per avere il giudice del merito errato nel non disporre immediatamente la sospensione del processo, ritenendo non sussistenti nella specie i presupposti per la sospensione del processo in quanto era intervenuta nelle more del giudizio la sentenza non definitiva relativa al giudizio avente ad
oggetto l’impugnazione dell’avviso di accertamento emesso ‘a monte’ nei confronti della società;
il motivo è fondato;
questa Corte è ferma, nella sua ormai consolidata giurisprudenza, nel ritenere (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 1574 del 26/01/2021 e più di recente anche Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 2942 del 31/01/2024) necessaria la sospensione del processo, di cui all’art. 295 c.p.c., applicabile anche al processo tributario, qualora risultino pendenti, davanti a giudici diversi, procedimenti legati tra loro da un rapporto di pregiudizialità, tale che la definizione dell’uno costituisca indispensabile presupposto logico-giuridico dell’altro, nel senso che l’accertamento dell’antecedente venga postulato con effetto di giudicato, in modo che possa astrattamente configurarsi l’ipotesi di conflitto di giudicati;
nel concreto, in tema di redditi da partecipazione in società di capitali a base ristretta, ogni qual volta vi sia pendenza separata dei giudizi relativi all’accertamento del maggior reddito contestato alla società di capitali e di quello di partecipazione conseguentemente contestato al singolo socio si impone la sospensione ex art. 295 c.p.c. – applicabile al giudizio tributario in forza dell’art. 1 del d. Lgs. n. 546 del 1992 – in attesa del passaggio in giudicato della sentenza emessa nei confronti della società, costituente l’antecedente logico-giuridico non solo nelle ipotesi di controversie su contestazioni di utili extracontabili ma in tutti i casi di contestazione rivolti alla compagine sociale relativi ai maggiori redditi derivanti da ricavi non dichiarati o da costi non sostenuti;
pertanto, nel mancare di provvedere alla sospensione di cui si è detto, la CTR ha commesso l’errore di diritto;
conseguentemente, in accoglimento del primo motivo di ricorso, la sentenza va cassata con rinvio al giudice del merito;
-all’esito della decisione che precede i restanti motivi sono assorbiti in quanto divenuti irrilevanti ai fini del decidere;
p.q.m.
accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, sez. staccata di RAGIONE_SOCIALE, in diversa composizione, che provvederà anche alla liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 28 giugno 2024.