Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 26801 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 26801 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 06/10/2025
Oggetto: Società di capitali a ristretta base – Presunzione di distribuzione degli utili ai soci – Distinti ricorsi della società e dei soci -Pregiudizialità dell’accertamento nei confronti della società – Sospensione ex art. 295 c.p.c.
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 11980/2020 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , domiciliata in Roma alla INDIRIZZO presso l’Avvocatura generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ope legis ;
-ricorrente –
contro
COGNOME NOME , rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale in calce al controricorso, dall’AVV_NOTAIO, elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio del difensore;
-controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, n. 190/16/2019, depositata in data 22 gennaio 2019;
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23 settembre 2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
NOME COGNOME impugnava l’NUMERO_DOCUMENTO di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO, con il quale gli veniva imputato, nella sua veste di
socio al 50% RAGIONE_SOCIALE quote della società RAGIONE_SOCIALE, e, quindi, recuperato a tassazione, ai fini IRPEF per l’anno 2006, un reddito di capitale pari ad Euro 117.939,00.
Il contribuente deduceva: a) l’i llegittimità della presunzione di distribuzione degli utili extracontabili atteso che l’avviso di accertamento societario non era ancora definitivo; b) l’illegittimità della detta presunzione sotto altro profilo, ovvero in quanto derivante da altra presunzione; c) l’inutilizzabilità dei dati OMI.
L’atto impositivo impugnato traeva origine dall’avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO, emesso nei confronti della RAGIONE_SOCIALE, società a ristretta base, per maggiori ricavi non dichiarati pari ad Euro 528.265,26, considerati quali utili extracontabili oggetto di distribuzione a favore dei soci.
Si costituiva in giudizio l’RAGIONE_SOCIALE sostenendo la legittimità del suo operato.
La CTP di Latina accoglieva il ricorso: da un lato rilevava il sopravvenuto annullamento, da parte della CTP di Bologna, dell’avviso di accertamento societario; dall’altro riteneva non provata l’effettiva distribuzione ai soci degli utili extrabilancio.
L’Ufficio proponeva appello innanzi alla Commissione tributaria regionale del Lazio deducendo, preliminarmente, la pendenza del giudizio avente ad oggetto l’avviso di accertamento societario.
Il contribuente non si costituiva.
La CTR confermava la sentenza di primo grado, ‘essendo stato annullato (con sentenza n. 89/11/12 C.T.P. di Bologna) l’accertamento a carico della Società’.
Avverso la decisione della CTR ha proposto ricorso per cassazione l’Ufficio, affidandosi a d un motivo.
Il contribuente resiste con controricorso, eccependo preliminarmente l’inammissibilità del ricorso sotto tre profili.
È stata, quindi, fissata l’adunanza camerale per il 23/09/2025.
Considerato che:
Va, preliminarmente, rigettata l’eccezione di inammissibilità del ricorso.
1.1. Sotto un primo profilo, il contribuente lamenta la tardività della notifica del ricorso, avvenuta il 20 aprile 2020, a fronte della pubblicazione della sentenza gravata in data 12 gennaio 2019.
L’eccezione non ha pregio, trovando applicazione, nella specie, la sospensione, per nove mesi, prevista dall’art. 6, comma 11, d.l. 119/2018 conv. dalla legge n. 136/2018; infatti, il termine di impugnazione (6 mesi) nella specie scadeva il 22 luglio 2019, ovvero nell’arco temporale previsto dalla citata norma (dal 24 luglio 2018 al 31 luglio 2019), e la controversia rientra tra quelle definibili ai sensi della citata norma.
Nella specie, quindi, il termine per l’ impugnazione è stato prorogato sino al 22 aprile 2020 (sulle modalità del computo del termine per impugnare, in presenza di sospensione disposta dalla legge per casi analoghi, cfr. Cass. 11/11/2005, n. 22891, relativa a fattispecie nella quale, come nel caso di specie, il termine per impugnare era già in corso alla data di entrata in vigore della sospensione; Cass. 28/06/2007, n. 14898; Cass. 11/03/2010, n. 5924).
1.2. Sotto altro aspetto il contribuente deduce l’invalidità della notifica del ricorso in quanto eseguita presso il difensore in primo grado; essendo l’odierno controricorrente rimasto contumace in appello, il ricorso gli andava notificato personalmente.
L’eccezione non ha pregio.
Invero, in tema di ricorso per cassazione avverso le sentenze RAGIONE_SOCIALE commissioni tributarie regionali, si applica, con riguardo al luogo della sua notificazione, la disciplina dettata dall’art. 330 c.p.c.; tuttavia, in ragione del principio di ultrattività dell’indicazione della residenza o della sede e dell’elezione di domicilio effettuate in primo grado, sancito dall’art. 17, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, è valida la notificazione eseguita presso uno di tali luoghi, ai sensi del citato art. 330, comma 1, seconda ipotesi, c.p.c., ove la parte non si
sia costituita nel giudizio di appello, oppure, costituitasi, non abbia espresso al riguardo alcuna indicazione (Cass. Sez. U. 20/07/2016, n. 14916).
1.3. Infondata è, infine, l’eccezione di inammissibilità del ricorso per violazione degli artt. 360bis n. 1 cod. proc. civ. e 366 n. 4 cod. proc. civ., essendo il ricorso specifico e conforme alle dette norme.
Ciò posto, con il primo (ed unico) strumento di impugnazione l’Ufficio deduce la «violazione e falsa applicazione degli articoli 39 del decreto legislativo 546 /92, 38 terzo comma del dpr 600/73, 2697 e 2909 c.c. (art. 360 n. 3 c.p.c.)». Censura la sentenza di appello per aver annullato l’avviso personale del socio sulla mera base dell’annullamento (non definitivo) dell’avviso di accertamento societario. Afferma, di contro, che la CTR avrebbe dovuto disporre la sospensione del giudizio ex art. 295 cod. proc. civ. in attesa della definizione del giudizio avente ad oggetto l’accertamento s ocietario. Evidenzia, poi, che nelle more, tra l’altro, la sentenza della CTP di annullamento dell’accertamento societario era stata riformata dalla CTR, che aveva riconosciuto la correttezza dell’operato dell’Ufficio.
Il motivo è fondato nei sensi che seguono.
Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte (cfr. da ultimo Cass. 15/07/2024, n. 19409; conf. Cass. 26/01/2021, n. 1574) in tema di redditi da partecipazione in società di capitali a base ristretta, soltanto se vi sia pendenza separata del giudizio (di primo grado) relativo all’accertamento del maggior reddito contestato alla società di capitali si impone la sospensione ex art. 295 cod. proc. civ. -applicabile al giudizio tributario in forza dell’art. 1 del d.lgs. n. 546 del 1992 -del giudizio sul reddito da partecipazione del singolo socio, in attesa del passaggio in giudicato della sentenza emessa nei confronti della società, costituente l’antecedente logico -giuridico, non solo nelle ipotesi di controversie su contestazioni di utili extracontabili ma in tutti i casi di contestazione rivolti alla compagine
sociale relativi ai maggiori redditi derivanti da ricavi non dichiarati o da costi non sostenuti.
Più recentemente si è precisato che qualora tra due giudizi esista un rapporto di pregiudizialità, la sospensione ex art. 295 c.p.c. della causa dipendente permane fintanto che la causa pregiudicante penda in primo grado, mentre, una volta che questa sia definita con sentenza non passata in giudicato, spetta al giudice della causa dipendente scegliere se conformarsi alla predetta decisione, sciogliendo il vincolo necessario della sospensione, ove una parte del giudizio pregiudicato si attivi per riassumerlo, ovvero attendere la sua stabilizzazione con il passaggio in giudicato, mantenendo lo stato di sospensione (ovvero di quiescenza) attraverso però il ricorso all’esercizio del potere facoltativo di sospensione previsto dall’art. 337, comma 2, c.p.c., ovvero decidere in senso difforme quando, sulla base di una ragionevole valutazione prognostica, ritenga che tale sentenza possa essere riformata o cassata (Cass. 23/03/2022, n. 9470).
Tale affermazione deriva dal principio per cui ‘il diritto pronunciato dal giudice di primo grado, qualifica la posizione RAGIONE_SOCIALE parti in modo diverso da quello dello stato originario della lite, giustificando sia l’esecuzione provvisoria, sia l’autorità de lla sentenza di primo grado’ (così Cass. Sez. U. 19/06/2012, n. 10027; Cass. 04/01/2019, n. 80).
Trovando poi applicazione, come detto, il disposto di cui all’art. 337, cod. proc. civ., si configura un’ipotesi di sospensione facoltativa, che poggia non sull’autorità di giudicato ma sulla mera autorità della pronuncia, la quale, ancor prima e indipendentemente dal suo passaggio in giudicato, esplica una funzione di accertamento al di fuori del processo.
Nella specie la CTR ha deciso uniformandosi alla sentenza di primo grado resa sull’accertamento societario; sotto tale profilo, alla luce della giurisprudenza sopra richiamata, nessuna violazione RAGIONE_SOCIALE norme in commento è configurabile.
Piuttosto, rileva nella specie la dedotta circostanza (non smentita da controparte) del sopravvenuto annullamento della decisione della CTP di Bologna (n. 89/11/12) posta dalla CTR a fondamento della decisione qui gravata.
Essendo venuto meno il presupposto della decisione, la stessa va giocoforza cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, perché proceda a nuovo esame del gravame alla luce del sopravvenuto annullamento della sentenza di primo grado (CTP di Bologna n. 89/11/12), verificando che nelle more il giudizio sull’accertamento societario non sia stato definito con sentenza passata in giudicato (la copia della sentenza allegata dalla ricorrente risulta priva della relativa attestazione), ed alla liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, perché, in diversa composizione e nel rispetto dei principi esposti, proceda a nuovo giudizio, provvedendo anche a regolare le spese del giudizio di legittimità tra le parti.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 23 settembre 2025.
Il Presidente NOME COGNOME