Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 6538 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 6538 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 03/03/2023
IRAP IRES ACCERTAMENTO
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 18126/2020 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del direttore pro tempore , domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso l’ Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende,
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE) elettivamente domiciliate in RomaINDIRIZZO presso lo studio legale De RAGIONE_SOCIALE e rappresentate e difese dall’AVV_NOTAIO ,
-controricorrente, – avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. LOMBARDIA n. 4141/2019, depositata il 23 ottobre 2019;
udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 2023 ex art. 23, comma 8bis , d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, dal Consigliere NOME COGNOME; dato atto che il Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
Rilevato che:
L’RAGIONE_SOCIALE ricorre, con un unico motivo, nei confronti dI RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE), che resistono con controricorso, avverso la sentenza in epigrafe con la quale la C.t.r. ha rigettato l’appello dell’Ufficio avverso la sentenza della C.t. p. di Milano che, invece, aveva accolto il ricorso RAGIONE_SOCIALE contribuenti avverso gli avvisi di accertamento con il quale per l’anno di imposta 2012, 2013, e 2104 era stato recuperato a tassazione ai fini Ires ed Irap un maggior reddito. L’Ufficio, in particol are, aveva riconosciuto una quota minore di ammortamento dell’avviamento fiscalmente deducibil e ai sensi dell’art. 102, comma 3, t.u.i.r.
Con istanza depositata il 17 febbraio 2023, le controricorrenti chiedevano la sospensione del processo, ai sensi d ell’art. 1, commi da 186 a 205, legge 29 dicembre 2022, n. 197.
Considerato che:
Le società contribuenti hanno chiesto la sospensione del processo, ai sensi dell’art. 1, commi da 186 a 205, legge n. 197 del 2022 al fine di potere procedere alla presenta zione dell’istanza di definizione agevolata del giudizio.
L’art. 1, comma 197, legge cit. prevede che « le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata. In tal caso il processo è sospeso fino al 10 luglio 2023 ed entro la stessa data il contribuente ha l’onere di depositare, presso l’organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia
della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata».
3 . Stante l’espressa istanza, occorre provvedere in conformità.
P.Q.M.
Sospende il processo sino al 10 luglio 2023 e rinvia a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma, il 23 febbraio 2023.