Sospensione Processo Tributario: L’Effetto della Rottamazione Quater
L’adesione a una sanatoria fiscale, come la cosiddetta “rottamazione quater”, può avere un impatto diretto e significativo sui processi tributari in corso. Una recente ordinanza interlocutoria della Corte di Cassazione ha chiarito come la legge imponga la sospensione del processo tributario quando il contribuente presenta domanda di definizione agevolata. Analizziamo questa importante decisione per comprenderne le implicazioni pratiche.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine dal ricorso di un contribuente contro sette cartelle di pagamento relative a diverse imposte (IVA, TARSU, ICI, Tassa auto) per più annualità. Il suo ricorso era stato inizialmente dichiarato inammissibile dalla Commissione Tributaria Provinciale e la decisione era stata confermata in appello dalla Commissione Tributaria Regionale.
Il contribuente ha quindi portato la questione davanti alla Corte di Cassazione. Mentre il giudizio era pendente, ha colto l’opportunità offerta dalla Legge n. 197/2022, presentando istanza per la definizione agevolata dei carichi, nota come “rottamazione quater”. A sostegno della sua richiesta di fermare il processo, ha depositato telematicamente la domanda di rottamazione, la comunicazione dell’Agenzia delle Entrate con le somme da versare e la prova del pagamento delle prime due rate.
La Decisione sulla Sospensione del Processo Tributario
Di fronte a questa nuova circostanza, la Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha accolto la richiesta del contribuente. I giudici hanno stabilito che, ai sensi della normativa sulla rottamazione, il processo doveva essere fermato. La Corte non ha deciso nel merito del ricorso, ma ha emesso un’ordinanza interlocutoria che dispone la sospensione del processo tributario.
La causa rimane quindi ‘congelata’ in attesa che il contribuente completi il piano di pagamento previsto dalla definizione agevolata e fornisca la relativa documentazione a prova dell’avvenuta estinzione del debito.
Le Motivazioni della Sospensione
La decisione della Suprema Corte si fonda su una precisa disposizione di legge: l’articolo 1, comma 236, della Legge n. 197/2022. Questa norma stabilisce esplicitamente che per le controversie pendenti aventi ad oggetto i carichi inclusi nella domanda di definizione agevolata, il giudizio è sospeso su istanza del debitore, che deve dimostrare di aver presentato la domanda e di aver pagato almeno la prima o unica rata del piano.
La Corte ha semplicemente applicato questa disposizione. Avendo il contribuente fornito la prova della domanda e dei primi pagamenti, non c’era altra scelta se non quella di sospendere il procedimento. La logica del legislatore è chiara: è inutile e antieconomico proseguire un contenzioso su un debito che il contribuente sta già estinguendo attraverso una procedura agevolata prevista dalla legge stessa. La sospensione permette di attendere l’esito della rottamazione: se il contribuente pagherà tutto, il debito si estinguerà e la materia del contendere cesserà; in caso contrario, il processo potrà riprendere.
Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale per chi ha pendenze fiscali e decide di aderire a una sanatoria. La presentazione della domanda di rottamazione e il regolare pagamento delle rate hanno l’effetto automatico di ‘congelare’ i processi tributari in corso. Questo offre un notevole vantaggio al contribuente, che può concentrarsi sul piano di pagamento senza dover sostenere i costi e le incertezze di un giudizio. Per i professionisti del settore, è un’ulteriore conferma della necessità di valutare attentamente le procedure di definizione agevolata come strumento strategico per la gestione del contenzioso tributario.
Cosa succede a un processo tributario se il contribuente aderisce alla rottamazione quater?
Secondo la legge e come confermato dall’ordinanza, il processo deve essere sospeso su richiesta del contribuente, a condizione che dimostri di aver presentato la domanda e di aver iniziato i pagamenti.
È necessario aver pagato l’intero importo della rottamazione per ottenere la sospensione?
No, l’ordinanza chiarisce che la dimostrazione di aver pagato le prime rate previste dal piano di definizione agevolata è sufficiente per ottenere la sospensione del giudizio.
Su quale base legale la Corte di Cassazione ha sospeso il procedimento?
La decisione si basa sull’applicazione diretta dell’articolo 1, comma 236, della Legge n. 197/2022, che disciplina specificamente la sospensione dei giudizi in caso di adesione alla definizione agevolata dei carichi.
Testo del provvedimento
Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 20649 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 20649 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: LA COGNOME NOME
Data pubblicazione: 24/07/2024
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 29091/2016 R.G. proposto da:
PRIVITERA COGNOME , elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende;
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE , domiciliata ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE);
-controricorrente-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. CATANIA n. 2072/2016 depositata il 26/05/2016.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/03/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE:
NOME COGNOME ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale (CTR) della RAGIONE_SOCIALE indicata in epigrafe che aveva rigettato il suo appello contro la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale (CTP) di Ragusa che aveva dichiarato inammissibile il suo ricorso contro n. 7 cartelle di pagamento relative a IVA, TARSU, ICI, Tassa auto per gli anni 2006, 2007, 2008, 2011 e 2012.
Ha resistito RAGIONE_SOCIALE con controricorso.
CONSIDERATO CHE:
In data 9.2.2024 il contribuente ha depositato telematicamente istanza per la dichiarazione di cessazione della materia del contendere allegando di aver presentato domanda di definizione dei carichi pendenti (c.d. rottamazione quater) ex art. 1 commi 231 e segg. l. n. 197/2022 comprendente anche le cartelle oggetto del presente giudizio, di aver ricevuto comunicazione di risposta dall’RAGIONE_SOCIALE delle entrate con indicazione delle somme da versare e di aver già corrisposto due rate, aggiungendo che due delle cartelle impugnate erano state annullate d’ufficio per l’esiguità degli importi.
Ai sensi dell’art.1 comma 236 l. n. 197/2022 la causa deve essere sospesa in attesa della definizione e della produzione della documentazione attestante i pagamenti effettuati.
P.Q.M.
visto l’art. 1 comma 236 l. n. 197/2022 sospende il giudizio. Così deciso in Roma, il 13/03/2024.