Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 13024 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 13024 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 15/05/2025
Oggetto:
Tributi
ordinanza
sul ricorso iscritto al n. 8864/2018 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE rappresentata e difesa da ll’avvocato NOME COGNOME giusta procura speciale a margine del ricorso (PEC: EMAIL;
-ricorrente – contro
Agenzia delle entrate , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, INDIRIZZO
-controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania n. 7814/29/2017, depositata il 25.09.2017.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29 gennaio 2025 dal Consigliere NOME COGNOME
RILEVATO CHE
Con la sentenza indicata in epigrafe, la Commissione tributaria regionale della Campania accoglieva l’appello proposto dall ‘Agenzia delle entrate avverso la sentenza della CTP di Napoli che aveva accolto il ricorso proposto dalla RAGIONE_SOCIALE avverso l’ atto di
contestazione e irrogazione di sanzioni n. TF3CO0903645/13, in relazione all’anno d’imposta 2008, conseguente a ll’accertamento d ell’omesso versamento di ritenute su presunti ricavi non dichiarati, desunti da un’operazione di permuta effettuata con la società RAGIONE_SOCIALE oggetto di distinti avvisi di accertamento (n. TF3030905127/2013 e n. TF3070905354/2013), impugnati in separati giudizi;
la CTR ha osservato che, poiché i giudizi relativi agli avvisi di accertamento, sottesi all’atto di contestazione impugnato, erano stati definiti in appello con la conferma degli atti impositivi, anche l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate in relazione all’impugnazione dell’atto di contestazione ed irrogazione di sanzioni andava accolto con il conseguente rigetto del ricorso introduttivo, non essendo consentito nel presente giudizio esaminare i motivi proposti avverso l’accertamento;
la società contribuente impugnava la sentenza con ricorso per cassazione, affidato a tre motivi;
-l’Agenzia delle entrate resisteva con controricorso.
CONSIDERATO CHE
Con il primo motivo di ricorso, la contribuente deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 53 del d.lgs. n. 546 del 199 2, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per non avere la CTR dichiarato inammissibile, per carenza di motivi specifici, l’appello proposto dall’ Ufficio, non avendo questi contestato la sentenza di primo grado che aveva accolto il ricorso della contribuente perché era stato parzialmente accolto il ricorso avverso l’avviso di accertamento presupposto, per carenza di prove in ordine alla pretesa sottofatturazione;
il motivo è infondato;
costituisce orientamento ormai consolidato di questa Corte quello secondo il quale, “in tema di contenzioso tributario, la riproposizione, a supporto dell’appello proposto dal contribuente, delle ragioni di impugnazione del provvedimento impositivo in contrapposizione alle argomentazioni adottate dal giudice di primo grado assolve l’onere di impugnazione specifica imposto dall’art. 53 del d.lgs. n. 546 del 1992, atteso il carattere devolutivo pieno, nel processo tributario, dell’appello, mezzo quest’ultimo non limitato al controllo di vizi specifici, ma rivolto ad ottenere il riesame della causa nel merito” ( ex multis , Cass. n. 1200 del 22/01/16);
-sebbene l’impugnazione debba contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, in modo da affiancare alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice (Cass. Sez. U. n. 27199 del 16/11/2017), ciò non significa che la mera riproposizione delle originarie argomentazioni non assolva a tale requisito;
questo Collegio intende dare continuità a quanto affermato anche recentemente da questa Corte, sempre in tema di contenzioso tributario, nel senso che ‘la riproposizione a supporto dell’appello delle ragioni poste a fondamento dell’originaria impugnazione del provvedimento impositivo (per il contribuente) ovvero della legittimità dell’accertamento (per l’Amministrazione finanziaria), in contrapposizione alle argomentazioni adottate dal giudice di primo grado, assolve l’onere di impugnazione specifica imposto dall’art. 53 d.lgs. n. 546 del 1992 quando il dissenso investa la decisione nella sua interezza e, comunque, ove dall’atto di gravame, interpretato nel suo complesso, le ragioni di censura siano ricavabili, seppur per implicito, in termini inequivoci’ (Cass. n. 32954 del 20/12/2018);
-la riproposizione negli atti di appello delle stesse doglianze contenute nel ricorso introduttivo, pertanto, non poteva costituire una ragione sufficiente per ritenere inammissibil e l’ appello per carenza di specificità dei motivi;
con il secondo motivo, deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 295 cod. proc. civ. e 62, comma 1 del d.lgs. n. 546 del 1992 , in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., per avere la CTR omesso di disporre la sospensione del giudizio riguardante l’atto di contestazione ed irrogazione della sanzione, in attesa della definizione delle cause pregiudiziali relativa all’impugnazione degli avvisi di accertamento con sentenza passata in giudicato;
con il terzo motivo, deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 2909 cod. civ. e 62, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR illegittimamente deciso la controversia sulla base di sentenze non ancora definitive, conferendo alle stesse efficacia di giudicato;
-i predetti motivi, che vanno esaminati congiuntamente per connessione, sono fondati;
questa Corte ha più volte affermato il principio, cui il Collegio intende dare continuità, secondo il quale, in tema di contenzioso tributario, va cassata con rinvio la sentenza che decida la causa pregiudicata (nella specie avente ad oggetto l’avviso di irrogazione delle sanzioni) in base alla decisione, non ancora passata in giudicato, della causa pregiudiziale (nella specie avente ad oggetto l’annullamento dell’avviso di accertamento concernente l’indebita detrazione d’imposta per fatturazioni inesistenti, presupposto delle sanzioni applicate) dovendosi, in tale ipotesi, sospendere il processo pregiudicato ex art. 295 c.p.c., atteso che i principi del giudicato esterno consentono di attribuire efficacia riflessa alle sole
sentenze definitive (Cass. n. 331 del 13/01/2021; Cass. n. 26596 dell’11/10/2024);
-il principio vale anche per l’ipotesi inversa, quando nella causa pregiudiziale, come nella specie, vi è stata la conferma dell’avviso di accertamento riguardante la pretesa fiscale, ma la sentenza non è ancora passata in giudicato, essendo pendente ricorso per cassazione al momento della decisione nel giudizio di appello;
la CTR non si è attenuta ai richiamati principi, avendo considerato, nella sostanza, come definitiva la sentenza emessa nella causa pregiudiziale e non esaminando i motivi di appello;
in conclusione, vanno accolti il secondo e il terzo motivo, rigettato il primo; la sentenza impugnata va cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, per nuovo esame sui motivi di appello proposti con riferimento all’atto di irrogazione delle sanzioni, anche alla luce delle decisioni assunte da questa Corte in pari data nei giudizi riguardanti i prodromici avvisi di accertamento, e per la liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo e il terzo motivo di ricorso, rigetta il primo; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, per nuovo esame e per la liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 29 gennaio 2025.