Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 12337 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 12337 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 07/05/2024
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 25697/2012 R.G. proposto da:
NOME COGNOME, deceduto in data 25.3.2019, con l’intervento dell’erede COGNOME NOME, rappresentato e difesi dall’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE), con domicilio digitale eletto all’indirizzo pec EMAIL
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, domiciliata ex lege in INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, (P_IVA) che la rappresenta e difende
-resistente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. TOSCANA n. 58/2011 depositata il 22/09/2011.
Udita la relazione svolta alla pubblica udienza del 17/04/2024 dal AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO.
Rilevato che:
NOME COGNOME ricorreva avverso la sentenza in epigrafe indicata, che aveva accolto del ricorso dell’Amministrazione contribuente, relative all’avviso di accertamento per Irpef 2000, in controversia avente ad oggetto la tassazione di plusvalenze derivanti da contratti di compravendita immobiliare;
l’RAGIONE_SOCIALE non depositava controricorso e si costituiva al fine della discussione in pubblica udienza;
con ‘atto per la prosecuzione del giudizio (…) e contestuale istanza di sospensione del giudizio’, del 4 settembre 2021, interveniva nel giudizio NOME COGNOME, erede del ricorrente, deceduto in data 25.3.2019, dando atto di avere aderito alla definizione agevolata (c.d. rottamazione ter) anche con riguardo ai carichi derivanti dall’atto impugnato di cui al ricorso, e producendo le dichiarazioni di adesione alla definizione agevolata del 30.4.2019 e del 30.7.2019, che prevedevano quale ultima rata quella del 30.11.2023;
questa Corte, con ordinanza del 14.12.2021, rinviava la causa a nuovo ruolo in attesa della definizione della procedura di ‘rottamazione’;
in data 23/02/2024 il predetto depositava quindi istanza di sospensione del giudizio ai sensi dell’art. 1 comma 236 della l. n.197/2022′, ribadita con memoria difensiva depositata in data 4/04/2024, chiedendo, in caso di prosecuzione e decisione del processo di ‘rigettare la eventuale istanza di estinzione del giudizio’ e di accogliere le conclusioni nel merito”, e dando atto di quanto sopra nonché:
di avere provveduto sino al 20.4.2023 al pagamento di ogni rata in scadenza per complessivi € 827.422,60 (allegando le relative ricevute sub all n. 1);
di avere altresì aderito, in data 20.4.2023, anche alla definizione agevolata c.d. ‘Rottamazione Quater’ (cfr. all. n. 2);
che l’RAGIONE_SOCIALE, con missive datate 8.9.2023, ha comunicato al sig. COGNOME il residuo debito quantificandolo in € 56.064,88 ed € 79.716,00, indicando altresì le scadenze RAGIONE_SOCIALE singole rate l’ultima RAGIONE_SOCIALE quali è prevista per il 30.11.2027;
che il predetto sta provvedendo al regolare pagamento anche RAGIONE_SOCIALE rate relative alla ‘rottamazione quater’ ex art. 1, c. 231, L. 197/2022, nel rispetto RAGIONE_SOCIALE scadenze indicate dall’RAGIONE_SOCIALE nella richiamata comunicazione dell’8.9.2023 (cfr. all. n. 4);
che in prossimità della pubblica udienza l’RAGIONE_SOCIALE ha depositato nota con la quale ha precisato che i pagamenti relativi alla rateazione dovranno essere ultimati alla data del 30.11.2027;
che all’odierna udienza le parti hanno richiamato le proprie conclusioni ed il procuratore generale ha chiesto disporsi la sospensione del giudizio;
che non vi sono ragioni ostative alla concessione di un nuovo rinvio per verificare l’esito della procedura di cui all’art. art. 1, c. 231, L. 197/2022, legato alla prova degli eseguiti pagamenti, come previsto dall’art. 1 comma 236, l. cit.
P.Q.M.
La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo per una udienza successiva al 30.11.2027.
Così deciso in Roma, il 17/04/2024.