Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 14446 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 14446 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 29/05/2025
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 18362/2021 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante elettivamente domiciliata in PALERMO INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE che la rappresenta e difende
-ricorrente-
CONTRO
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (NUMERO_DOCUMENTO) che la rappresenta e difende
-controricorrente-
avverso SENTENZA della C.T.R. del PIEMONTE n. 776/2200 depositata il 21/12/2020 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/05/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
Premesso che
-la soc. RAGIONE_SOCIALE impugna -formulando sette motivi di doglianza- la sentenza della C.T.R. del Piemonte di rigetto dell’appello dalla medesima proposto avverso la sentenza della C.T.P. di Torino di rigetto del ricorso per l’annullamento dell’intimazione di pagamento e delle sottese cartelle di pagamento relative ad IRES, per l’anno di imposta 2012, ad IRAP per l’anno di imposta 2013, IRPEF per l’anno di imposta 2013, a tassa automobilistica gli anni 2009 e 2012, nonché a diritto annuale della Camera di commercio per l’anno 2014, a diritti e sanzioni per diritto annuale della Camera di Commercio per l’anno 2013, per l’importo complessivo di euro 397.001,02;
-il Procuratore generale con memoria ex art. 380 bis.1 cod. proc. civ., in data 8 aprile 2025, ha chiesto il rigetto del ricorso;
-la parte ricorrente, con memoria ex art. 380 bis.1 cod. proc. civ., ha chiesto disporsi la sospensione del processo per consentire il perfezionamento della definizione agevolata di cui all’art. 1 commi 235 e 236 della l. 197 del 2022, depositando provvedimento di ammissione dell’Agenzia delle Entrate Riscossione e documentazione inerente ai bonifici di pagamento delle rate sino al 31 marzo 2025;
-l’art. 1, commi 231 prevede che ‘debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 possono essere estinti senza
corrispondere le somme affidate all’agente della riscossione a titolo di interessi e di sanzioni, gli interessi di mora (…) ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive (…), e le somme maturate a titolo di aggio (…), versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento;
-il versamento, ai sensi del comma 232, può essere effettuato ‘effettuato in unica soluzione, entro il 31 ottobre 2023, ovvero nel numero massimo di diciotto rate, la prima e la seconda delle quali, ciascuna di importo pari al 10 per cento delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, con scadenza rispettivamente il 31 ottobre e il 30 novembre 2023 e le restanti, di pari ammontare, con scadenza il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024’
-la domanda di adesione alla definizione agevolata è proposta, ai sensi del comma 235, con modalità esclusivamente telematiche, essa deve contenere, ai sensi del comma 236, l’indicazione della ‘eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l’impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento delle somme dovute, sono sospesi dal giudice. L’estinzione del giudizio è subordinata all’effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati; in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti’
Rilevato che
-l a parte ricorrente a dimostrazione dell’adesione alla definizione agevolata di cui all’art. 1 commi 231 e segg. della l.
197 del 2022, in data 8 marzo 2023 produce (doc. 1 e 2 allegati alla memoria di cui all’art. 380 bis cod. proc. civ.) distinte ammissioni dell’Agenzia delle Entrate Riscossione, in data 4 agosto 2023, l’una relativa alla domanda di cui al prot. NUMERO_DOCUMENTO, l’altra relativa alla domanda di cui al prot. W-2023030803313040 contenenti il prospetto riepilogativo delle cartelle ammesse -fra le quali quelle impugnate- e delle rate (allegato nn. 1 alla memoria ex art. 380 bis cod. proc. civ.);
-la parte ricorrente produce, altresì, attestazione bancaria di intervenuti bonifici per le alle rate scadute sino alla data del 31 marzo 2025, relative ad entrambe le domande.
-sussistono, pertanto, le condizioni di cui all’art. 1, comma 236 l. 197 del 2022;
-con ordinanza interlocutoria del 20/03/2025 n. 5830 questa Sezione ha investito le Sezioni unite della Corte di cassazione del seguente quesito: ‘Se, ove il contribuente abbia dichiarato di aderire alla definizione agevolata per i carichi affidati agli agenti della riscossione dall’1 gennaio 2000 al 30 giugno 2022 (c.d. ‘rottamazione quater’), con la proposta di un piano di dilazione rateale del debito e l’assunzione dell’obbligo di rinunciare ai giudizi tributari pendenti, procedendo all’adempimento parziale del debito rateizzato dopo la comunicazione favorevole dell’agente della riscossione, l’art. 1, comma 236, della legge 23 dicembre 2022, n. 197, imponga la sospensione dei giudizi tributari fino all’integrale soddisfacimento del debito rateizzato ovvero consenta, altrimenti, la definizione immediata dei giudizi tributari mediante la dichiarazione di estinzione oppure mediante la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi per carenza sopravvenuta di interesse’.
-appare, dunque, necessario rinviare la causa a nuovo ruolo, in attesa della decisione delle Sezioni unite.
P.Q.M.
-rinvia la causa a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma, il 16 maggio 2025