Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 21182 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 21182 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: LA COGNOME NOME
Data pubblicazione: 29/07/2024
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 9239/2014 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE , domiciliata in INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (P_IVA) che la rappresenta e difende;
-ricorrente-
contro
COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME , elettivamente domiciliati in INDIRIZZO INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALECODICE_FISCALE che li rappresenta e difende;
-controricorrenti-
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE , elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che la rappresenta e difende;
-ricorrente incidentale-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. CAGLIARI n. 107/2013 depositata il 10/10/2013.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/04/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
Sentito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso principale e l’inammissibilità di quello incidentale;
uditi l’AVV_NOTAIO per l’RAGIONE_SOCIALE e l’AVV_NOTAIO, munito di delega dell’AVV_NOTAIO, per le altre parti.
Rilevato che
L’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE emetteva avviso di accertamento per gli anni 2005, 2006, 2007 e 2008, ai fini Iva Ires e Irap, nei confronti della società RAGIONE_SOCIALE, con cui, ritenute inattendibili le scritture contabili, rettificava le perdite e determinava il maggior reddito d’impresa.
L’Ufficio, inoltre, attesa la natura di società di capitali a ristretta base partecipativa, emetteva avvisi di accertamento nei confronti dei soci NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, per i maggiori utili extracontabili accertati.
Le impugnazioni della società e dei singoli soci venivano riunite dalla CTP di Cagliari, che rigettava il ricorso della prima ed accoglieva quelli dei secondi. La sentenza era confermata dal giudice d’appello.
L’RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, depositando memoria.
Hanno resistito, con controricorso, la società e i soci.
RAGIONE_SOCIALE ha proposto altresì ricorso incidentale con sei articolati motivi.
Nel corso del giudizio, avendo la contribuente presentato istanza di definizione agevolata ex art. 3, comma 6, d.l. n. 119 del 2018 (rottamazione ter) ma non avendo formalizzato dichiarazione di rinunzia al ricorso ed essendo ancora in corso il pagamento rateale RAGIONE_SOCIALE somme dovute per la definizione agevolata, con ordinanza interlocutoria n. 13080/2022 del 21.4.2022, si è disposto il rinvio a nuovo ruolo.
In data 25.3.2024 è stata depositata nota dell’ RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE la quale ha comunicato che le cartelle di pagamento per cui è causa, già inserite nella definizione agevolata (rottamazione ter) le cui rate erano state pagate regolarmente sino al novembre 2022, sono state inserite nella definizione agevolata (rottamazione quater) ex art.1 commi 231 e segg. l. n. 197/2022; il relativo piano prevede n. 18 rate con scadenza nel novembre 2027.
In data 28.3.2024 la società, a sua volta, ha depositato ricevute di pagamento RAGIONE_SOCIALE prime tre rate della rottamazione quater nel frattempo scadute.
Considerato che
E’ bene premettere che, a i sensi dell’art. 1 comma 236 legge n. 197/2022, i giudizi aventi ad oggetto i carichi per i quali è stata presentata domanda di definizione ex art. 1 commi 231 cit., sono sospesi dal giudice. L’estinzione del giudizio è subordinata all’effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati; in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una RAGIONE_SOCIALE parti.
Il ricorso contro la società, quindi, deve intendersi sospeso ma non appare opportuno separare i giudizi, sebbene società e soci siano
titolari di posizioni distinte e indipendenti (Cass. n. 29503 del 2020), e deve rinviarsi a nuovo ruolo.
P.Q.M.
dispone rinvio a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma, il 09/04/2024.